La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un permesso edilizio introdotto per la prima volta con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Prima di allora, la pratica attiva che concedeva il permesso di costruire era la DIA (Denuncia di Inizio Attività).
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un permesso edilizio introdotto per la prima volta con la Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Prima di allora, la pratica attiva che concedeva il permesso di costruire era la DIA (Denuncia di Inizio Attività).
L’introduzione della SCIA edilizia ha sostituito per la maggior parte dei casi le funzioni della DIA, anche se quest’ultima è rimasta in vigore fino al 2016. Quattro anni fa infatti, il Governo ha emanato il Decreto SCIA 2 (D.lgs. 222/2016), che ha apportato delle sostanziali modifiche al Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001).
Tra i vari cambiamenti, si attesta che la DIA è stata abolita definitivamente per semplificare maggiormente le pratiche edilizie.
Il Decreto SCIA 2 definisce dunque che le pratiche attualmente in vigore relative al permesso di costruire in ambito edilizio sono:
Tutti gli interventi che non rientrano nell’edilizia libera, e quindi non possono essere effettuati senza previo permesso, dovranno obbligatoriamente possedere uno o più dei suddetti permessi per poter avviare i lavori.
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Di seguito vediamo che cos’è la SCIA e come funziona.
Sommario
Come abbiamo già accennato quindi, la SCIA non è altro che la Segnalazione di Inizio Attività necessaria in molti casi per avviare degli interventi di ristrutturazione all’esterno o all’interno di una struttura. È obbligatorio richiedere la SCIA prima di effettuare lavori di:
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Advertisement - PubblicitàLa SCIA deve essere presentata da chi intende avviare o modificare un’attività soggetta a controllo amministrativo, come:
L’elenco completo delle attività soggette a SCIA è reperibile nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 e nelle successive modifiche ed integrazioni.
Advertisement - PubblicitàI tempi necessari per ottenere la SCIA non sono sempre uguali, e possono durare da 2 settimane a 2 mesi, a seconda della rapidità dei vari Comuni.
La SCIA deve essere presentata tramite il portale SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), al quale è possibile accedere con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il modulo di presentazione della SCIA deve essere compilato in ogni sua parte e accompagnato dalla documentazione necessaria, come progetti, relazioni tecniche, certificati e dichiarazioni.
In alcuni casi, la SCIA può essere presentata anche in forma cartacea presso l’Ufficio Protocollo del Comune competente per territorio.
Per richiedere la Segnalazione infatti, è necessario fare domanda presso il Comune in cui si intende effettuare i lavori edilizi, che dovrà avviare diversi controlli per poter concedere la Segnalazione al richiedente.
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Il Comune dovrà analizzare attentamente la visura di tutti gli atti abilitativi inerenti alla struttura che sono stati effettuati fino a quel momento, quindi dovrà constatare anche la regolarità di tutti i vari Permessi di costruire concessi in passato, così da poter valutare la presenza di abusi, qualora fossero presenti. Tutta la procedura richiederà certamente un po’ di tempo al Comune. Una volta conclusa, se l’immobile risulta idoneo ad ottenere la SCIA, il documento sarà stilato e inviato al richiedente.
Nel momento in cui si riceve la Segnalazione, i lavori edilizi possono iniziare con effetto immediato. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale si concede 60 giorni di diritto, in cui ha la possibilità di valutare nuovamente tutte le pratiche, e riesaminare la concessione. Se in quei 2 mesi dovessero risultare inadempienze o irregolarità, il Comune potrà bloccare i lavori.
Dal momento della concessione, la SCIA ha una validità di 3 anni. Se scaduto il termine, il cantiere non avesse ancora concluso i lavori, la Segnalazione non potrà essere prorogata. Sarà infatti necessario richiederne una nuova prima della scadenza del triennio, motivando il ritardo degli interventi.
Advertisement - PubblicitàIl dichiarante che presenta una SCIA è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e della conformità dell’attività alle leggi vigenti. In caso di false dichiarazioni o attestazioni mendaci, il dichiarante può essere soggetto a sanzioni amministrative e penali previste dal Codice Penale e dalla normativa di settore.
Le sanzioni amministrative possono variare da multe a sospensione dell’attività fino alla chiusura dell’impresa. Le sanzioni penali possono includere pene detentive e ammende.
Advertisement - PubblicitàNel caso di interventi edilizi, la SCIA è necessaria per avviare lavori di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione senza attendere il rilascio del permesso di costruire.
Tuttavia, è importante verificare che l’intervento edilizio rientri tra quelli previsti dalla normativa per l’applicazione della SCIA e che siano rispettati i requisiti tecnici e urbanistici previsti dal Piano Regolatore Comunale e dalla normativa edilizia vigente.
Advertisement - PubblicitàLa SCIA non ha una scadenza predefinita e rimane valida finché non si verificano modifiche sostanziali dell’attività o delle condizioni che ne hanno consentito l’avvio. In caso di modifiche, è necessario presentare una nuova SCIA per comunicare le variazioni all’amministrazione e ottenere il riconoscimento della nuova situazione.
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