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Ecobonus 110% in condominio: obbligatorio consenso degli interessati

Ecobonus 110% in condominio: obbligatorio consenso degli interessatiEcobonus 110% in condominio: obbligatorio consenso degli interessati
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Come ormai ben sappiamo, è possibile accedere all’Ecobonus 110% in condominio per eseguire dei lavori trainanti solo sulle parti comuni dell’edificio. In tal caso poi, i singoli condomini possono decidere di eseguire dei lavori trainati nel solo interesse della propria unità immobiliare.

Ovviamente non è possibile eseguire lavori trainati nelle singole unità se non si dispone per l’esecuzione di almeno un lavoro trainante nelle parti comuni del condominio.

Allo stesso modo però, per poter procedere all’approvazione di interventi trainanti sulle parti comuni, è necessario ottenere il consenso da parte dei singoli condomini interessati dagli interventi.

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Ecobonus 110%: necessario il voto con metodo contrattuale

Come abbiamo visto nell’articolo “Superbonus 110% in condominio: ecco come funziona”, i condomini che desiderano usufruire dell’Ecobonus 110% per compiere degli interventi edilizi necessitano dell’approvazione dell’assemblea.

Generalmente, le votazioni affidate all’assemblea si basano sul metodo della maggioranza. Ma nel momento in cui un intervento trainante previsto con il Superbonus, per esempio l’installazione del cappotto termico, va ad interessare delle modifiche sulle singole unità immobiliari, non c’è maggioranza che tenga.

In tal caso infatti non è possibile procedere alle votazioni con il metodo della maggioranza, perché in principio è necessario ottenere il consenso dei condomini interessati dagli interventi. La votazione dunque non si esegue con metodo assembleare, ma con metodo contrattuale, in quanto i poteri dell’assemblea non possono invadere la sfera decisionale dei singoli senza la loro approvazione.

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La votazione è nulla senza il consenso delle unità interessate

Mettiamo il caso che l’installazione del cappotto termico come intervento trainante per ottenere l’Ecobonus 110%, preveda dei pannelli talmente spessi da richiedere la sostituzione dei davanzali.

Ad eccezione dei palazzi di pregio o d’epoca, per i quali sarebbero considerati come parti comuni, i davanzali sono da considerare come proprietà dei singoli, e quindi esclusiva. I partecipanti all’assemblea non potrebbero quindi in alcun modo procedere all’approvazione del cappotto termico senza l’espresso consenso delle unità interessate.

Se l’assemblea non dovesse rispettare tale limite, la delibera approvata risulterebbe nulla a causa della lesione del diritto di proprietà dei singoli condomini.

L’esempio dei davanzali non è ovviamente l’unico caso da considerare. Infatti qualsiasi intervento sulle parti comuni che preveda la modifica della proprietà del singolo, anche in minima parte, richiede obbligatoriamente il consenso dello stesso.

Si evince dunque che un condominio non può procedere con la richiesta dell’Ecobonus 110% per eseguire interventi sulle parti comuni se questi vanno ad interessare le singole proprietà, a meno che queste non siano consenzienti. Allo stesso modo la delibera assembleare non può in alcun modo imporre ai singoli condomini di effettuare lavori edilizi nella propria unità.



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TAGS: condomini, condominio, ecobonus, ecobonus 110, lavori trainanti, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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