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Appropriazione indebita: il caso del condominio contro l’ex amministratore

Un condominio impugna la decisione del Tribunale di Milano rigettante la richiesta di risarcimento verso l’ex amministratore per appropriazione indebita.

Appropriazione indebita: il caso del condominio contro l’ex amministratoreAppropriazione indebita: il caso del condominio contro l’ex amministratore
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In un contesto dove la gestione dei fondi condominiali richiede la massima trasparenza e integrità, un recente caso giudiziario presso il Tribunale di Milano ha sollevato questioni significative riguardanti la responsabilità degli amministratori di condominio.

Un condominio ha avanzato una richiesta di condanna nei confronti del suo ex amministratore per il risarcimento dei danni derivanti da somme di denaro di cui lo stesso si era indebitamente appropriato durante la sua gestione, tramite la propria società a responsabilità limitata.

La disputa centrale ruota attorno alla corretta interpretazione degli obblighi legali degli amministratori e alla tutela patrimoniale dei condomini.

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La decisione iniziale del tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano aveva inizialmente interpretato la questione alla luce dell’istituto dell’“arricchimento senza causa”, previsto dall’articolo 2041 del Codice Civile.  Questo articolo stabilisce che chi si arricchisce senza giusta causa a danno di altri è tenuto a indennizzare la parte lesa.

Art. 2041
Azione generale di arricchimento

Chi, senza una giusta causa, si e’ arricchito a danno di un’altra persona e’ tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l’arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta e’ tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Tuttavia, nonostante fosse chiaro il depauperamento patrimoniale subito dal condominio, il Tribunale aveva rigettato la richiesta di risarcimento, non ritenendo sufficientemente provato l’arricchimento dell’ex amministratore. Questa decisione, basata su una valutazione apparentemente cavillosa delle prove, aveva portato alla soccombenza del condominio, sollevando interrogativi sulla corretta applicazione dei principi giuridici in materia di responsabilità civile.

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L’impugnazione e la revisione della sentenza

La sentenza del Tribunale di Milano è stata successivamente impugnata, sollevando questioni fondamentali sulla qualificazione giuridica della domanda e sulla valutazione dell’arricchimento dell’ex amministratore.

La parte appellante ha sostenuto che l’arricchimento fosse implicitamente dimostrato dal prelievo ingiustificato di somme significative dal conto corrente condominiale. Questa mossa ha posto le basi per una rivalutazione critica del caso, evidenziando la complessità delle relazioni finanziarie all’interno dei condomini e la necessità di una chiara attribuzione di responsabilità per la protezione dei patrimoni comuni.

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Il ricorso ha portato alla ribalta l’importanza dell’articolo 1129, comma 7, del Codice Civile, come riformato dalla legge n. 220/2012, che impone agli amministratori di condominio l’apertura di un conto corrente dedicato a ciascun condominio.

Questa disposizione mira a garantire una gestione finanziaria trasparente, prevenendo la commistione dei fondi condominiali con quelli personali dell’amministratore o di altri immobili gestiti dallo stesso professionista.

Questo sviluppo del caso apre una riflessione più ampia sui doveri degli amministratori e sulla tutela effettiva dei diritti dei condomini.

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La sentenza della corte d’appello di Milano

La Corte d’Appello di Milano ha rovesciato completamente la sentenza di primo grado (sentenza 3342/2022), evidenziando una profonda comprensione delle dinamiche legali e finanziarie in gioco. La Corte ha riconosciuto che il fulcro della disputa era la “responsabilità extracontrattuale” dell’ex amministratore, che aveva trasferito fondi condominiali sui propri conti personali e di suo figlio, comportamento configurabile come fatto illecito ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile.

Art. 2043
Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L’approccio della Corte d’Appello ha sottolineato l’importanza di valutare correttamente le azioni dell’amministratore alla luce della normativa vigente, in particolare l’articolo 2043 c.c., che disciplina la responsabilità per i danni causati da atti illeciti.

Questa disposizione giuridica si applica indipendentemente dalla dimostrazione dell’arricchimento senza causa dell’ex amministratore, focalizzandosi invece sul danno ingiusto subito dal condominio.

Significativamente, la Corte ha anche preso in considerazione le sentenze penali precedenti come elementi di prova atipici ma legittimamente introdotti nel giudizio, dimostrando così l’arricchimento dell’ex amministratore e sottolineando la sua responsabilità nel risarcimento del danno.

Con questa sentenza, la Corte d’Appello di Milano non solo ha ribadito la responsabilità personale dell’ex amministratore ma ha anche aperto la possibilità di una concorrente responsabilità della società a responsabilità limitata, per il danno causato dall’inadempimento contrattuale. Questo aspetto introduce un’importante riflessione sulla natura e l’estensione delle responsabilità legali nel contesto della gestione condominiale.



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TAGS: appropriazione indebita, arricchimento senza causa, conto corrente condominiale, Corte d'Appello, gestione condominiale, legge n. 220/2012, responsabilità extracontrattuale, risarcimento del danno, sentenze penali, Tribunale di Milano

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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