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Collaudo statico: in cosa consiste, quando è obbligatorio

Collaudo statico: in cosa consiste, quando è obbligatorioCollaudo statico: in cosa consiste, quando è obbligatorio
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Il collaudo statico consiste nello svolgimento di diverse verifiche al fine di constatare le prestazioni strutturali di un’opera e, soprattutto, al fine di verificare che questa sia idonea dal punto di vista statico per poter essere utilizzata.

La procedura di verifica della staticità della struttura è dunque un’operazione fondamentale per stabilire se questa sia sicura e agibile per essere posta in esercizio in seguito alla sua realizzazione.

Per questi motivi, l’esecuzione del collaudo statico risulta obbligatoria ogni qualvolta si provveda alla costruzione di nuove opere per le quali sia particolarmente rilevante la funzione statica.

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Collaudo statico: quando è obbligatorio, chi lo esegue

Il collaudo statico è quindi una procedura che viene condotta per constatare il livello di sicurezza della struttura realizzata, ma non sempre è obbligatorio condurre tali operazioni di verifica.

Nello specifico, l’obbligo è stato introdotto per la prima volta dalla Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 all’art. 7. Successivamente, le disposizioni previste sono state integrate al Testo Unico per l’Edilizia all’art. 67.

Leggi anche: Collaudo Statico: cos’è, obbligo, e prezzi

Eseguire il collaudo statico risulta obbligatorio quando si realizza una struttura (la cui sicurezza risulti essere di interesse pubblico) con le seguenti caratteristiche:

  • L’opera è realizzata in conglomerato cementizio armato normale, ovvero è composta da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
  • L’opera è realizzata in conglomerato cementizio armato precompresso, ovvero con strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime uno stato di sollecitazione addizionale in maniera artificiale, al fine di assicurarne l’effetto statico in forma permanente;
  • L’opera è realizzata a struttura metallica. In questo caso, la funzione statica è garantita, in tutto o in parte, da strutture in acciaio o in altri metalli.

In tutti i casi di cui sopra c’è sempre l’obbligo di condurre le verifiche di collaudo per assicurare che l’opera sia agibile e affidabile dal punto di vista strutturale.

È importante sottolineare che il collaudatore che si occupa delle verifiche dovrà essere una persona totalmente estranea all’opera in riferimento a tutte le fasi della sua realizzazione, in quanto si dovranno evitare il più possibile eventuali condizionamenti o favoreggiamenti nella valutazione della sua stabilità.

In particolare, il soggetto a cui sarà affidato il collaudo non dovrà esser stato coinvolto in alcun modo nelle fasi di progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera in questione.

Oltre alla caratteristica dell’estraneità all’opera, il soggetto che esegue il collaudo dovrà inoltre essere un ingegnere o un architetto correttamente iscritti al relativo albo da almeno 10 anni.

Leggi anche: “Documenti in cantiere: quali ci devono essere obbligatoriamente?

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Certificato Collaudo: richiesta e invio, quando non è obbligatorio

Sebbene il collaudo statico sia l’ultima operazione richiesta in seguito alla realizzazione della struttura, sarà necessario nominare il collaudatore prima ancora di dare avvio ai lavori edilizi.

Nello specifico, l’atto di nomina del collaudatore dovrà essere presentato presso lo Sportello Unico del proprio comune in concomitanza con la denuncia di inizio lavori, anch’essa obbligatoria per tutte le opere soggette al rispetto delle norme tecniche in ambito edile.

Oltre all’atto di nomina, si dovrà presentare contestualmente anche:

  • La dichiarazione di accettazione dell’incarico sottoscritta dal collaudatore;
  • La certificazione che attesti che il collaudatore è un ingegnere o architetto iscritto all’albo da minimo 10 anni.

A scegliere il soggetto che si occuperà di effettuare il collaudo statico dovrà essere il committente.

Nel caso in cui non ci fosse un committente perché il costruttore esegue l’opera in proprio, sarà lo stesso costruttore a dover presentare allo Sportello sia la denuncia che l’atto di nomina. In tal caso, prima di presentare la denuncia di inizio lavori, egli dovrà richiedere al proprio ordine provinciale di appartenenza (quello degli ingegneri o quello degli architetti), di designare tre professionisti tra i quali scegliere il proprio collaudatore.

Una volta terminata la realizzazione dell’opera, il direttore dei lavori dovrà comunicarlo sia allo sportello unico di competenza che al collaudatore scelto, che avrà un tempo massimo di 60 giorni per eseguire il collaudo statico.

Qualora dovessero sopraggiungere in corso d’opera delle difficoltà tecniche o delle complessità esecutive che non permettono di continuare come previsto, sarà anche possibile conseguire dei collaudi parziali quando, appunto, l’opera non è ancora conclusa. I collaudi parziali comunque non sostituiscono il collaudo statico finale, che rimarrà sempre obbligatorio.

Conclusa la procedura di collaudo finale, il collaudatore dovrà predisporre un apposito certificato in cui attesta di aver conseguito le dovute verifiche, nonché dichiara che l’opera è conforme alle norme in materia di costruzioni e risulta idonea dal punto di vista della sicurezza statica.

Il collaudatore si assumerà tutte le responsabilità di ciò che dichiara.

Il certificato di collaudo statico avrà la stessa valenza del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni, e dovrà essere trasmesso al competente ufficio regionale e al committente (o al costruttore se il committente non dovesse esistere) tramite PEC.

Non sarà necessario inviare la PEC anche allo sportello unico del comune, ma si dovrà comunque comunicare l’avvenuto invio del certificato.

Il certificato di collaudo statico potrà essere sostituito con una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (e dunque non sarà obbligatorio) se:

  • Le opere consistono nell’esecuzione di interventi di riparazione e locali in riferimento a costruzioni già esistenti;
  • Le opere di cui all’art. 94-bis del TUE, comma 1, lettera b), numero 2);
  • Le opere da realizzare non costituiscono pericoli per la pubblica incolumità.


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TAGS: certificato idoneità statica, collaudo statico, idoneità statica

Autore: Redazione Online

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