Per i lavori in condominio che presentano vizi, danni o difformità, il committente ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto di appalto o, in alternativa, di ottenere una riduzione del prezzo inizialmente stabilito.
A stabilirlo è il Codice Civile che, all’art. 1655, definisce appunto la nozione di appalto come un contratto in cui l’appaltatore assume, a proprio rischio, il compimento di un’opera in cambio di un compenso in denaro.
Art. 1655
NozioneL’appalto e’ il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Vediamo come si procede nel caso in cui l’appaltatore realizzi i lavori in condominio con vizi, danni o difformità.
Sommario
Prima di considerare i casi dei lavori in condominio con danni, vizi o difformità, è fondamentale prestare attenzione alle disposizioni normative riguardanti le possibili variazioni al progetto iniziale.
È piuttosto comune infatti la probabilità che sopraggiunga la necessità, o la volontà, di apportare modifiche in corso d’opera rispetto a quelle che erano le condizioni stabilite nel contratto di appalto.
In questi casi, si possono configurare tre differenti ipotesi:
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Advertisement - PubblicitàIl committente avrà sempre il diritto di poter visionare come procedono i lavori in condominio in corso d’opera, anche se dovrà farlo a proprie spese.
Se dovesse appurare che i lavori non procedono come stabilito, o non fossero realizzati a regola d’arte, il committente potrà stabilire un termine entro cui l’appaltatore dovrà adeguare le opere alle condizioni pattuite.
A quel punto, se l’appaltatore non dovesse rispettare quel termine, il contratto d’appalto si considererà risoluto e il committente avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni.
Se invece si dovessero verificare delle circostanze imprevedibili – e quindi non imputabili all’appaltatore – che comportano un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo concordato, sia l’appaltatore che il committente avranno diritto a richiedere la revisione del prezzo.
Qualora però le circostanze imprevedibili dovessero derivare da cause geologiche, idriche o simili, e lo svolgimento dell’opera dovesse comportare prestazioni maggiormente gravose, l’appaltatore avrà diritto ad un compenso aggiuntivo.
Nel caso in cui, però, l’opera dovesse diventare impossibile da realizzare, il contratto d’appalto dovrà essere sciolto e il committente sarà tenuto a pagare all’appaltatore la parte dei lavori già eseguiti, calcolata in proporzione del prezzo dell’intera opera.
Il committente in ogni caso può sempre decidere, anche senza motivo, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, a patto però che corrisponda all’appaltatore il compenso per le spese sostenute, per i lavori già realizzati e anche per il mancato guadagno.
Advertisement - PubblicitàL’art. 1667 cc dispone che l’appaltatore sia tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell’opera.
La garanzia può consistere in due differenti alternative a favore del committente, ovvero:
Se però i vizi dovessero rendere l’opera inadatta alla sua destinazione o del tutto difforme rispetto al progetto iniziale, il committente avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto, con tanto di risarcimento danni se l’appaltatore dovesse essere in mala fede.
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