In ambito edilizio la CILA è un titolo abilitativo essenziale e presente nell’ordinamento giuridico italiano ormai da diversi anni. Con l’introduzione del Superbonus 110%, una delle tante misure per incentivare alcuni interventi e rilanciare l’economia del nostro Paese, è nato un nuovo titolo: la CILAS.
Si tratta di un nuovo titolo abilitativo pensato per facilitare e velocizzare le procedure burocratiche riconducibili agli interventi rientranti nel Superbonus.
Ma cos’è precisamente la CILA Superbonus 110%, quali sono le differenze con la tradizionale Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e quali contenuti minimi deve riportare il Modello Unificato?
Tutte importanti notizie che tratteremo approfonditamente in quest’articolo e che troverete nei paragrafi seguenti. Ecco cosa sapere in merito all’argomento.
Sommario
Prima di scoprire nei dettagli la natura della CILA Superbonus 110% e le differenze con la classica CILA, facciamo un passo indietro per conoscere cos’è e la natura giuridica della vecchia Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. Regolamentata dall’articolo 6 bis del Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001), la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) rappresenta un titolo abilitativo semplificato.
Si tratta di una comunicazione necessaria per diversi lavori di carattere edilizio come nuove costruzioni, interventi di ristrutturazioni, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Un istituto complementare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in quanto entrambi i titoli vanno inquadrati nella procedura di liberalizzazione delle attività private.
In linea generale la CILA è un titolo abilitativo per lo svolgimento delle opere edilizie sugli immobili di portata e consistenza limitata, interventi da ricondursi principalmente in campo privatistico.
Con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata quindi i proprietari sono autorizzati a realizzare sugli immobili lavori edilizi rivolti alla manutenzione, alla conservazione e alla gestione funzionale. Pertanto non possono essere svolti con la CILA i lavori edilizi che vanno ad incidere sulle parti strutturali degli immobili, interventi che intaccano la sicurezza e che richiedono il permesso di costruire o un titolo abilitativo come la SCIA.
Attraverso la CILA, gli interessati trasmettono al Comune gli elaborati progettuali e la Comunicazione di Inizio Lavori asseverata da un tecnico qualificato. Il professionista sotto la sua diretta responsabilità attesta che gli interventi sono svolti in conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi in vigore e che sono compatibili con le norme sismiche. Inoltre, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata riporta i dati identificativi della ditta alla quale si vogliono affidare gli interventi.
Advertisement - PubblicitàLa CILAS o la CILA Superbonus 110% è come anticipato un titolo abilitativo nuovo introdotto nel nostro ordinamento con la conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021, più noto a tutti come Decreto Semplificazioni.
La CILA Superbonus 110% è stata introdotta per semplificare le procedure di carattere burocratico inerenti agli interventi edilizi oggetto delle agevolazioni previste dal Superbonus. Trattasi di un vero e proprio processo amministrativo che implica il coinvolgimento di un ingegnere, un geometra, un architetto o comunque l’intervento di un tecnico specializzato.
La CILA Superbonus 110% è dunque un titolo abilitativo approvato dal Governo, dalle Regioni e dagli enti locali con l’accordo stipulato il 4 agosto 2021, pubblicato in G.U. n. 201 del 23 agosto 2021. L’accordo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Unificata riguarda l’adozione della modulistica per presentare la Comunicazione Asseverata di Inizio Attività (CILA Superbonus 110%) ai sensi dell’art. 119, c. 13.ter, Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Tuttavia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata solo una formalità perché, visto l’urgenza, la validità della disposizione si è concretizzata a cominciare dal giorno seguente l’accordo, dunque a partire dal 5 agosto 2021.
Advertisement - PubblicitàI due titoli abilitativi presentano delle differenze tra loro, anche abbastanza nette. Ecco di seguito le differenze della CILA Superbonus 110% rispetto alla tradizionale Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata:
Quindi ne consegue che con la CILAS non bisogna certificare lo stato legittimo degli immobili, anche se il tecnico incaricato con la presentazione della comunicazione è comunque tenuto a rappresentare lo stato dei luoghi.
Nel caso in cui venissero evidenziate alcune difformità, l’ente locale nell’ambito delle sue funzioni di controllo potrà procedere alla sospensione dei lavori o all’irrogazione delle sanzioni previste in materia. Inoltre, quando gli interventi legati al Superbonus rientrano nel campo dell’edilizia libera, nella comunicazione è prevista semplicemente la descrizione dei lavori, senza cioè l’obbligo di presentare gli elaborati progettuali.
