Nella nostra penisola ci siamo ritrovati spesso con moschee ed altri luoghi di culto in luoghi non adibiti. Non è raro che lo scantinato di un condominio si trasformi in luogo di culto, in questo caso abusivo.
L’articolo 19 della Costituzione Italiana prevede la libertà di culto. Però sulla nostra penisola ci siamo ritrovati spesso con moschee ed altri luoghi di culto in luoghi non adibiti. Non è raro che lo scantinato di un condominio si trasformi in luogo di culto, in questo caso abusivo.
Tutto nasce da una sentenza del Tar della Lombardia che inizialmente non riuscì ad ottenere la cessazione della pratiche di culto. Infatti, in contrapposizione all’art 19, ce ne sono molti altri tra cui la normativa che prevede che non è ammessa la trasformazione di un bene comune (in questo caso lo scantinato) in un bene esclusivo. La realizzazione di un luogo di culto nel proprio scantinato necessita di una specifica autorizzazione. Senza di quella, ci troviamo davanti ad un vero e proprio abuso edilizio.
Advertisement - PubblicitàNel 2015, lo scantinato di un condominio viene trasformato in una moschea da parte di una comunità islamica. Lo scantinato risultava concesso in locazione allo Sri Lanka Welfare Center. Ovviamente non può essere adibito a luogo di culto e l’abuso edilizio risulta evidente. Il Comune ottiene un provvedimento giudiziario in cui si ordina l’immediata cessazione dell’attività abusiva, ed il ripristino dei locali verso l’uso originario.
Le persone che frequentavano la moschea però non rispettarono mai il provvedimento. A questo punto, nel 2018, il Comune ordina la demolizione delle opere edilizie costruite senza autorizzazione. E questo fu il primo caso, a cui ne sono seguiti molti altri.
Advertisement - PubblicitàNel caso in cui vi troviate nella stessa situazione, potete rifarvi alle normative in merito e agli articoli 1117 ter c.c. comma 1, e 1120 c.c. comma 1. Eccoli di seguito:
“Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.”
“I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.”
In mancanza di presupposti che riportino a questi due articoli, scatta l’abuso edilizio per i luoghi di culto in condominio. Inoltre, sarebbe meglio tenere a mente anche un ulteriore decreto, l’articolo 10 comma 2 del decreto n° 380/2001.
“Sono possibili mutamenti legati all’uso di un immobile o di loro parti, purchè subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.”
E nel caso di un luogo di culto all’interno di un condominio, l’autorizzazione non verrà mai rilasciata, in quanto ne è vietata in assoluto l’istituzione.
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