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Citofono condominiale: chi paga le spese?

In un condominio, una delle questioni più delicate è certamente la gestione delle spese. Tra queste, una che suscita spesso dubbi e discussioni è relativa alla manutenzione del citofono.

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Nell’ambito delle questioni condominiali, un tema costantemente in discussione è la corretta ripartizione delle spese. Questo particolare include la gestione degli spazi comuni e la manutenzione degli impianti.

Oggi, concentriamo la nostra attenzione su un aspetto specifico: il citofono condominiale.

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Citofono condominiale: una fondamentale infrastruttura

Il citofono condominiale è uno strumento essenziale per mantenere la tranquillità all’interno del condominio. Attraverso il citofono, i residenti possono facilmente verificare chi intende entrare nell’edificio, garantendo così la sicurezza di tutti.

Pertanto, la questione della sua manutenzione, riparazione o eventuale sostituzione diventa fondamentale.

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La suddivisione delle spese: proprietari e inquilini

Per determinare chi dovrebbe sopportare le spese relative al citofono comune, è necessario consultare il regolamento del condominio. Di norma, tutti i proprietari dovrebbero partecipare alla spesa, con una quota uguale addebitata a ciascuno di loro. Questo costo sarà inserito nel consuntivo annuo.

Per gli inquilini, tuttavia, la situazione è leggermente diversa. Essi dovrebbero pagare solo le spese di ordinaria amministrazione, ma non quelle relative a interventi imprevisti o non programmati.

Il citofono condominiale, se in avaria, può creare significativi disagi per i residenti. Secondo il Codice Civile, il citofono può essere considerato una “parte comune dell’edificio“, pertanto le spese per riparare o sostituire l’apparecchio dovrebbero essere suddivise tra i condomini in proporzione ai millesimi posseduti.

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Articolo 1117 del codice civile: una precisazione

È importante notare che l’articolo 1117 del Codice Civile non menziona esplicitamente l’impianto citofonico tra i beni considerati “comuni” in un condominio. Tuttavia, numerose sentenze hanno interpretato questo articolo come esemplificativo e non esaustivo di tutte le parti che possono essere considerate tali.

CODICE CIVILE-art. 1117

Parti comuni dell’edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  1. tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale,
    i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di
    distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
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Il regolamento condominiale e il citofono

Per una gestione ottimale delle spese di riparazione o sostituzione del citofono, è essenziale consultare il regolamento condominiale. Questo documento può contenere disposizioni specifiche riguardo alle spese da sostenere.

Se il danno al citofono è causato dalla negligenza di un singolo residente, la responsabilità ricade su di lui. Nel caso in cui la colpa non sia attribuibile a nessuno, il danno deve essere considerato come atto vandalico, caso fortuito o rottura per vetustà, e le spese devono essere suddivise tra tutti.

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Citofono condominiale: le responsabilità degli affittuari

Nel caso in cui un appartamento sia affittato, il regolamento condominiale prevede che le spese per la riparazione o la sostituzione del citofono ricadano sul proprietario dell’appartamento. All’affittuario spettano soltanto le spese ordinarie, a meno che non sia diversamente stabilito nel contratto.

In conclusione, la gestione delle spese relative al citofono condominiale richiede una comprensione accurata del regolamento del condominio e del Codice Civile. Solo attraverso una gestione efficiente e consapevole delle spese condominiali è possibile mantenere un ambiente tranquillo e sicuro per tutti i residenti.



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TAGS: citofono, citofono condominiale

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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