Il nudo proprietario e l’usufruttuario sono due figure direttamente ed esclusivamente collegate l’una all’altra, sebbene dispongano di diritti e doveri completamente diversi in relazione al loro diritto di proprietà.
La nuda proprietà nello specifico viene costituita nel momento in cui il proprietario di un immobile decide di cedere il diritto di usufrutto, ovvero la completa disponibilità di utilizzo del bene, ad un altro o ad altri soggetti. Il nudo proprietario non potrebbe a quel punto più disporre dell’immobile a proprio piacimento, ma ne conserverebbe comunque totalmente la proprietà.
Ciò posto, a quale delle due figure spetta il pagamento delle spese condominiali?
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Advertisement - PubblicitàA chiarire la questione è nello specifico l’art. 67 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, che disciplina i diritti e i doveri dell’usufruttuario in relazione agli adempimenti e alle spese che sopraggiungono quando si vive in un edificio condominiale.
Viene specificato qui innanzitutto che l’usufruttuario, disponendo egli stesso dell’unità immobiliare, ha il diritto di votare alle assemblee condominiali, ma solo in riferimento alle delibere che riguardano:
Per quanto riguarda tutte le altre delibere, invece, sarà solo in nudo proprietario a poter votare alle assemblee, a meno che oggetto della delibera non siano:
In questi casi, l’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà comunque essere trasmesso sia al nudo proprietario che all’usufruttuario.
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Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda il pagamento delle spese condominiali, invece, si dispone che:
“Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.”
Ciò significa dunque che tutte le spese condominiali che devono essere ripartite tra i condòmini – per le unità che presentano un nudo proprietario e un usufruttuario – l’ammontare dovuto in riferimento a quell’unità dovrà essere diviso a metà tra i due soggetti che ne detengono i diritti.
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