Arrivata la proroga anche per le scadenze del DURC Online. Lo ha confermato la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) con la Comunicazione n.700 del 23 marzo 2020.
La CNCE, ente nazionale che si occupa di coordinare l’operato delle Casse Edili, ha sottoscritto la comunicazione per “rassicurare” chi questa domanda l’aveva fatta all’INPS.
Visto lo stato di emergenza che viviamo in questo periodo a causa del Coronavirus, la presentazione del DURC, come di molti altri documenti con scadenza imminente, sarà prorogato fino al 15 giugno 2020.
Advertisement - PubblicitàNiente paura quindi per le imprese che si trovano con il DURC Online in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Sarà valido presentare il documento fino alla metà del mese di giugno.
La CNCE si è dovuta attenere alle regole citate all’interno del Decreto Cura Italia. All’art. 103 comma 2 del D.L. n.18/2020 è scritto che:
“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Molti si sono chiesti allora se tale provvedimento comprendesse anche il DURC Online, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che le imprese sono tenute a stilare per dimostrare di essere in regola con tutti i contributi previdenziali di INPS, INAIL e Casse Edili.
Advertisement - PubblicitàA tal proposito, la CNCE ha fornito una pronta risposta ai cittadini. Anche il DURC rientra tra i documenti sospesi. E in realtà, c’era da aspettarselo dopo lo stop al versamento dei contributi a causa del Covid-19.
Anche l’INPS ha chiarito le nuove disposizioni con il messaggio n. 1374 del 25/03/2020.
Qui leggiamo che:
“i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).”
E quindi, tutti i soggetti che rientrano nelle caratteristiche suddette “devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.”
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