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Superbonus 110%: CILAS obbligatoria dal 5 agosto, cosa sapere

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Con la conversione in legge del DL Semplificazioni BIS (DL n. 77/2021), approvato definitivamente in data 28 luglio 2021 e pubblicato in Gazzetta il 29 luglio, sono diventate effettive le modifiche che consentiranno di snellire di gran lunga i processi per fare richiesta del Superbonus 110%.

Ora, per tutti gli interventi ammissibili al maxi-incentivo che non richiedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, basterà presentare il nuovo modulo unico in tutta Italia, ovvero la CILA Superbonus (CILAS).

L’ufficializzazione della CILAS (qui il modulo da compilare) permette ai beneficiari di non dover più dimostrare la doppia conformità urbanistico-edilizia dell’immobile.

Si riducono quindi nettamente i tempi per ottenere i documenti necessari ai fini della richiesta del maxi-bonus. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

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Superbonus 110% e CILAS: pratiche già avviate, come si procede?

Il modulo unico nazionale CILAS per accedere al Superbonus 110% è stato pubblicato pochi giorni dopo la conversione ufficiale del DL Semplificazioni BIS, in seguito al via libera della Conferenza Unificata.

Da quel momento, le Regioni, i Comuni e i vari enti del settore edile hanno iniziato a divulgare diverse linee guida per la corretta compilazione del modulo.

Le prime indicazioni in merito alla compilazione della CILA Superbonus sono giunte dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che fornisce dei chiarimenti soprattutto per quanto riguarda chi, prima dell’entrata in funzione della CILAS, aveva già avviato le pratiche per ottenere il maxi-bonus.

L’ANCI spiega che i soggetti che hanno pratiche Superbonus già in corso, hanno la possibilità di proseguire con le vecchie direttive, richiedendo al Comune di mantenere come valida la documentazione già presentata. In alternativa, possono anche decidere di seguire le nuove disposizioni e presentare direttamente la CILAS anche loro.

Per chi invece ha intenzione di eseguire interventi ammissibili al Superbonus 110% congiuntamente ad altre opere che non possono fruire di detrazioni fiscali “occorre comunque presentare sia la CILA Superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non comprese, anche contemporaneamente”.

L’Associazione chiarisce inoltre che l’entrata in funzione della CILAS non giustifica il mancato rispetto delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche obbligatorie. In poche parole, se il regolamento comunale o regionale del luogo prevede degli specifici vincoli ambientali da seguire o degli ulteriori documenti da presentare, sarà necessario rispettarne tutte le direttive.

Leggi anche: “Ecobonus 110% in aree vincolate: meno regole, più concessioni

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Chiarimenti tecnici dalla Regione Emilia-Romagna

Ulteriori indicazioni sul corretto funzionamento della CILAS arrivano anche dalla Regione Emilia-Romagna. L’amministrazione chiarisce che il modulo nazionale è valido dal 5 agosto 2021 e che, a partire da tale data, non sarà più possibile usufruire del Superbonus 110% presentando la documentazione con validità regionale.

Tuttavia, si specifica ancora che tutte le pratiche Superbonus avviate fino al 4 agosto 2021, saranno ritenute valide anche se presentate con l’utilizzo dei vecchi modelli regionali. Allo stesso modo, si riterranno idonei anche gli interventi ammissibili al beneficio che sono stati avviati con l’utilizzo di titoli edilizi come il Permesso di Costruire o la SCIA prima del 1° giugno 2021 (entrata in vigore del DL Semplificazioni BIS).

In caso di eventuali variazioni in corso d’opera, anche se gli interventi sono stati avviati prima della CILAS, sarà necessario stilare comunque il documento a fine lavori per comunicare le modifiche. Inoltre, nella CILAS dovranno anche essere indicati gli estremi del titolo abilitativo che ha concesso l’avvio dei lavori.

L’amministrazione regionale dell’Emilia Romagna interviene inoltre sugli aspetti tecnici della progettazione. Con la CILA Superbonus infatti, valida solo per gli interventi che non prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, non è più obbligatorio per i tecnici allegare i progetti illustrativi e gli elaborati grafici relativi agli interventi. Basterà infatti una descrizione delle opere.

Tuttavia si ricorda che, nel caso in cui gli interventi dovessero interessare le parti strutturali dell’edificio, rimane obbligatorio allegare alla CILAS gli elaborati relativi alla completa progettazione strutturale.

Per approfondire sulla corretta compilazione della CILA Superbonus, leggi anche: “Superbonus 110%, arriva il nuovo modulo unico CILAS. Cosa cambia?



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TAGS: ANCI, cila superbonus, cilas, modulo, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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