Il Superbonus, introdotto con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), continua a rappresentare una delle misure più rilevanti per incentivare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici. Tuttavia, le complessità normative legate alla gestione delle detrazioni fiscali possono generare dubbi tra contribuenti e professionisti.

Un esempio significativo è rappresentato dal recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 262/2024), che ha affrontato la questione delle detrazioni residue non cedute né utilizzate.

Nel caso analizzato, un contribuente si è trovato nella condizione di non poter utilizzare la prima rata della detrazione per interventi effettuati nel 2022, né cederla a terzi, mentre le successive sono state trasferite a Poste Italiane.

Come gestire questa situazione e quali opzioni restano disponibili per chi si trova in condizioni simili?

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Il quesito del contribuente: quando la cessione del Superbonus si complica

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda un contribuente che ha effettuato, nel corso del 2022, interventi agevolabili nell’ambito del Superbonus per un importo totale di 50.500 euro. In particolare, il contribuente ha ceduto a Poste Italiane S.p.A. la seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante, per un totale di 41.662,50 euro, ma non ha ceduto né utilizzato la prima rata, pari a 13.887,50 euro.

Tale rata non era stata inclusa nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022 poiché Poste Italiane, a detta del contribuente, non accettava la cessione per quell’annualità.

La domanda posta dal contribuente si concentra sulla gestione di questa prima rata non ceduta né fruita. In particolare, chiede se sia possibile optare per la ripartizione decennale delle detrazioni prevista dall’articolo 8-quinquies del Decreto Rilancio, che consente, a partire dal periodo d’imposta 2023, di suddividere il credito in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che la detrazione per il 2022 non sia stata né utilizzata né ceduta.

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La complessità del quesito risiede nella sovrapposizione delle opzioni normative: da un lato, il contribuente si trova con una detrazione parzialmente ceduta; dall’altro, deve trovare un modo per utilizzare l’importo residuo senza infrangere le condizioni richieste dalla legge per la ripartizione decennale.

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Normativa di riferimento

La gestione delle detrazioni fiscali nell’ambito del Superbonus è disciplinata dall’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), che regola la detrazione delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. In particolare, per le spese sostenute nel 2022, la normativa prevede una ripartizione in quattro rate annuali di pari importo.

Un’importante novità è stata introdotta con l’articolo 8-quinquies del medesimo decreto, che offre la possibilità, su opzione irrevocabile del contribuente, di ripartire la detrazione in dieci quote annuali per favorirne la fruizione.

Tuttavia, tale opzione è esercitabile solo a condizione che la detrazione per il periodo d’imposta 2022 non sia stata utilizzata o ceduta. Parallelamente, l’articolo 121 del decreto consente di optare per la cessione del credito d’imposta, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione.

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Analizzando il quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’opzione per ripartire la detrazione in dieci quote annuali, introdotta dall’articolo 8-quinquies del Decreto Rilancio, è subordinata a specifiche condizioni. In particolare, è indispensabile che la detrazione relativa all’anno 2022 non sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi e non sia stata oggetto di cessione parziale o totale.

Questa disposizione mira a garantire coerenza e flessibilità nell’utilizzo delle detrazioni, ma solo per situazioni che soddisfano pienamente i requisiti stabiliti dalla norma.

Nel caso specifico, il contribuente ha ceduto a Poste Italiane la seconda, terza e quarta rata della detrazione, generando una situazione di cessione parziale. Di conseguenza, la possibilità di optare per una ripartizione decennale decade automaticamente.

Per questo motivo, l’Agenzia ha indicato come unica strada percorribile quella della presentazione di un modello integrativo della dichiarazione dei redditi. Questo modello consente di includere per intero la prima rata della detrazione, pari a 13.887,50 euro, che non era stata né ceduta né fruita.

Questo chiarimento, contenuto nella risposta n. 262/2024, evidenzia non solo l’importanza di rispettare i requisiti normativi, ma anche le possibili conseguenze fiscali di una pianificazione incompleta o poco accurata. Inoltre, l’Agenzia ha sottolineato che la risposta fornita si basa esclusivamente sugli elementi e i documenti presentati dal contribuente e che rimane ferma la possibilità di ulteriori controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.