La normativa prevede che tutti abbiano diritto a concorrere per diventare amministratore di condominio.
Nei casi di edifici condominiali fino a 8 unità – in cui la nomina di un amministratore non è obbligatoria – per le deliberazioni di ordinaria amministrazione si considera valida la maggioranza dei partecipanti al condominio, in base al valore delle proprie quote.
Se invece i condòmini sono più di 8, l’assemblea sarà tenuta obbligatoriamente a nominare un amministratore e, qualora non lo facesse, ogni condòmino (incluso l’amministratore dimissionario) può rivolgersi all’autorità giudiziaria per richiedere che venga nominato.
Ma quali sono i requisiti da rispettare per diventare amministratore di condominio?
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Sommario
L’art. 1129 del Codice Civile prevede che l’incarico di amministratore di condominio duri effettivamente un solo anno, per poi essere rinnovato ogni anno, salvo non intervenga una richiesta di revoca da parte dei condòmini oppure lui stesso non decida di dimettersi.
La revoca dell’amministratore può essere richiesta da ogni condòmino, e deliberata dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea in qualsiasi momento.
In caso di gravi irregolarità, inoltre, è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria per disporre la revoca dell’amministratore. Le gravi irregolarità possono comprendere, ad esempio:
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Advertisement - PubblicitàIn caso di dimissioni o di revoca, l’assemblea è tenuta a nominare un nuovo amministratore che, in seguito all’accettazione della nomina (e poi per ogni rinnovo) dovrà comunicare a tutti gli interessati:
Per gli edifici fino a 8 unità che non hanno l’obbligo di nomina dell’amministratore, ci dovrà essere comunque qualcuno che si prende l’incarico di svolgere gli adempimenti relativi alla gestione delle cose comuni.
Il condòmino che si prende l’incarico di sostituire l’amministratore dovrà affiggere – all’entrata dell’edificio o nei luoghi maggiormente utilizzati – l’indicazione delle proprie generalità e dei propri recapiti (anche telefonici).
Advertisement - PubblicitàI requisiti richiesti per diventare amministratore di condominio sono stati stabiliti all’art. 71-bis delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.
In generale, i requisiti che devono essere soddisfatti obbligatoriamente sono i seguenti:
Possono essere nominate come amministratori il condominio anche le società. In questo caso, è possibile incaricare i soci, gli amministratori societari o anche i dipendenti allo svolgimento degli adempimenti legati alla gestione del condominio. In ogni caso, chiunque sia incaricato di amministrare il condominio dovrà soddisfare tutti i criteri visti sopra.
La perdita anche di uno solo di questi requisiti comporta infatti la possibilità, per ciascun condòmino, di richiedere l’assemblea per revocare l’amministratore.
Esistono due ulteriori requisiti da considerare, ovvero:
Questi due criteri sono obbligatori solo se l’amministratore viene nominato dall’autorità giudiziaria e non viene, quindi, scelto dai condòmini che abitano l’edificio.
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