L’affissione nella bacheca condominiale di un avviso di convocazione di assemblea contenente informazioni su un condomino in mora con i pagamenti delle spese condominiali è stata recentemente giudicata come una violazione della privacy.
Questo comportamento può portare a una richiesta di risarcimento danni nei confronti del condomino interessato, come sancito dall’ordinanza n. 29323 della Corte di Cassazione del 7 ottobre 2022.
Ma cosa dice esattamente la legge in merito alla gestione delle informazioni personali all’interno di un condominio? E quali sono le regole per l’uso delle bacheche condominiali?
Sommario
Il caso in questione riguarda un avvocato, condomino in un edificio, che si è visto danneggiato dalla pubblicazione di un avviso di convocazione di assemblea condominiale, nel quale veniva indicata una sua posizione debitoria relativa a un decreto ingiuntivo per spese condominiali non pagate. L’avviso è stato affisso in una bacheca condominiale, visibile anche ai suoi potenziali clienti, causando un danno alla sua reputazione professionale.
In primo grado, il Tribunale di Bari aveva rigettato la richiesta di risarcimento dell’avvocato, ritenendo che:
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha annullato questa sentenza, sostenendo che l’esposizione pubblica della morosità di un singolo condomino costituisce una violazione del diritto alla privacy e che i danni alla reputazione devono essere risarciti.
Advertisement - PubblicitàIl Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) stabilisce che il trattamento dei dati personali deve rispettare i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati vengono raccolti.
Questo principio è fondamentale in ambito condominiale, dove la gestione delle informazioni personali deve avvenire in modo rigoroso, evitando di esporre dati sensibili in spazi accessibili a terzi estranei al condominio.
Secondo la Cassazione, non è consentito utilizzare spazi condominiali, come le bacheche, per la comunicazione di dati personali dei singoli condòmini, poiché ciò comporta una indebita diffusione di tali dati e, di conseguenza, responsabilità civile ai sensi degli articoli 11 e 15 del D.lgs. 196/2003.
Advertisement - PubblicitàLa Cassazione ha chiarito che, pur garantendo il diritto di ciascun condomino di conoscere gli adempimenti condominiali altrui, l’amministratore non può affiggere informazioni riguardanti le posizioni debitorie individuali in spazi comuni come la bacheca condominiale.
Questo tipo di comunicazione è considerata una violazione della privacy, in quanto espone dati personali a una potenziale visione da parte di terzi, che potrebbero non avere diritto a conoscerli.
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Le informazioni sui debiti condominiali dei singoli condòmini possono essere comunicate in altri modi, come durante l’assemblea condominiale o nel rendiconto annuale, ma mai in modo pubblico. Ogni condomino ha, comunque, il diritto di richiedere informazioni sulla situazione contabile del condominio, incluse le eventuali morosità, direttamente all’amministratore, senza che queste informazioni vengano divulgate in modo indiscriminato.
Advertisement - PubblicitàLa Corte di Cassazione ha ribadito che, per garantire trasparenza nella gestione condominiale, è legittimo informare gli altri condòmini riguardo le posizioni debitorie di alcuni soggetti, ma solo in modo proporzionato e pertinente.
Queste comunicazioni devono avvenire nel rispetto della riservatezza e possono essere effettuate attraverso canali appropriati, come l’assemblea condominiale o su richiesta specifica di un condomino interessato.
L’affissione pubblica delle morosità su una bacheca esposta all’accesso di terzi, invece, supera questi limiti e costituisce un’eccedenza nel trattamento dei dati personali. Questo perché rende pubblica una situazione che dovrebbe rimanere confinata all’ambito strettamente condominiale, comportando così un abuso nell’uso delle informazioni personali.
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Advertisement - PubblicitàLa decisione della Corte di Cassazione ha anche sottolineato l’importanza della tutela della reputazione, soprattutto in casi come quello dell’avvocato coinvolto.
La pubblicazione di dati sensibili, come la morosità condominiale, può causare danni non solo economici ma anche alla reputazione professionale del soggetto interessato, specialmente se le informazioni vengono esposte in luoghi accessibili a potenziali clienti o altre persone estranee.
Secondo l’art. 15 del Codice della Privacy, il danno non patrimoniale, come quello alla reputazione, può essere risarcito. Nel caso specifico, la Corte ha considerato sufficiente la prova della condotta illecita per stabilire il danno subito, riconoscendo che la violazione dei dati personali ha avuto un impatto negativo sulla vita professionale dell’avvocato.
Il tribunale, quindi, dovrà ora determinare l’entità del risarcimento in maniera equitativa, proporzionata alla lesione subita.
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