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Alloggio portiere in condominio: chi lo paga e cosa prevede il contratto

Alloggio portiere in condominio: chi lo paga e cosa prevede il contrattoAlloggio portiere in condominio: chi lo paga e cosa prevede il contratto
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Il portiere condominiale è una figura presente soprattutto negli edifici che contano numerose unità abitative, e in particolare nelle grandi città, ma non solo.

Sempre più condomìni scelgono infatti di assumere un portiere, al quale possono essere affidate diverse responsabilità, a partire dalla sicurezza e sorveglianza degli accessi all’edificio, fino alla gestione delle chiavi per eventuali emergenze, oppure alla manutenzione e pulizia dello stabile.

Per poter sorvegliare costantemente l’edificio, al portiere viene normalmente affidato un alloggio all’interno del condominio.

Ma chi paga l’alloggio del portiere, e cosa prevede il CCNL a riguardo?

Leggi anche: “Spese condominiali: revoca del diritto alle cose comuni per chi non paga

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Alloggio portiere in condominio: le spese vanno ripartite

Il Codice Civile dispone, all’art. 1117, che l’alloggio del portiere è da ricomprendersi tra le parti comuni di un edificio condominiale.

Più nello specifico, rientra tra i “locali dei servizi in comune”, al pari della stessa portineria o, ad esempio, del locale adibito a lavanderia.

In virtù di ciò, la normativa prevede che le spese condominiali riguardanti le parti comuni debbano essere sempre ripartite in base ai millesimi di proprietà che ciascun condomino detiene, oppure in base alle differenti disposizioni stabilite nel regolamento condominiale.

Leggi anche: “Tabelle millesimali in condominio: possibile modificare i valori

In ogni caso, tutti dovranno partecipare alle spese necessarie all’installazione, alla manutenzione o alla conservazione delle parti comuni in condominio.

Saranno dunque i condòmini a sostenere le spese necessarie per l’alloggio del portiere, in quanto a tutti gli effetti l’appartamento dovrà essere inteso come appartenente a tutti i partecipanti.

All’art. 1118 cc, si dispone che nessuno dei condòmini possa rifiutarsi di contribuire alle spese comuni, né rinunciare al proprio diritto sulle parti in comune, se non in determinate eccezioni (approfondisci qui).

Il diritto che ogni condomino possiede sulle parti in comune è direttamente proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene, o di cui dispone.

Non potrà comunque essere richiesto il pagamento dei servizi di portierato ai condòmini che non ne usufruiscono in alcun modo.

Leggi anche: “Divisione parti comuni in condominio: è possibile? In che modo?

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Alloggio portiere obbligatorio o facoltativo: cosa dice la legge?

Le attività di portierato sono disciplinate dal CCNL Portieri del 10 marzo 2022, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Qui i portieri vengono distinti sulla base di tre categorie:

  1. Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio o con alloggio compresa custodia;
  2. Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie agli stabili, senza alloggio;
  3. Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.

Come si può vedere, esistono casi per i quali garantire un alloggio al portiere risulta obbligatorio, mentre in altri casi è solo facoltativo.

L’art. 6 del Contratto collettivo prevede però che, se l’alloggio è obbligatorio o comunque viene concesso al portiere, in tutti i casi dovrà essere “gratuito, consono e dignitoso”, nonché separato dalla guardiola, ovvero dalla sua principale postazione di lavoro.

Oltre ad avere l’alloggio gratuito, il portiere avrà diritto a differenti tipologie di indennità in base al lavoro che svolge, oltre alla sua normale retribuzione.

Nello specifico, il contratto prevede che i portieri con alloggio debbano aver diritto a:

  • Salario conglobato mensile;
  • Eventuali indennità a carattere continuativo;
  • Scatti di anzianità;
  • Energia elettrica in misura pari a 40 kWh mensili e acqua in misura pari a 120 m3 annui;
  • Riscaldamento dell’alloggio. Se per qualsiasi motivo il riscaldamento non dovesse essere presente nell’alloggio, il portiere avrà diritto a un’indennità sostitutiva pari a 34 euro mensili, somma che dovrà essere effettivamente utilizzata per il riscaldamento e che dovrà essere corrisposta dai condòmini solo in riferimento ai mesi in cui si prevede l’accensione dei riscaldamenti.

Leggi anche: “Riscaldamento condominiale centralizzato: come staccarsi?



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Autore: Redazione Online

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