L’amministratore di condominio può essere revocato in ogni momento, anche su richiesta di un singolo condomino, qualora non dovesse soddisfare gli obblighi e gli adempimenti attribuiti al suo ruolo.
Ricordiamo che la nomina di un amministratore è obbligatoria per tutti i condomìni che presentino più di 8 unità immobiliari. Nel caso in cui non si provvedesse alla nomina, anche uno solo dei partecipanti alla comunione ha diritto a richiedere la convocazione dell’assemblea a questo scopo, oppure a rivolgersi all’autorità giudiziaria.
A meno che l’adempimento non sia affidato all’autorità, sia per la nomina che per la revoca dell’amministratore, sarà necessario che la delibera sia approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 del Codice Civile, ovvero almeno dalla maggioranza degli intervenuti e almeno dalla metà del valore dell’edificio.
La revoca dell’amministratore di condominio, tuttavia, può essere oggetto di reclamo.
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Sommario
È l’art. 1129 cc a disciplinare le modalità di nomina e revoca dell’amministratore di condominio, nonché gli obblighi ad esso attribuiti.
Si dispone qui, appunto, che la revoca dell’amministratore possa avvenire in qualsiasi momento, a prescindere da quando questo sia stato nominato.
La delibera di revoca dovrà essere approvata in assemblea dalla maggioranza che abbiamo visto sopra o, in alternativa, dalle differenti disposizioni previste eventualmente dal regolamento condominiale.
In determinati casi di grave irregolarità, però, anche il singolo condomino può provvedere a richiedere la convocazione dell’assemblea per revocare l’amministratore.
Se l’assemblea non venisse convocata o, se nonostante la convocazione non si raggiungesse la maggioranza necessaria per provvedere alla revoca, anche uno solo dei condomini potrà esercitare il proprio diritto a rivolgersi all’autorità giudiziaria, e nello specifico al giudice di pace (approfondisci qui).
Tra l’altro, se la richiesta di ricorso del singolo dovesse venire accolta dal giudice, egli potrà poi rivalersi nei confronti dell’intero condominio per pretendere il rimborso delle spese legali sostenute. Il condominio, a sua volta, potrà poi rivalersi nei confronti dell’amministratore che è stato revocato per gravi irregolarità.
Advertisement - PubblicitàIn quest’ottica quindi, le gravi irregolarità attribuibili all’amministratore di condominio possono essere, ad esempio:
In tutti i casi sopra descritti, dunque – che non rappresentano l’elenco esaustivo ma solo esemplificativo delle gravi irregolarità – l’amministratore può essere immediatamente revocato, sia dall’assemblea che dal giudice di pace.
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Advertisement - PubblicitàSe la revoca avviene per mano dell’assemblea, la stessa assemblea potrà decidere in seguito di rinominare nuovamente lo stesso amministratore.
Qualora invece la revoca fosse disposta dall’autorità giudiziaria, l’assemblea non potrà ripristinare la nomina del soggetto revocato.
L’art. 64 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, in merito alla revoca dell’amministratore, stabilisce che il giudice di pace debba deliberare la propria decisione con decreto motivato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 737 del Codice di procedura civile.
Ciò però solo dopo aver interpellato sia l’amministratore che il condòmino o i condòmini che ne richiedono la revoca.
Una volta che il giudice di pace dispone il provvedimento di revoca, l’amministratore avrà l’opportunità di presentare reclamo in tribunale entro un tempo massimo di 10 giorni dalla data in cui gli è stato comunicato o notificato il provvedimento.
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