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Animali in condominio: è vietato? Cosa dice la legge

Esistono delle regole e dei limiti da rispettare per evitare che l’animale possa disturbare o rendere difficile la convivenza con gli altri condomini. Vediamo cosa dice la legge in merito alla detenzione degli animali in condominio.

Animali in condominio: è vietato? Cosa dice la leggeAnimali in condominio: è vietato? Cosa dice la legge
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Partiamo innanzitutto col dire che i condomini non possono vietarvi di tenere degli animali all’interno del vostro appartamento in condominio. È ovvio però che ci sono delle regole e dei limiti da rispettare, per evitare che l’animale possa disturbare o rendere difficile la convivenza con gli altri condomini.

Ovviamente non c’è alcun problema in caso di piccoli animali (magari un uccellino che vive in gabbia), che essenzialmente non recherebbe fastidio o disturbo a nessuno. Il caso però è diverso se si tratta di cani, gatti o simili, che potrebbero sporcare, danneggiare qualcosa o gironzolare troppo anche nelle parti comuni presenti in condominio.

Vediamo cosa dice la legge in merito alla detenzione degli animali in condominio.

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Animali in condominio: solo il proprietario può imporre il divieto

La normativa che regolamenta la presenza di animali in condominio è la Legge n. 220 dell’11 dicembre 2012. Qui, come dicevamo, si evince innanzitutto che i condomini non possono vietare ad un altro condomino di tenere un animale che abita nel suo appartamento.

Infatti, nel caso in cui i condomini convocassero un’assemblea per votare al fine di impedire ad un condomino di tenere il suo animale, egli può fare ricorso al Giudice di Pace. E dovrà farlo entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l’assemblea, o dalla data in cui ha ricevuto il verbale di “protesta” dagli altri condomini.

Il proprietario dell’appartamento è l’unico che può vietare all’inquilino di tenere degli animali. Ma tale clausola, per risultare valida, dovrà essere necessariamente inserita all’interno del contratto.

Nel caso in cui la clausola non esista però, e quindi l’inquilino abbia diritto a tenere l’animale, è ovvio che la legge abbia il compito di tutelare anche gli altri abitanti delle unità immobiliari presenti in condominio. Infatti, è impensabile che l’animale possa girovagare indisturbato, sporcare dappertutto, o impedire agli altri inquilini di fare uso delle parti comuni.

Chi desidera tenere un animale in condominio, avrà il dovere di sorvegliarlo costantemente e di pulire dove egli sporca. Oltre ad assicurarsi che questo non costituisca un pericolo per gli altri condomini.

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Attenersi al principio della “normale tollerabilità”

Dunque, il principio che bisogna seguire è quello della “normale tollerabilità”. Il codice civile, all’art. 844, prevede che i proprietari delle altre unità immobiliari abbiano il diritto di opporsi nel momento in cui il limite di tolleranza viene superato.

Art. 844.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Per esempio, nel caso in cui un cane tenda ad abbaiare durante il giorno e la notte, disturbando il diritto al riposo dei vicini. Oppure se il proprietario dell’animale non dovesse provvedere a pulire le sue deiezioni, e dunque gli altri dovessero sopportarne i cattivi odori o calpestarle per sbaglio.

In tale frangente invece, nessuno avrebbe il diritto di lamentarsi se il cane dovesse abbaiare ogni tanto o solo quando il padrone rientra in casa. Allo stesso modo non potrebbero protestare perché, magari, provano fastidio per il normale odore che emana il pelo dell’animale.

Questi ultimi casi infatti sono da considerarsi come normale tollerabilità.

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Ma come si decide qual è il limite accettabile di sopportazione?

Secondo la legge, a stabilirlo dovrà essere un tecnico dell’ATS (Agenzia Tutela Salute) territoriale.

In caso di lamentele dovute alla presenza di animali in condominio, egli dovrà fare un sopralluogo per capire se la situazione rientra nella normale tollerabilità o meno.

Se dovesse constatare la ragione degli altri condomini, perché l’animale non viene controllato abbastanza o mantenuto in condizioni igieniche ideali, il proprietario rischia di subire una condanna inibitoria. Con tanto di risarcimento degli eventuali danni.



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TAGS: animali, appartamento, cane, condomini, condominio, contratto, gatto, legge, uccelli

Autore: Redazione Online

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