Passata la scadenza, è sempre possibile usufruire dell’incentivo con le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura?
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state aggiornate le modifiche al provvedimento riguardante le istruzioni per la compilazione del modello necessario a comunicare la scelta delle opzioni fiscali alternative per l’usufrutto del Superbonus 110% e di altri bonus casa. Di seguito vediamo quali sono le novità.
In data 8 agosto 2020, con il provvedimento protocollo n. 283847/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito termini e condizioni per usufruire del Superbonus 110% con le opzioni fiscali alternative, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.
La cessione del credito e lo sconto in fattura sono le due opzioni alternative con le quali è possibile usufruire del Superbonus 110%, oltre ovviamente alla tradizionale detrazione in sede di Dichiarazione dei Redditi.
Una delle questioni irrisolte precedenti all’approvazione riguardava il dubbio sulla proroga dello sconto in fattura e della cessione del credito, le due opzioni alternative alla detrazione per poter usufruire del Superbonus 110%.
L'ecobonus può essere richiesto da tutti i contribuenti che si impegnano a sostenere delle spese collegate ai bonus casa, ovvero che riguardino i costi per ristrutturazioni edilizie e per il miglioramento dell'efficientamento energetico.
Arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’opzione della cessione del credito per poter usufruire del Superbonus 110%.
Essendo il Bonus Mobili legato al Bonus Ristrutturazioni, è possibile usufruire delle modalità dello sconto in fattura o della cessione del credito per entrambi gli incentivi?
L’Agenzia delle Entrate conferma che è possibile la cessione del credito d'imposta Ecobonus, tra società facenti parte della stessa rete d’imprese. A prescindere da quali attività svolgano le varie aziende.