La Corte di Appello di Genova ha chiarito che un condomino può realizzare modifiche alle parti comuni senza autorizzazione assembleare se non altera la destinazione d’uso né pregiudica l’altrui godimento.
Nel mondo del condominio, la questione delle modifiche alle parti comuni è spesso fonte di dibattiti e contenziosi. Recentemente, la Corte di Appello di Genova ha emesso una sentenza (n. 1179/2024) che ha fatto chiarezza sulla legittimità di un intervento eseguito da un condomino, il quale aveva realizzato un terrazzo a tasca modificando la falda del tetto condominiale.
Ma quali sono i limiti entro cui un condomino può intervenire su una parte comune? È sempre necessaria l’approvazione dell’assemblea?
Scopriamolo analizzando la sentenza e i principi giuridici che ne derivano.
Sommario
La controversia ha avuto origine dalla decisione di un condomino di realizzare un terrazzo a tasca, cioè un’apertura sulla falda del tetto condominiale per ricavare uno spazio ad uso esclusivo. L’intervento consisteva nel taglio parziale della copertura dell’edificio, con l’obiettivo di creare una superficie calpestabile che si affacciasse direttamente dall’unità immobiliare sottostante.
L’assemblea condominiale, chiamata a discutere l’intervento, aveva respinto la richiesta del condomino, ritenendo che si trattasse di un’innovazione ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile. Secondo questa norma, le innovazioni sulle parti comuni dell’edificio possono essere approvate solo con una maggioranza qualificata, e devono garantire l’interesse collettivo senza compromettere la stabilità o l’estetica dell’edificio.
La decisione negativa si basava su due principali obiezioni:
Di fronte a questa delibera, il condomino ha deciso di impugnare la decisione, contestando la qualificazione dell’intervento come innovazione e sostenendo che l’opera rientrasse invece tra le modificazioni disciplinate dall’articolo 1102 c.c., che regolano il miglior godimento della cosa comune, per il quale non è necessaria una preventiva approvazione assembleare.
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Questa distinzione tra “innovazione” e “modificazione” è diventata il fulcro della disputa legale, portando la questione davanti alla Corte di Appello di Genova.
Advertisement - PubblicitàIl cuore della controversia risolta dalla Corte di Appello di Genova risiedeva nella corretta interpretazione degli articoli 1102 e 1120 del Codice Civile, due norme fondamentali nella gestione delle parti comuni di un condominio. Comprendere la distinzione tra modificazioni e innovazioni è essenziale per valutare la legittimità di interventi come quello oggetto della sentenza.
Secondo la giurisprudenza consolidata, se un condomino realizza una modifica che migliora il proprio godimento della parte comune senza pregiudicare i diritti altrui, non è necessaria un’autorizzazione dell’assemblea, salvo diversa previsione del regolamento condominiale.
La chiave della controversia:
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha dovuto stabilire se l’intervento del condomino (la creazione del terrazzo a tasca) fosse un’innovazione o una modificazione. La differenza è cruciale: se fosse stata una modificazione, il condomino avrebbe avuto diritto a procedere senza il consenso dell’assemblea. Se invece fosse stata un’innovazione, sarebbe stata necessaria una delibera condominiale con maggioranza qualificata.
Per comprendere meglio la distinzione tra modificazioni e innovazioni nel condominio, ecco alcuni esempi pratici che riflettono l’applicazione degli articoli 1102 e 1120 c.c.:
In questi casi, il condomino migliora il proprio godimento della parte comune senza alterarne la destinazione né impedire l’uso agli altri.
Qui l’intervento modifica la destinazione o la struttura della parte comune e quindi richiede il consenso della maggioranza qualificata.
Il caso specifico del terrazzo a tasca: modificazione o innovazione?
Nel caso esaminato dalla Corte di Appello di Genova, il condomino aveva eseguito un intervento consistente nella creazione di un terrazzo a tasca, ossia un’apertura nella falda del tetto. La questione centrale era stabilire se tale modifica rientrasse tra le modificazioni (come sostenuto dal condomino) o tra le innovazioni (come contestato dall’assemblea).
L’assemblea aveva ritenuto che l’intervento fosse un’innovazione, poiché il taglio del tetto avrebbe alterato la destinazione originaria di copertura dell’edificio. Di contro, il condomino sosteneva che si trattasse di una semplice modificazione, in quanto non comprometteva l’uso collettivo del tetto e non pregiudicava la stabilità dell’edificio.
Advertisement - PubblicitàLa Corte di Appello di Genova, nel valutare la controversia, ha dovuto applicare i principi stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio. La Cassazione, infatti, aveva già chiarito che le modifiche apportate da un singolo condomino a una parte comune, come il tetto, rientrano nell’ambito dell’articolo 1102 c.c., a condizione che:
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato alcuni elementi chiave che hanno portato all’annullamento della delibera condominiale:
Alla luce di questi elementi, la Corte di Appello di Genova ha annullato la delibera condominiale che aveva respinto l’intervento, ritenendo che la creazione del terrazzo a tasca rientrasse nelle modificazioni consentite dall’articolo 1102 c.c., senza necessità di approvazione dell’assemblea condominiale con maggioranza qualificata.