Nuovi chiarimenti in merito all’applicazione dell’Ecobonus 110% per gli interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Vediamo le delucidazioni in merito.
Nuovi chiarimenti in merito all’applicazione dell’Ecobonus 110% per gli interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Si dispone che la fruibilità del maxi-incentivo è sempre possibile in reazione a tale intervento, anche se negli edifici di interesse non risiedono disabili o persone over 65.
La possibilità di beneficiare del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato inserito con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, come intervento “trainato”. Dunque si tratta di un intervento che non può essere eseguito da solo, ma è subordinato all’esecuzione di uno degli interventi trainanti.
Vediamo le delucidazioni in merito all’applicazione dell’Ecobonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Advertisement - PubblicitàI chiarimenti in merito all’usufrutto dell’Ecobonus 110% per le barriere architettoniche erano senza dubbio doverosi, in quanto le disposizioni lasciavano spazio a diverse interpretazioni e possibili fraintendimenti.
A sciogliere i dubbi è stato il Ministero dell’Economia in occasione dell’Interrogazione a risposta in commissione 5-05839 durante la seduta n. 493 del 23 aprile 2021.
Innanzitutto, il testo della normativa faceva pensare che per l’abbattimento delle barriere architettoniche si potesse beneficiare del Superbonus solo con la detrazione in sede di Dichiarazione dei Redditi. Tale punto è stato smentito dal MEF, che conferma la possibilità di accedere al bonus anche con la cessione del credito o lo sconto immediato in fattura.
Un altro punto poco chiaro della norma è quello che asseriva come solo gli edifici in cui abitano disabili o persone ultrasessantacinquenni potessero essere oggetto degli interventi. Ma anche qui si chiarisce che tutti i condomini possono procedere ai lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche beneficiando dell’Ecobonus 110%.
Gli interventi potranno riguardare sia le parti in comune del complesso condominiale, sia le unità abitative di singola proprietà, ma sempre nel rispetto della clausola che impone prima l’esecuzione di un intervento trainante.
In ogni caso, non è necessario che si attesti la presenza di disabili o di Over 65 all’interno del condominio, perché l’abbattimento delle barriere è volto ad agevolare l’accesso di tali categorie negli edifici anche in qualità di ospiti o di possibili acquirenti.
Advertisement - PubblicitàSi dispone inoltre che il condominio potrà usufruire dell’Ecobonus 110% per abbattere le barriere architettoniche anche intervenendo negli spazi non residenziali, come ad esempio i garage o le cantine.
Per approvare questo tipo di intervento, sarà necessario ottenere la maggioranza assoluta delle adesioni nel corso dell’assemblea. Ovvero, basterà avere il consenso della metà più uno dei condomini che hanno diritto al voto.
In quanto ai massimali di spesa, per l’intervento volto ad abbattere le barriere si prevede una spesa massima detraibile pari a 96.000 euro per ogni unità abitativa.
Tale cifra sarà poi da moltiplicare per il numero delle unità interessate che sono presenti in condominio. Il massimale sarà ripartito solo per i condomini che hanno aderito alla realizzazione dell’intervento.
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