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Condominio misto: cos’è e come funziona

Il condominio misto, detto anche supercondominio, non è altro che un edificio composto da diversi fabbricati. Vediamo nel dettagli cos’è un condominio misto e in che modo si differenzia da un normale condominio unico.

Condominio misto: cos’è e come funzionaCondominio misto: cos’è e come funziona
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Il condominio misto, detto anche supercondominio, non è altro che un edificio composto da diversi fabbricati.

Attenzione però, perché non è detto che un edificio con tali caratteristiche sia sempre categorizzato come condominio misto. Bisogna fare attenzione infatti alla natura della sua costituzione.

Vediamo cos’è un condominio misto e in che modo si differenzia da un normale condominio unico.

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Condominio misto: quali sono le caratteristiche?

Il condominio misto, o supercondominio, è un grande edificio che presenta più condomini, gestiti da diverse persone e in maniera autonoma rispetto agli altri fabbricati.

Si tratta di edifici realizzati nello stesso periodo di tempo, con simili (se non uguali) caratteristiche tecniche e strutturali.

In sostanza, si è in presenza di un condominio misto quando ci sono più condomini, che possono essere attaccati o distaccati, ma che comunque possiedono delle parti in comune, come ad esempio il suolo sul quale sono stati costruiti.

Non è detto però che la presenza di diversi fabbricati vada a creare in automatico un supercondominio.

È possibile infatti che quelli che sembrano diversi edifici distinti, in realtà siano gestiti tutti dalla stessa amministrazione e costituiscono quindi un condominio unico, e non misto.

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Come capire se il condominio è unico o misto?

Per sapere se il condominio è unico oppure misto, bisogna andare a vedere gli atti fondamentali che regolamentano la costituzione del complesso.

Il condominio è una realtà che si costituisce automaticamente nel momento in cui esistono almeno due proprietari di differenti appartamenti situati nello stesso edificio o nello stesso complesso residenziale. Non serve quindi alcuna dichiarazione, richiesta o atto costitutivo, come accade per le società.

Mettiamo il caso che “Tizio” compri un terreno sul quale poi faccia costruire diversi fabbricati con numerosi appartamenti. “Tizio” ha la possibilità di affittare tutti gli appartamenti, ma se non li vende, rimangono sempre di sua proprietà, dunque l’edificio avrà un unico proprietario e dunque non sarà considerato come condominio.

Nel momento in cui, invece, “Tizio” decide di vendere anche un solo appartamento, anche di uno solo dei fabbricati, l’edificio avrebbe poi due proprietari, e dunque si costituirebbe in automatico un condominio.

Ora, è possibile che prima della prima vendita, e quindi prima della nascita del condominio, il proprietario abbia deciso di redigere un regolamento condominiale, in previsione della successiva costituzione. Se questo è il caso, il regolamento sarà considerato valido, ed è proprio qui che sarà scritta la natura del condominio, se unica o mista.

È possibile anche però che il proprietario inizialmente non si sia preoccupato di redigere un regolamento. In questo caso, la natura del complesso sarà scritta nel primo atto di compravendita, con il quale il proprietario ha venduto il primo appartamento, e con il quale quindi è nato il condominio.

Ricordiamo inoltre che il condominio misto, così come quello unico, può accedere al Superbonus 110% per compiere lavori trainanti sulle parti comuni, ed interventi trainati sulle singole unità immobiliari residenziali.

Per saperne di più, leggi anche: “Ecobonus 110% e condominio misto: come funziona



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TAGS: condominio, condominio misto, condominio unico, supercondominio

Autore: Redazione Online

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