La vita in condominio non è mai una cosa semplice. Spesso infatti si rischia di cadere in atti illeciti anche senza saperlo, o senza volerlo. Uno di questi casi è sicuramente il problema dei panni stesi in condominio. È possibile che lasciare i panni stesi che gocciolano sul terrazzo di un altro condomino sia reato di molestia?
La vita in condominio non è mai una cosa semplice. Spesso infatti si rischia di cadere in atti illeciti anche senza saperlo, o senza volerlo. Uno di questi casi è sicuramente il problema dei panni stesi in condominio.
È possibile che lasciare i panni stesi che gocciolano sul terrazzo di un altro condomino sia reato di molestia? Si tratta di un argomento piuttosto complicato in quanto non esiste alcun provvedimento o legge che regoli direttamente il modo di stendere i panni in un complesso condominiale.
Per arrivare ad una risposta quindi, dobbiamo compiere un ragionamento più largo.
Sommario
Innanzitutto, chiariamo che in realtà esistono dei provvedimenti e delle sentenze in merito ai panni stesi in condominio. Il problema però è che, nel corso degli anni, si sono susseguite differenti decisioni, che a volte sono risultate contraddittorie tra loro. Per cui, come spesso accade con la complicata legge italiana, è necessario interpretare per bene ogni aspetto.
Alla base di tutto, esiste un provvedimento istituito più di 90 anni fa, approvato con il Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930. Successivamente il suo testo è stato modificato più volte, ma nel complesso, tale provvedimento sanziona il “getto pericoloso di cose”.
Recita così:
“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.”
Si intende quindi che, per una corretta convivenza in condominio, non è consentito gettare (solidi) o versare (liquidi) che disturbino, offendano o imbrattino gli altri condomini o le loro proprietà.
Non si specifica però che questo divieto si estenda anche ai panni gocciolanti in condominio. Anzi, si specifica che l’atto di gettare cose è considerato un illecito solo nei casi in cui questo rechi danno alle persone e/o all’ambiente.
Advertisement - PubblicitàNel 2012 però, arriva la sentenza n. 14547 del Supremo Collegio, che sembra al contrario voler “difendere” i diritti di chi stende i panni, accusando invece il vicino che si lamenta.
Qui si evidenzia infatti che, nel momento in cui un condomino chiede che i panni stesi del suo vicino vengano rimossi da sopra il suo balcone, questo stia esercitando un’azione volta a negare un diritto alla persona. Per cui, anche se chi vive sopra lascia gocciolare il bucato sopra il terrazzo altrui, tale atto è considerato un suo diritto. E chiedendone la rimozione, l’accusatore nega un diritto all’altro condomino.
Inoltre, all’articolo 844 del Codice Civile, volto a regolare il divieto di immissioni, si legge che:
“Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”
Advertisement - PubblicitàCon la sentenza del 3 ottobre 2017 del TAR di Bari però, si prende una strada differente. E viene introdotto nell’ipotesi anche il reato di molestia.
Si decreta qui che l’atto di stendere i panni gocciolanti sul terrazzo o balcone del condomino sottostante, costringe quest’ultimo a subire sempre il costante gocciolio del bucato. E questo può essere considerato a tutti gli effetti un disturbo della quiete condominiale e della cordiale convivenza. Ovviamente, questo se si tratta di un’azione che si ripete molto spesso.
Advertisement - PubblicitàLe decisioni più recenti in merito, e che possano essere considerate le più idonee di tutte, arrivano dalla Suprema Corte con le sentenze 6129/2017 e 8223/2018.
Qui si stabilisce che i condomini che stendono panni sopra le proprietà altrui possono farlo tranquillamente. Ma solo se questi sono strizzati perfettamente e non gocciolano sul terrazzo sottostante.
La Suprema Corte così è arrivata ad un “compromesso” tra le due parti. Che, da una parte, non nega alla persona il proprio diritto di stendere i panni. E dall’altra, non essendoci il gocciolio, non si reca alcun disturbo a chi vive nell’appartamento sottostante.
Nel caso il cui però il gocciolio sia presente, si rischia di incorrere in reato di molestia.
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