La Cassazione ha recentemente stabilito che le ringhiere e i divisori dei balconi in Condominio sono parti comuni. Per cui, le spese per la loro sostituzione, riparazione o ristrutturazione sono da ripartire tra tutti gli abitanti del condominio.
La Cassazione ha recentemente stabilito che le ringhiere e i divisori dei balconi in Condominio sono parti comuni. Per cui, le spese per la loro sostituzione, riparazione o ristrutturazione sono da ripartire tra tutti gli abitanti del condominio.
Il motivo è che tali elementi rientrano nella costituzione del decoramento architettonico, per cui risultano essenziali per l’estetica del condominio.
Advertisement - PubblicitàL’ordinanza della Cassazione è la n. 10848 dell’8 giugno 2020. Si tratta di una sentenza in ricorso contro il Tribunale ordinario, che è stato accusato di infrangere la legge nel momento in cui ha decretato che i divisori dei balconi e le ringhiere sono parti comuni in condominio.
La Corte però ha dato ragione alla sentenza precedente del Tribunale, in quanto i suddetti elementi architettonici sono parte costituente del decoro dell’intero edificio. Pertanto, è necessario che le spese degli eventuali interventi siano ripartiti tra tutti i condomini.
Si stabilisce infatti che:
“Le ringhiere, che fungono da parapetto, come i divisori dei balconi, costituiscono parte integrante della facciata, con la quale formano un insieme che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico”.
Advertisement - PubblicitàSe il discorso è valido per ringhiere e divisori, non sussiste invece per quanto riguarda propriamente i balconi. Questi ultimi infatti, ai sensi dell’art.1117 c.c., non sono necessari per l’edificio e non sono destinati all’uso o al servizio dello stesso.
Al contrario, i rivestimenti del condominio che rappresentano una parte essenziale della funzione estetica del fabbricato invece, come appunto ringhiere e divisori, sono da considerarsi parti comuni. Questo perché, appunto, sono elementi decorativi ed ornamentali indispensabili per l’edificio. E in quanto tali, contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
La Cassazione stabilisce che tali elementi architettonici sono considerati indispensabili per la gradevolezza dell’edificio in quanto “ben visibili dall’esterno”, “disposti simmetricamente” e “omogenei per dimensioni, forma geometrica e materiale”.
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