Le assemblee condominiali sono spesso teatro di decisioni delicate che possono sfociare in veri e propri contenziosi legali. Questo è il caso di una recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha esaminato la validità di una delibera assembleare relativa alla ratifica del mandato a un avvocato.

Il mandato, già conferito per rappresentare il condominio in una causa legale, è stato oggetto di contestazione da parte di un condomino, il quale riteneva che la delibera fosse stata approvata senza rispettare le maggioranze richieste dalla legge e in modo irregolare.

Questa sentenza non solo chiarisce le regole sull’assunzione di un legale tramite assemblea condominiale, ma riafferma anche l’importanza di dimostrare un interesse concreto per poter impugnare una decisione del condominio.

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Il caso in esame

La causa analizzata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere trae origine da una delibera assembleare del 2011 che aveva due obiettivi principali: ratificare un mandato conferito a un legale per rappresentare il condominio in una controversia giudiziaria pendente e incrementare un fondo spese per affrontare i costi connessi alle azioni legali in corso.

Il ricorrente, condomino dell’edificio, ha basato la sua impugnazione su una presunta violazione procedurale e normativa. Da una parte, ha sostenuto che la delibera fosse stata approvata senza il rispetto delle maggioranze qualificate richieste dall’articolo 1136 del Codice Civile. Questo articolo stabilisce requisiti di voto specifici, a seconda della natura delle decisioni prese durante le assemblee condominiali.

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Dall’altra, il condomino ha lamentato un difetto nella convocazione dell’assemblea, il che avrebbe compromesso la legittimità stessa della riunione e delle decisioni prese.

In aggiunta, il ricorrente ha evidenziato che tali decisioni potevano avere un impatto economico significativo, rischiando di creare un onere sproporzionato per lui. Nonostante non avesse partecipato attivamente alla delibera, il condomino ha ritenuto che la sua posizione fosse sufficientemente danneggiata per richiedere l’intervento del tribunale.

Dall’altro lato, il condominio ha controbattuto sottolineando che il ricorrente era stato espressamente esonerato da qualsiasi obbligo economico derivante dalla delibera, come la partecipazione al fondo spese. La difesa ha quindi argomentato che il condomino non avesse un interesse diretto, concreto e attuale a proporre l’impugnazione, elemento essenziale per la legittimità di un’azione legale di questo tipo.

La questione posta al giudice non si limitava dunque alla validità formale della delibera, ma anche alla verifica dell’esistenza di un interesse legittimo ad agire da parte del ricorrente. Tale interesse è un principio cardine nelle dispute legali, poiché assicura che i procedimenti giudiziari non siano utilizzati per questioni pretestuose o prive di reale incidenza pratica.

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La decisione del tribunale

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 3502/2024, ha deciso di rigettare l’impugnazione avanzata dal condomino, motivando la decisione su due fronti principali: la mancanza di interesse concreto ad agire e la natura della delibera impugnata.

La questione dell’interesse ad agire è stata affrontata in maniera approfondita, sottolineando che il ricorrente non subiva alcun danno concreto, diretto o immediato dalla delibera assembleare contestata. Il giudice ha evidenziato come il condomino fosse stato esonerato da ogni obbligo economico derivante dalla delibera, una condizione che eliminava ogni potenziale pregiudizio e rendeva priva di fondamento l’azione legale. La mancanza di un danno reale o di una lesione patrimoniale immediata è un elemento essenziale per validare l’interesse ad agire, requisito imprescindibile per l’avvio di un contenzioso.

Inoltre, il Tribunale ha analizzato attentamente la natura della delibera impugnata, evidenziando che non si trattava di una decisione autonoma e innovativa, ma di una semplice ratifica di un mandato già conferito in precedenza a un legale.

Questo carattere confermativo della delibera ha portato il giudice a concludere che non fossero necessarie le maggioranze qualificate previste dall’articolo 1136 del Codice Civile, dato che non si trattava di una delibera volta a introdurre nuove spese o obblighi straordinari per i condomini.

Nel pronunciarsi sulla questione, il Tribunale ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali, evidenziando che eventuali vizi formali nella convocazione dell’assemblea, sebbene rilevanti, possono essere sanati da elementi come la partecipazione del condomino all’assemblea stessa o, come in questo caso, dall’assenza di conseguenze dirette derivanti dalla decisione impugnata.

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Questo approccio segue una linea interpretativa consolidata, secondo cui il formalismo nelle procedure condominiali deve essere bilanciato con la sostanza delle decisioni prese, specialmente quando non emergono violazioni di diritti individuali o collettivi dei condomini.

La sentenza, quindi, non solo ha confermato la validità della delibera impugnata, ma ha anche ribadito la centralità dell’interesse concreto e attuale come criterio per valutare la legittimità delle azioni legali in ambito condominiale. Tale decisione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale chiaro, che mira a evitare un abuso dello strumento giudiziario per contestazioni pretestuose o prive di reale fondamento giuridico.