Una recente sentenza ha stabilito che un condomino può installare un impianto fotovoltaico sul tetto comune, ma senza occupare uno spazio superiore alla propria quota.
L’installazione di impianti fotovoltaici nei condomini è sempre più diffusa, ma cosa succede quando un singolo proprietario occupa più spazio del dovuto sul tetto comune? Il problema è stato affrontato dal Tribunale di Trani con la sentenza n. 66/2025, che ha chiarito i limiti di utilizzo delle parti comuni in relazione agli impianti solari.
Nel caso specifico, alcuni condomini hanno fatto causa a una vicina di casa che aveva installato un impianto fotovoltaico occupando una porzione del tetto più ampia rispetto alla sua quota di proprietà, impedendo così agli altri di fare altrettanto. Il giudice ha riconosciuto che l’installazione violava il diritto di pari utilizzo del bene comune e ha imposto un ridimensionamento dell’impianto, stabilendo una misura equa per tutti.
Ma cosa significa questa decisione per chi vive in un condominio e vuole installare pannelli solari? È possibile farlo senza il consenso degli altri? Quali regole bisogna rispettare per evitare problemi legali? Scopriamolo insieme.
Sommario
Il caso esaminato dal Tribunale di Trani (sentenza n. 66/2025) riguarda una controversia tra condomini nata dall’installazione di un impianto fotovoltaico su un tetto condominiale. Alcuni proprietari hanno citato in giudizio una vicina, sostenendo che la sua installazione fosse abusiva e lesiva dei loro diritti.
Secondo gli attori, la convenuta aveva occupato uno spazio eccessivo sul tetto comune, impedendo agli altri condomini di installare impianti simili o di usufruire della copertura in modo equo. Inoltre, veniva contestata la mancanza di autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale e la violazione di alcune norme del regolamento condominiale, che prevedevano la necessità di comunicare preventivamente tali lavori.
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Dall’altra parte, la convenuta si è difesa sostenendo che il suo impianto non impediva un utilizzo condiviso del tetto, essendo una soluzione sostenibile e in linea con le recenti normative in materia di energia rinnovabile. Ha inoltre contestato la richiesta di rimozione avanzata dagli altri condomini, ritenendola eccessiva.
A questo punto, il giudice ha dovuto stabilire se l’installazione fosse conforme alle norme che regolano l’uso delle parti comuni nei condomini e se vi fosse stata una violazione del diritto degli altri condomini a utilizzarle in egual misura.
Advertisement - PubblicitàPer comprendere la decisione del Tribunale di Trani, è fondamentale analizzare le norme che regolano l’utilizzo delle parti comuni nei condomini. Il Codice Civile, in particolare l’articolo 1102, stabilisce che ciascun condomino può utilizzare le parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uguale uso.
Articolo n° 1102 Codice Civile
Uso della cosa comune
Ciascun partecipante puo’ servirsi della cosa comune, purche’ non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo’ apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non puo’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
In altre parole, ogni proprietario ha diritto a sfruttare gli spazi condivisi, ma senza limitarne l’uso agli altri. Se un condomino installa un impianto fotovoltaico occupando un’area troppo ampia, impedendo di fatto ad altri di fare lo stesso, si configura un abuso del bene comune.
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Nel caso specifico, il giudice ha fatto riferimento anche alle delibere condominiali, che regolano l’uso del tetto e prevedevano l’obbligo di avvisare l’amministratore prima di eseguire modifiche strutturali. Inoltre, è stata citata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha più volte ribadito che l’uso più intenso di una parte comune è ammesso solo se non pregiudica gli altri condomini.
Dunque, la questione centrale non era tanto l’installazione dell’impianto in sé, ma il mancato rispetto della ripartizione degli spazi e il fatto che l’impianto impediva agli altri di esercitare lo stesso diritto.
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Advertisement - PubblicitàIl Tribunale di Trani, con la sentenza n. 66/2025, ha riconosciuto che l’impianto fotovoltaico realizzato dalla convenuta violava i diritti degli altri condomini, in quanto occupava una porzione del tetto condominiale superiore alla sua quota di proprietà.
Tuttavia, il giudice non ha ordinato la rimozione completa dell’impianto, ritenendo che fosse possibile un uso esclusivo di un bene comune a condizione che venisse rispettata la proporzione tra gli spazi disponibili. Per questo motivo, il Tribunale ha imposto alla convenuta il ridimensionamento dell’impianto fotovoltaico, riducendolo fino a 16,7 mq, misura indicata dal consulente tecnico d’ufficio (CTU) come equa per garantire a tutti i condomini la possibilità di installare impianti analoghi.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni, il Tribunale l’ha respinta, sostenendo che gli attori non avevano fornito prove sufficienti di un danno economico concreto. In assenza di una perdita economica dimostrabile, il giudice ha ritenuto che non fosse possibile disporre alcun indennizzo per l’occupazione abusiva della superficie comune.
Infine, sul fronte delle spese processuali, il Tribunale ha deciso di compensarle per un terzo tra le parti, mentre il restante due terzi sono stati posti a carico della convenuta, riconosciuta in parte responsabile della violazione delle norme condominiali.