Il Bonus Verde è senza dubbio il bonus casa che concede la detrazione meno elevata per il conseguimento di interventi edilizi. Se gli interventi vengono conseguiti nelle parti comuni degli edifici condominiali, però, c’è la possibilità di usufruire anche della detrazione in misura doppia.
Il Bonus Verde è senza dubbio il bonus casa che concede la detrazione meno elevata per il conseguimento di interventi edilizi su edifici e singole unità immobiliari, ma anche i lavori che si possono conseguire non sono opere di particolare entità.
L’agevolazione infatti è pari solo al 36% delle spese sostenute, e interessa interventi di sistemazione a verde delle aree esterne.
Se gli interventi vengono conseguiti nelle parti comuni degli edifici condominiali, però, c’è la possibilità di usufruire anche della detrazione in misura doppia.
Approfondiamo di seguito.
Leggi anche: “Bonus Verde 36% per condomìni e unità: i documenti obbligatori”
Sommario
Il Bonus Verde può essere beneficiato sulle parti comuni degli edifici residenziali oppure sulle singole unità abitative, e agevola tutti i lavori mirati alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di immobili esistenti, comprese:
Per rientrare tra i lavori agevolabili, gli interventi dovranno essere caratterizzati da una certa entità. Nello specifico, dovranno essere interventi che interessano l’intero giardino o l’intera area interessata, e potranno essere di due tipologie, quali:
In quest’ottica, sarà possibile includere tutte le spese sostenute al fine di compiere l’intervento, sia quelle che riguardano l’effettiva realizzazione, sia quelle pagate per le opere necessarie al suo completamento, come anche l’acquisto delle piante o dei materiali.
Leggi anche: “Bonus Verde per costruzione pozzi, irrigazione e acquisto alberi: come funziona”
Non è possibile invece, ad esempio, portare in detrazione le sole spese sostenute per acquistare alberi e piante senza eseguire degli interventi di rinnovo o sistemazione veri e propri.
L’incentivo viene concesso come detrazione da IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute per i lavori realizzati, che non possono essere eseguiti in economia ma vanno affidati obbligatoriamente a una ditta.
La detrazione può essere beneficiata dal diretto proprietario oppure dal soggetto che detiene la disponibilità dell’immobile sulla base di un diritto reale di godimento. L’agevolazione può essere inoltre richiesta dai familiari conviventi del soggetto proprietario o detentore.
Il Bonus Verde è tra i bonus casa che sono stati rinnovati dalla Legge di Bilancio 2022 con validità fino al 31 dicembre 2024.
Leggi anche: “Bonus Verde: vale anche per il balcone?”
Advertisement - PubblicitàLa detrazione concessa con il Bonus Verde, come accennavamo, può essere beneficiata anche per gli interventi che si conseguono sulle parti comuni degli edifici condominiali. Chiaramente però, vista la natura dei lavori, dovrà trattarsi di parti comuni esterne.
Il limite di detraibilità stabilito per il Bonus Verde è pari a 5.000 euro per ogni unità immobiliare residenziale.
Attenzione, questo non significa che si potranno portare in detrazione 5.000 euro, ma che la percentuale del 36% potrà essere applicata ad un importo massimo di 5.000 euro.
Il che vuol dire che, nel caso si spendesse di più, l’importo che eccede tale limite non dovrà essere considerato.
L’importo che si potrà detrarre sarà quindi di massimo 1.800 euro per ogni unità immobiliare (36% di 5.000).
Per i casi nei quali il Bonus Verde dovesse essere applicato agli edifici condominiali, la detrazione detta spetterà ad ogni singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile, a patto però che questo paghi la propria parte di spesa legata ai lavori entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il beneficio potrà essere fruito esclusivamente mediante la dichiarazione dei redditi, ripartendo l’importo spettante in 10 quote da utilizzare in 10 anni.
L’agevolazione è generalmente ammessa solo per i lavori conseguiti in riferimento a edifici e unità abitative. Se però dovessero essere realizzati su unità adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o ad attività commerciale, la detrazione spettante sarà ridotta della metà.
In caso di vendita dell’unità immobiliare per il quale si sta beneficiando della detrazione, le rate residue che rimangono da fruire saranno trasferite automaticamente all’acquirente, a meno che il venditore non indichi espressamente nell’atto di compravendita la volontà di continuare a beneficiarne.
Se invece il trasferimento della titolarità dovesse avvenire a causa della morte del beneficiario della detrazione, ad usufruire della detrazione potrà essere solo l’erede (o gli eredi) che manterrà la disponibilità materiale e diretta dell’immobile.
Leggi anche: “Bonus Mobili: impossibile trasferimento per decesso o cessione”
Advertisement - PubblicitàLa Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, a proposito dei limiti di detraibilità per gli edifici condominiali, ha specificato espressamente che:
“Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte.”
Ogni contribuente che vive in condominio potrà pertanto beneficiare della detrazione doppia, se dovesse conseguire spese riconducibili ai lavori di sistemazione a verde della propria abitazione e, al contempo, partecipare anche alle spese per l’intervento sulle parti comuni esterne dell’edificio.
Le spese, così come le detrazioni, dovranno essere calcolate e considerate separatamente in riferimento ai diversi interventi.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!