Grazie al decreto SCIA2 sono cambiate diverse cose nel mondo dell’edilizia. Il decreto punta a migliorare e a semplificare le varie richieste che si devono effettuare dal momento in cui siamo intenzionati ad effettuare una ristrutturazione edile o una nuova costruzione. Il decreto SCIA2 ha radicalmente modificato il DPR 380/2001 sotto l’aspetto amministrativo, la modulistica e l’agibilità stessa degli immobili.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza sulle nuove modalità introdotte con questo decreto.
SOMMARIO
La novità più grande è certamente l’abolizione della DIA, Super Dia e Cil a favore di SCIA, Super SCIA e CIL. Ma cosa sono? Come funzionano? In cosa differiscono dalle loro “precedenti versioni”?
L’edilizia libera non ha bisogno di alcuna comunicazione di inizio lavori.
Tra le opere di Edilizia libera sono state inserite alcune che prima necessitavano della CIL come le pavimentazioni nelle parti esterne, aree ludiche senza scopo di lucro e l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari al di fuori dei centri storici. Per scoprire quali opere non necessitano di comunicazione vi invitiamo a visitare il glossario dell’edilizia libera.
La SCIA deve essere utilizzata per tutte quelle opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni. Le limitazioni sostanziali della SCIA sono:
– L’immobile in questione non potrà subire modifiche volumetriche totali o parziali
– Non è possibile variare la destinazione d’uso dell’immobile se collocato in un centro storico
– La sagoma dell’immobile deve rimanere immutata
I lavori possono iniziare lo stesso giorno del deposito della pratica.
La Super SCIA deve essere richiesta per le ristrutturazioni pesati, ovvero per quelle ristrutturazioni che vanno a modificare in parte o del tutto l’organismo edilizio e che comportino cambi di volumetria complessiva dell’edificio e la destinazione d’uso.
Per poter iniziare i lavori bisognerà attendere 30 giorni dal momento della segnalazione dei lavori.
La CILA, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata, può essere richiesta per:
Tutte queste lavorazioni ovviamente non devono comprendere le parti strutturali dell’edificio.
I lavori possono iniziare non appena la pratica è stata protocollata.
Il PDC va richiesto dal momento in cui si ha intenzione di realizzare una nuova costruzione o si vanno a modificare con una ristrutturazione le prati strutturali di un edificio e la sua volumetria con conseguente cambio di destinazione d’uso dell’edificio.
La richiesta del PDC deve essere fatta dal proprietario dell’immobile allo sportello unico dell’edilizia. Dopo aver effettuato la richiesta di PDC, entro 10 giorni lo sportello unico per l’edilizia comunicherà il nome del responsabile del procedimento.
Il responsabile, entro 60 giorni, acquisirà tutta la documentazione necessaria all’istruttoria dopodiché, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, presenterà la domanda.
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