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Marcatura CE per prodotti edili: obblighi e sanzioni

Il decreto Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017 stabilisce tipologie di prodotto e materiali destinati ai vari impieghi, le sanzioni, oltre alle normative per la marcatura CE e le deroghe relative alla dichiarazione di prestazione, arrivando alla definizione delle attività in cantiere.

Marcatura CE per prodotti edili: obblighi e sanzioniMarcatura CE per prodotti edili: obblighi e sanzioni
Ultimo Aggiornamento:

La marcatura CE si rende necessaria per tutti i prodotti da costruzione e le verifiche spettano, oltre che ai tecnici e agli ingegneri, anche ai costruttori che devono predisporre i modi. Le sanzioni in caso di impiego di materiali privi di certificazione ricadono, a seconda dei casi, anche nel penale oltre che nel civile.

I prodotti realizzati prima del 2013 devono essere verificati per dimostrare che non è necessaria una nuova certificazione CE.

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Il decreto sui materiali da costruzione

Il decreto legislativo Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017 identifica la regolamentazione dei materiali da costruzione ed è attivo dal 9 agosto 2017. Il testo provvede ad allineare la normativa italiana relativa ai materiali da costruzione con le normative europee al fine di rendendola più semplice e trasparente e definisce le regole a cui attenersi per garantire la qualità e la sicurezza nel campo delle costruzioni.

Il decreto stabilisce tipologie di prodotto e materiali destinati ai vari impieghi, le sanzioni, oltre alle normative per la marcatura CE e le deroghe relative alla dichiarazione di prestazione, arrivando alla definizione delle attività in cantiere.

L’insieme di nuovi regolamenti che riguardano i materiali da costruzione individuano un maggior livello di responsabilità per i progettisti ed i costruttori, oltre a stabilire un nuovo insieme di sanzioni destinate a chi non chi non impiega prodotti conformi al Regolamento UE, definiti per obbligo.

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Prodotti e materiali a uso strutturale

In base a quanti riportato dalle NTC, Capitolo 11.1 “Generalità”, ogni materiale o prodotto destinato ad impiego strutturale da usarsi in cantiere deve poter essere:

  • identificato univocamente a cura del produttore;
  • qualificato sotto la responsabilità del produttore;
  • accettato dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione […].

Per la qualificazione del prodotto, nello lo stesso capitolo si riporta che il medesimo prodotto deve possedere la marcatura CE.

Se invece la norma relativa non esista o non sia ancora entrata in vigore, ma le NTC prevedano una procedura univoca per la sua qualificazione, ci si dovrà attenere a questa procedura.

Ad esempio in caso di Attestato di qualificazione dell’acciaio, che deve essere ottenuto per gli elementi base in acciaio che non risultino definiti tramite norma armonizzata, e che siano destinati a trasformazione in impianto per una lavorazione successiva, ci si deve attenere alla procedura specifica. Se invece si tratta di acciaio destinato all’uso in carpenteria metallica, ma che abbia già subito trasformazioni in un impianto apposito, la questione è differente e ci si deve attenere a quanto riportato in seguito nell’articolo.

Per quanto concerne i materiali che non rientrano nelle due categorie precedenti, i prodotti innovativi e quelli ad essi assimilabili per composizione, la procedura è differente: il fabbricante può avere la Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), oppure avere un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego che viene emesso dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le NTC definiscono l’obbligo di classificare e qualificare il prodotto da costruzione ad uso strutturale per il produttore, e allegare alla fornitura in cantiere la qualificazione prevista per il prodotto e le relative documentazioni. È compito del progettista delle strutture scegliere i prodotti e i materiali in riferimento alla ai casi riportai nelle normative per la qualificazione.

Il Direttore dei lavori ha l’obbligo di verificare che la fornitura di materiali che l’impresa ha richiesto venga accompagnata dalla relativa documentazione e di rifiutare le forniture che dovessero risultare non conformi.

