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DIA Denuncia Inizio Attività: Cos’è e le funzioni attuali

La DIA (Denuncia di Inizio Attività) è un atto amministrativo tutt’oggi valido in Italia. Dal 2010, le sue funzioni sono state in gran parte sostituite con la nascita della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

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La DIA (Denuncia di Inizio Attività), conosciuta anche come Dichiarazione Inizio Attività è un atto amministrativo tutt’oggi valido in Italia. Dal 2010, le sue funzioni sono state in gran parte sostituite con la nascita della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Il decreto legislativo n.222 del 25 novembre 2016, ovvero il Decreto SCIA 2, nasce invece con l’intenzione di abolire per sempre la DIA, conferendo tutte le sue vecchie funzioni alla SCIA.

Nella realtà però, questo è avvenuto solo in parte. Perché, se è vero che la DIA oggi non gode più dell’importanza che aveva un tempo, in ogni caso non è stata ancora abolita. Bensì, rimane valida per l’esecuzione di opere di entità non sostanziale.

Vediamo di seguito cos’è la DIA e in che modo è stata “spodestata” dalla SCIA.

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DIA denuncia inizio attività: le vecchie funzioni

Nel corso degli anni le funzioni della DIA sono cambiate più volte. Infatti, in passato permetteva di: ristrutturare un intero appartamento, eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e addirittura costruire nuovi edifici.

L’unica clausola da rispettare però era che ciascun intervento non comportasse modifiche basilari alla struttura dell’immobile, per volumetria, sagoma e superficie.

Anche le nuove costruzioni quindi, si potevano eseguire con la DIA solo in caso di “intervento ricostruttivo”, ovvero se l’intenzione era quella di demolire un edificio esistente per ricostruirne un altro, mantenendo fede alla struttura del precedente.

Tutte funzioni che, dal 2010, non appartengono più alla DIA, ma sono passate di competenza alla SCIA.

Anche se, nel corso degli anni, lo Stato ha concesso alle Regioni (con la legge 443/2001) la possibilità di potenziare le funzioni dell’auto-dichiarazione; Per cui ancora oggi, alcune regioni tengono valida la DIA anche per approvare nuove costruzioni, sempre con modalità di intervento ricostruttivo. Tale autorizzazione è stata nominata Super DIA.

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Tra edilizia libera e SCIA

Se guardiamo al passato, non esiste un decreto, una legge o un provvedimento che possano essere attribuiti alla nascita della DIA. Si ritiene però che la legge n.47 del 28 febbraio 1985 rispecchi le funzioni conferite alla denuncia di inizio attività, e che da quel momento sia nata la DIA. La legge recitava così:

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile […].

In sostanza, si dice che le ristrutturazioni interne che non recano modifiche importanti all’immobile, non necessitano di autorizzazione, queste però devono essere compiute rispettando ogni misura edile e urbanistica che la legge prevede.

Nel caso in cui tali interventi facciano parte dell’edilizia libera, e quindi non necessitino di alcun permesso o avviso, il soggetto può eseguire i lavori. Ma se le modifiche che egli vuole apportare all’edificio, pur non essendo sostanziali, non rientrano nell’edilizia libera, in tal caso servirà la DIA.

Possiamo quindi pensare alla DIA come una via di mezzo tra la SCIA e l’edilizia libera.

La DIA infatti non è riconosciuta come autorizzazione, bensì come auto-dichiarazione.

La sua funzione principale è quella di smaltire le pratiche edilizie di minore entità e permette quindi al Comune, in un certo senso, di “scaricare la responsabilità” del possibile abuso sulle spalle del tecnico abilitato che conferma l’avvio dei lavori.

Per sapere le modalità di sottoscrizione e di accettazione della DIA continuare qui: DIA: presentazione e modalità di accettazione.



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TAGS: denuncia inizio attività, dia, Dichiarazione Inizio Attività, edilizia libera, scia, super dia

Autore: Redazione Online

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