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Amministratore di condominio: chi può farlo, quali requisiti

Amministratore di condominio: chi può farlo, quali requisitiAmministratore di condominio: chi può farlo, quali requisiti
Ultimo Aggiornamento:

La normativa prevede che tutti abbiano diritto a concorrere per diventare amministratore di condominio.

Nei casi di edifici condominiali fino a 8 unità – in cui la nomina di un amministratore non è obbligatoria – per le deliberazioni di ordinaria amministrazione si considera valida la maggioranza dei partecipanti al condominio, in base al valore delle proprie quote.

Se invece i condòmini sono più di 8, l’assemblea sarà tenuta obbligatoriamente a nominare un amministratore e, qualora non lo facesse, ogni condòmino (incluso l’amministratore dimissionario) può rivolgersi all’autorità giudiziaria per richiedere che venga nominato.

Ma quali sono i requisiti da rispettare per diventare amministratore di condominio?

Leggi anche: “Amministratore di condominio: il ruolo e le mansioni

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Amministratore di condominio: durata incarico, possibile revoca

L’art. 1129 del Codice Civile prevede che l’incarico di amministratore di condominio duri effettivamente un solo anno, per poi essere rinnovato ogni anno, salvo non intervenga una richiesta di revoca da parte dei condòmini oppure lui stesso non decida di dimettersi.

La revoca dell’amministratore può essere richiesta da ogni condòmino, e deliberata dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea in qualsiasi momento.

In caso di gravi irregolarità, inoltre, è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per disporre la revoca dell’amministratore. Le gravi irregolarità possono comprendere, ad esempio:

  1. La mancata convocazione dell’assemblea per approvare il rendiconto condominiale;
  2. Il rifiuto ripetuto di convocare l’assemblea per provvedere alla revoca e nomina di un nuovo amministratore;
  3. La mancata esecuzione di provvedimenti normativi o di deliberazioni approvate dall’assemblea;
  4. L’aver generato confusione in relazione alla distinzione tra il patrimonio del condominio e il proprio patrimonio personale;
  5. La mancata cura delle azioni giudiziarie e dell’esecuzione coattiva in relazione alla riscossione delle somme dovute al condominio.

Leggi anche: “Interruzione dei servizi in condominio: la responsabilità dell’amministratore

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Accettazione della nomina: doveri dell’amministratore

In caso di dimissioni o di revoca, l’assemblea è tenuta a nominare un nuovo amministratore che, in seguito all’accettazione della nomina (e poi per ogni rinnovo) dovrà comunicare a tutti gli interessati:

  • I propri dati anagrafici e professionali;
  • Il proprio Codice Fiscale e, se l’amministratore è una società, anche la sede legale e la denominazione della società;
  • Il locale in cui sono conservati i registri di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell’amministratore e il registro di contabilità;
  • I giorni e le ore in cui i condòmini possono esercitare il proprio diritto a consultare gratuitamente i registri detti, ed eventualmente a richiederne una copia firmata, da pagare a proprie spese;
  • L’importo dovuto a titolo di compenso per la propria attività;
  • Dovranno inoltre essere affisse, all’entrata o nei luoghi di maggiore uso comune, le generalità e i recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

Per gli edifici fino a 8 unità che non hanno l’obbligo di nomina dell’amministratore, ci dovrà essere comunque qualcuno che si prende l’incarico di svolgere gli adempimenti relativi alla gestione delle cose comuni.

Il condòmino che si prende l’incarico di sostituire l’amministratore dovrà affiggere – all’entrata dell’edificio o nei luoghi maggiormente utilizzati – l’indicazione delle proprie generalità e dei propri recapiti (anche telefonici).

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Diventare amministratore di condominio: quali requisiti?

I requisiti richiesti per diventare amministratore di condominio sono stati stabiliti all’art. 71-bis delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

In generale, i requisiti che devono essere soddisfatti obbligatoriamente sono i seguenti:

  1. Avere il godimento dei diritti civili (ovvero non essere titolari di provvedimenti – né avere in corso procedure – di interdizione, inabilitazione o fallimento). Esiste un apposito certificato che può essere richiesto per attestare di godimento dei diritti civili;
  2. Non essere condannati per delitti contro la PA, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e ogni altro delitto non colposo per il quale sia prevista la reclusione da 2 a 5 anni;
  3. Non essere sottoposti a misure di prevenzione definitive per le quali non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. Non essere interdetti o inabilitati;
  5. Non avere il proprio nome annotato nell’elenco dei protesti cambiari.

Possono essere nominate come amministratori il condominio anche le società. In questo caso, è possibile incaricare i soci, gli amministratori societari o anche i dipendenti allo svolgimento degli adempimenti legati alla gestione del condominio. In ogni caso, chiunque sia incaricato di amministrare il condominio dovrà soddisfare tutti i criteri visti sopra.

La perdita anche di uno solo di questi requisiti comporta infatti la possibilità, per ciascun condòmino, di richiedere l’assemblea per revocare l’amministratore.

Esistono due ulteriori requisiti da considerare, ovvero:

  • Aver conseguito il diploma di scuola superiore;
  • Aver frequentato un corso di formazione iniziale – e svolgere periodicamente corsi di formazione – in materia di amministrazione condominiale.

Questi due criteri sono obbligatori solo se l’amministratore viene nominato dall’autorità giudiziaria e non viene, quindi, scelto dai condòmini che abitano l’edificio.

Leggi anche: “Amministratore Condominio: possibile cambiarlo? Come si procede?



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Autore: Redazione Online

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