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I materiali in acciaio da carpenteria metallica

La disciplina specifica della qualificazione di questi tipi di materiali destinati ad usi strutturali, che provengono dai centri di trasformazione, è contenuta nel punto 11.3.1.7 delle NTC. Qua viene citata la “dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione”, che era l’unico riferimento per la classificazione dell’acciaio destinato all’impiego in carpenteria metallica, nel 2008 al momento della produzione del decreto. Con l’entrata in vigore della norma armonizzata UNI EN 1090 nel luglio 2014 si è resa obbligatoria e sufficiente la marcatura CE per determinati tipi di acciaio destinati all’impiego nella carpenteria metallica.

La dichiarazione di inizio attività del centro di trasformazione viene quindi di fatto sostituita dalla marcatura CE per gli stessi prodotti regolamentati dalla norma UNI EN 1090. È stato successivamente diffuso un documento dovuto alla presenza di dubbi sull’applicabilità della stessa norma ad alcune categorie di prodotti, ma il CEN (Comitato europeo di normazione) ha provveduto a pubblicare un elenco esteso, che però non è del tutto esaustivo, che riporta i prodotti in carpenteria metallica che non sono compresi nell’ambito della norma armonizzata EN 1090-1.

Per queste tipologie di prodotto la marcatura CE non si applica, ai sensi della norma UNI EN 1090-1, ma si può eventualmente applicare la marcatura CE se prevista da un’altra norma specifica.

Per quanto concernente gli obblighi dell’officina di trasformazione e del fornitore, come si trova riportato nello stesso punto delle NTC: “Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:

  • da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
  • dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.”

Se per il prodotto c’è l’obbligo della marcatura CE (ossia se fornito dopo il luglio 2014), questa si intende sostitutiva della la dichiarazione di inizio attività come già riportato in precedenza.

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Prodotti e materiali sottoposti a marcatura CE

Il Regolamento UE n. 305/2011 è entrato in essere il 1° luglio 2013 e fissa condizioni concordate per la messa in commercio dei prodotti da costruzione e di fatto abroga la Direttiva 89/106/CEE. Da quella data, quindi, per poter essere immessi sul mercato, i prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma che sia in armonia con quelle previste dall’Europa, o conformi con una valutazione europea di natura tecnica, devono essere forniti della dichiarazione di prestazione e naturalmente anche della marcatura CE in base alle regole attuali.

L’elenco dei prodotti che sono definiti tramite una norma armonizzata e che quindi devono anche essere muniti di marcatura CE, è disponibile in libera consultazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, oppure sul sistema NANDO.

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La dichiarazione di prestazione (DoP)

I prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di una norma europea e in vigore, o che sono conformi a una valutazione tecnica europea, per poter accedere al mercato e quindi poi usati in cantiere, devono essere dotati della relativa marcatura CE e dichiarazione di prestazione. Fanno eccezione, perché considerati come conformi al Regolamento, tutti i prodotti che siano stati immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, e dotati della documentazione relativa.

La dichiarazione di prestazione definisce l’impiego dei prodotti destinati all’edilizia in base alle loro principali caratteristiche. I contenuti della dichiarazione di prestazione si trovano nell’Allegato III al Regolamento, e fanno riferimento fra le varie cose a:

  • prodotto-tipo che funge da riferimento o esempio per orientarsi;
  • meccanismo per la classificazione dei punteggi di prestazione (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) con le relative tecniche che devono essere applicate;
  • impiego del prodotto;
  • lista delle caratteristiche principali, di cui almeno una deve essere riportata esplicitamente;
  • uso delle lettere NPD in caso di prestazione non definita.