Queste sono le principali e importanti differenze tra la il nuovo titolo abilitativo e la CILA tradizionale, volute dal legislatore nell’ambito di un processo di semplificazione.
Il legislatore ha voluto pertanto snellire la possibilità di accesso alle agevolazioni previste con il Superbonus. La CILAS non ha infatti il compito di ricostruire le situazioni edilizie delle unità immobiliari, in quanto con essa non è necessaria la certificazione del legittimo stato degli immobili.
L’intervento del legislatore per snellire le procedure edilizie per i lavori relativi al Superbonus con l’introduzione della CILA Superbonus 110%, non cambia comunque di una virgola il diritto delle Pubbliche Amministrazioni di controllare a campione eventuali irregolarità/illeciti e di irrogare le sanzioni previste dalla legge. Da questo punto di vista nulla cambia assolutamente, gli interventi edilizi vanno compiuti con la massima regolarità e nel pieno rispetto dalla normativa in materia, pena la perdita del diritto al Superbonus e l’irrogazione delle relative salate sanzioni.
Advertisement - PubblicitàCon la normativa di legge che regolamenta la CILA Superbonus 110% è stata prevista anche la relativa modulistica. In particolare, il modello unificato presenta alcune precise caratteristiche e dei campi da compilare correttamente per non andare incontro a qualche richiesta di rettifica e a conseguenti ritardi burocratici. Un modello che è possibile trovare nell’accordo pubblicato in G.U. e composto da 4 parti:
Per conferire la validità al titolo abilitativo ogni parte del modello unificato va compilata con precisione secondo le indicazioni ufficiali. A tal proposito, per maggiori notizie sul modello si suggerisce di prendere visione dello stesso al seguente link.
Advertisement - PubblicitàLa realizzazione di interventi edilizi in assenza della presentazione preventiva della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata rappresenta un illecito amministrativo, in quanto la circostanza viola una norma di legge collocata all’interno di un’attività liberalizzata e dunque soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie.
I controlli competono alla Pubblica Amministrazione, tuttavia le modalità di verifica non hanno natura obbligatoria. In base all’articolo 6 bis, c. 4 lett. b TUE, le Regioni regolamentano i controlli delle CILA pure a campione e non a tappeto. Quindi il legislatore, in merito alle modalità di controllo, non ha previsto l’obbligatorietà secondo dei tempi perentori, come fatto invece in altri casi.
I controlli a campione e la semplificazione della CILA Superbonus 110% non devono però far abbassare la guardia perché le opere edilizie abusive sono sanzionabili a tutti gli effetti secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.
Advertisement - PubblicitàLa CILA Superbonus 110% è quindi un passo obbligatorio ai fini della detrazione fiscale. I lavori attuabili con il nuovo titolo abilitativo sono riconducibili alla riqualificazione energetica, al contenimento dei rischi sismici e agli interventi trainanti e trainati che fruiscono delle agevolazioni del Superbonus 110%.
In pratica, con la semplificazione burocratica i lavori per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico indirizzati al Superbonus sono ritenuti lavori di manutenzione straordinaria.
Tagliati fuori invece i lavori di demolizione e ricostruzione con o senza l’implementazione della volumetria delle parti interessate. Inoltre, si sottolinea anche come per i lavori di cui alla CILAS non sia più richiesta, alla fine degli interventi, la Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Il modello CILAS è da usare naturalmente solo per i lavori legati direttamente al Superbonus 110% e non per gli altri tipi di bonus. Per il Bonus Ristrutturazioni, l’Ecobonus e il Bonus Facciate infatti non è assolutamente impiegabile la CILA Superbonus 110%.
In definitiva, le principali novità introdotte con il nuovo titolo abilitativo sono relative all’abrogazione della certificazione dello stato legittimo e alle modifiche dei documenti da allegare a supporto dell’intera pratica.
Novità importanti nell’ambito dello snellimento e della semplificazione di alcune procedure burocratiche relative al Superbonus, quest’ultima una misura agevolativa molto dibattuta e migliorata nel tempo con nuove disposizioni e regolamentazioni.
Correttivi che nell’ultimo periodo hanno favorito un incremento notevole dell’utilizzo del Superbonus, che sembra aver spiccato il volo dopo la diffidenza iniziale.
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