L’assemblea può ordinare la rimozione della canna fumaria?
L’assemblea condominiale è, nell’ordinamento giuridico italiano, l’organo collegiale deliberante volto a prendere le più importanti decisioni in merito al controllo del condominio. Questa detiene il potere di influenzare molti aspetti della vita all’interno dello stabile, tuttavia non tutte le questioni riguardanti la vita all’iinterno del condominio possono essere considerate materia di competenza dell’assemblea.
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Le facoltà relative alla riunione condominiale si riducono ai contesti strettamente attinenti alle aree e ai servizi comuni: se esulassero da questo tema, le decisioni prese in sede di assemblea condominiale non sarebbero da considerare valide.
Proprio in virtù di quanto appena detto, sono moltissimi i condomini che si interrogano in merito a un’eventuale rimozione di una canna fumaria da parte dell’assemblea. Sul tema ha recentemente espresso un giudizio anche la Suprema Corte. Ecco cosa si evince dall’ordinanza del 21 febbraio 2023 n. 5319.
Sommario
Stando a quanto riportato dalle normative attualmente in vigore, è possibile collocare una canna fumaria sul lastrico solare senza incontrare alcun tipo di violazione condominiale. Come riferito dall’art. 1102 c.c., al cui interno viene riferito che ciascun comproprietario può usufruire degli spazi cosa comuni, l’importante e non alterare in questi ultimi la fruibilità per gli altri condomini.
Art. 1102
Uso della cosa comuneCiascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non puo’ estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
L’installazione di una canna fumaria sul tetto non necessita, dunque, di alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea: nel caso in cui si manifestasse l’intenzione di procedere in questo modo evitando illeciti basterà rispettare i punti descritti all’interno dell’articolo in precedenza citato.
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Advertisement - PubblicitàLe regole valide per l’installazione di una canna fumaria sul lastrico solare possono ritenersi legittime anche qualora questa dovesse avvenire presso ogni altro spazio comune. È possibile, dunque, procedere con la collocazione della canna fumaria anche sul terrazza della propria abitazione, o lungo il muro perimetrale del condominio.
Quest’utima soluzione, spesso oggetto di controversie, ha trovato chiarimento definitivo
Secondo la giurisprudenza di legittimità nell’ordinanza n. 4499 del 2020, la quale specifica che, una canna fumaria, sia pure appoggiata alla facciata dello stabile, non è obbligatoriamente da considerarsi di proprietà comune, in quanto fruibile solamente da una singola unità immobiliare.
Advertisement - PubblicitàLa richiesta di rimozione della canna fumaria da parte dell’assemblea non può essere avanzata ai condomini: un’azione di questo tipo sarebbe da considerarsi un abuso di potere.
Con la delibera n° 15278 del 31 maggio 2023, la Suprema Corte ha stabilito come la rimozione una canna fumaria sia interesse esclusivo del condominio e come questa non possa essere argomento d’interesse dell’organo di delibera condominiale.
Nello specifico, la sentenza sopracitata dichiara che, a titolo di organo deliberativo della collettività dello stabile, l’assemblea detiene il diritto di gestire esclusivamente i beni, i servizi e le aree comuni.
Ugualmente solida è l’interpretazione per la quale le decisioni prese in riunione di condominio debbano ritenersi nulle. Contesti come questi rendono prive di valore le delibere condominiali in virtù di impossibilità dell’oggetto della deliberazione, la cui materia è estranea alle opere di manutenzione dei beni di proprietà di una singola unità immobiliare.
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Advertisement - PubblicitàAnche in questo caso le normative vigenti forniscono adeguata tutela al singolo condomino. In sede di riunione di condominio non solo è impossibile richiedere l’eliminazione di una canna fumaria privata, ma è anche inconcepibile richiedere il pagamento di tale intervento al titolare della stessa.
Con la sentenza n° 10053/2013 la Suprema Corte ha stabilito che l’adunanza dei condomini non detiene il diritto di annoverare spese ai singoli condomini, ove non vi siano accertamenti che decretino responsabilità da parte dei condomini stessi.
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