La dichiarazione di prestazione deve avere in allegato la marcatura CE, che è l’unica che attesta che il prodotto da costruzione è conforme alla prestazione dichiarata nella sezione che tratta delle caratteristiche principali. La marcatura CE è riportata in modo visibile, leggibile e soprattutto indelebile direttamente sul prodotto, oppure su un’etichetta oppure, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento se le altre soluzioni fossero impraticabili per natura e struttura del prodotto. Dopo la marchiatura CE sono riportate per legge:

  • ultime due cifre dell’anno della prima apposizione, in caso di marchiature ripetute per trattamenti in impianto;
  • indirizzo e nominativo del produttore;
  • nome del prodotto-tipo;
  • numero progressivo della dichiarazione di prestazione;
  • classe o livello della prestazione;
  • riferimento alla specifica tecnica armonizzata che è stata seguita;
  • codice di identificazione dell’organismo notificato, in caso sia necessario;
  • impiego previsto per il prodotto.
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Deroghe alla dichiarazione di prestazione

Sono previste delle deroghe in base al regolamento, relative alla dichiarazione di prestazione. Queste eccezioni sono indicate nell’articolo 5, e si applicano quando un prodotto è realizzato come esemplare unico o in base ad un processo che non sia in serie, su specifica richiesta di un committente, ed installato in un’opera che si identificata e singola.

Quando un prodotto è realizzato direttamente nel cantiere dell’opera per cui è previsto; quando il prodotto è realizzato seguendo tecniche tradizionali o per la conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un procedimento non industriale volto al restauro di opere di rilevanza architettonica o storica.

Per quanto riguarda la dichiarazione di prestazione, erano stati emanati decreti interministeriali per alcuni prodotti particolari, dove si riportano le caratteristiche obbligatorie nella dichiarazione, mentre per le non obbligatorie si può usare la notazione NPD :

  • Accessori per serramenti (D.M. 5 marzo 2007)
  • Isolanti termici (D.M. 5 marzo 2007)
  • Aggregati (D.M. 11 aprile 2007)
  • Appoggi strutturali (D.M. 11 aprile 2007 e D.M. 16 novembre 2009)
  • Geotessili e prodotti affini (D.M. 11 aprile 2007)
  • Aggregati per conglomerati bituminosi (D.M. 16 novembre 2009)

Disciplina nazionale di dettaglio e attuazione della marcatura CE

Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, è entrato in vigore il 9 agosto 2017 e riporta l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 relativamente alla marcatura CE dei prodotti da costruzione.

Con questo decreto si abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che era l’implementazione italiana della normativa europea precedente e relativa ai prodotti da costruzione. Il riferimento operativo per quanto riguarda la marcatura CE, la messa in commercio e l’impiego dei prodotti da costruzione resta il Regolamento UE n. 305/2011, a cui si allega il decreto che è relativo agli aspetti di dettaglio che restano di appannaggio nazionale come ad esempio l’autorizzazione degli organi di valutazione, gli strumenti per il controllo del mercato e le penali in caso di ignoranza degli obblighi definiti dal Regolamento.

Per le imprese di costruzione, invece, è più interessante l’articolo 20, che definisce le sanzioni per i differenti tipi di soggetti se ci fossero di violazioni degli obblighi di uso dei prodotti da costruzione.

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Materiali da costruzione: le sanzioni

Queste sono le principali sanzioni in materia di prodotti per edilizia:

Sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera in caso che richieda l’uso di prodotti che non siano conformi con gli obblighi di marcatura CE. Se si tratta materiali e prodotti che sono destinati ad un uso strutturale oppure antincendio, le sanzioni ricadono anche nel penale e non solo nell’amministrativo (arresto fino a 3 mesi e multa che va da 5.000 euro a 25.000 euro);

Sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il direttore dei lavori, il costruttore, il direttore dell’esecuzione o il tecnico di collaudo che, nelle competenze specifiche, impieghino prodotti che risultino essere non in conformità con gli obblighi di marcatura CE e dichiarazione di prestazione come definiti dal Regolamento UE n. 305/2011. Se si tratta di prodotti e materiali che sono destinati ad impiego strutturale o antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda che va da 10.000 euro a 50.000 euro);



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TAGS: ce prodotti edili, certificazione ce, marcatura ce

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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