A partire dall’arrivo della fatturazione elettronica obbligatoria per le aziende con Partita IVA, tutta Italia ha riscontrato diversi problemi di tutti i tipi, come la difficoltà nell’utilizzare il portale dell’Agenzia delle Entrate, l’assenza frequente di connessione che impedisce l’invio, i tanti dubbi sulle sue funzioni che ancora non sono stati chiariti del tutto al popolo italiano. Un dubbio che spesso sorge in questo caso riguarda il sistema condominiale, esso è soggetto alla fatturazione elettronica?
Essendo anche questo un quesito i cui dettagli ancora non sono stati chiariti del tutto, proveremo a soffermarci su alcuni aspetti descritti dalla legge che possano aiutarci a rispondere alla precedente domanda.
Advertisement - PubblicitàPartendo dal presupposto che il condominio, salvo alcuni casi eccezionali, non è possessore di Partita IVA, ma gli viene assegnato un codice fiscale condominiale, che è soggetto anch’esso alla fatturazione elettronica. Il condominio sarebbe quindi obbligato alla fatturazione elettronica, ma la realtà dice che per legge, l’amministratore non ha l’obbligo di aprire una PEC per la fatturazione, né a comunicarne l’indirizzo ai propri fornitori. Sarebbe consigliato in ogni caso, per condurre diverse procedure amministrative, che il condominio possieda sempre una PEC.
Il condominio inoltre, non è obbligato alla conservazione a norma delle fatture elettroniche, in quanto non possiede Partita IVA. Se invece ci troviamo di fronte ad un condominio con Partità IVA, la conservazione sarà d’obbligo.
L’Agenzia delle Entrate, a questo proposito, mette a disposizione un servizio di conservazione delle fatture gratuito, al quale si può accedere tramite l’Area Personale del sito, nella sezione Fatture e Corrispettivi.
Advertisement - PubblicitàNon essendo un’azienda, ci sono diversi fattori nella compilazione della fattura che potrebbero far sorgere dei dubbi sui dati da inserire riguardanti il condominio.
Infatti, anche nel caso in cui l’amministratore non abbia comunicato l’indirizzo PEC al fornitore, questi potrà ugualmente inviargli la fattura elettronica.
Se quindi il fornitore non possiede il Codice Destinatario o l’indirizzo PEC, nel primo campo dovrà inserire un valore convenzionale di 7 zeri (0000000), mentre dovrà lasciare vuoto il secondo campo.
Qualora invece il condominio abbia provveduto a fornire all’impresa tutti i dati necessari, il fornitore dovrà immettere tutti i dati ricevuti nei campi appositi della fattura.
Si possono trovare indicazioni in merito alla compilazione anche nello stesso portale messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, entrando all’interno della propria Area Personale.
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