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Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) – A cosa serve, come si presenta e i costi

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) – A cosa serve, come si presenta e i costiComunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) – A cosa serve, come si presenta e i costi
Ultimo Aggiornamento:

La cosiddetta CILA (si tratta dell’acronimo di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è una pratica edilizia molto importante ed è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, articolo 6bis e s.m.i..

Questa pratica non riguarda la manutenzione ordinaria, per la quale non serve alcuna comunicazione, in quanto rientra nella cosiddetta edilizia libera, bensì ha a che fare con la manutenzione straordinaria degli edifici; in questo caso, a seconda degli interventi che si andranno a realizzare, può essere necessaria la CILA oppure la SCIA, ma è importante dire che quest’ultima serve per i lavori che andranno a modificare l’edificio a livello strutturale.

Invece la CILA riguarda tutti quegli interventi a carico di un edificio, ma che non ne modificano in alcun modo la struttura, come vedremo in seguito.

Dunque, la CILA è una comunicazione che deve essere consegnata o inviata all’ufficio tecnico del Comune in cui sorge l’edificio oggetto di lavori da parte del proprietario stesso o di un suo delegato; in molti Comuni ci si è già attrezzati per fare in modo che la pratica possa essere inviata online, cosa particolarmente utile, specie da un anno a questa parte, con la questione legata alla pandemia da Covid-19, ma comunque funzionale ai fini dell’informatizzazione dei sistemi in generale.

Come si è detto, la CILA è una comunicazione, quindi i lavori per cui viene effettuata possono iniziare il giorno stesso, in quanto non richiede alcuna autorizzazione da parte del Comune.

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CILA – A cosa serve?

Come dicevamo in precedenza, questa comunicazione è necessaria in caso di manutenzione straordinaria, nel caso cioè si debbano effettuare lavori tipo questi:

  • manutenzione straordinaria che non intacchi la struttura dell’edificio;
  • eventuale abbattimento di barriere architettoniche;
  • ristrutturazione leggera che non vada a intaccare l’edificio a livello strutturale;
  • lavori di ricerca nel sottosuolo nelle aree interne alla zona edificata;
  • movimentazioni di terra non collegate ad attività di tipo agricolo;
  • fabbricazione di serre di tipo agricolo, con muratura;
  • fabbricazione di pertinenze e interventi edilizi minori che non rientrino nelle nuove costruzioni, che devono dunque possedere un volume minore della costruzione principale del 20%.

Tutti gli interventi elencati sopra rientrano nella manutenzione straordinaria di tipo leggero, in quanto non modificano la forma dell’edificio; per gli interventi di manutenzione straordinaria pesanti è obbligatoria la SCIA.

È però importante sottolineare che non funziona allo stesso modo in tutte le regioni d’Italia: quindi si rende necessaria un’attenta verifica delle normative regionali, così da non rischiare errori nella comunicazione.

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Quando non serve la CILA

Ci sono tuttavia una serie di interventi per i quali non è necessaria alcuna comunicazione, che abbiamo detto essere quelli di manutenzione ordinaria: parliamo di interventi di riparazione, rinnovamento, rimpiazzamento di alcune finiture di un edificio, ma anche di quelli volti a perfezionare o conservare l’efficienza di impianti tecnologici già esistenti.

A titolo esemplificativo elenchiamo alcuni interventi che rientrano nella casistica della manutenzione ordinaria:

  • sostituzione totale o parziale di pavimentazioni;
  • tinteggiatura, interna ed esterna;
  • intonacatura, interna ed esterna;
  • riparazione degli impianti;
  • sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni (quando non vi sia modifica relativa alla tipologia di infisso);
  • installazione di impianti fotovoltaici (ma non all’interno dei centri storici);
  • installazione di pompe di calore(ma con meno di 12 Kw di potenza);
  • movimentazioni di terra dovute ad attività agricola;
  • fabbricazione di serre senza muratura;
  • realizzazione di aree di gioco non a scopo di lucro;
  • pavimentazioni su aree esterne;
  • arredamento in aree di pertinenza.

Quindi è opportuno informarsi tramite personale esperto, così da identificare nella maniera più corretta gli interventi che necessitino di comunicazione o meno.

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Come si presenta la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

Per avere un’idea di come sia fatto un modello CILA, si può effettuare una ricerca sul sito del proprio Comune oppure consultare i modelli ministeriali.
Per presentare l’intera pratica, serve l’intervento di un tecnico abilitato, che può essere un geometra, un ingegnere o un architetto, il quale deve garantire la conformità degli interventi che saranno realizzati.

In particolare, tale tecnico deve dichiarare che l’intervento sia conforme alle norme edilizie in vigore e ai piani urbanistici, che sia compatibile con le normative in ambito sismico e relative al rendimento energetico e che, ovviamente, non venga intaccata alcuna parte strutturale dell’edificio.

La pratica deve dunque contenere:

  • il modello CILA vero e proprio, firmato sia dal proprietario sia dal progettista;
  • tutta una serie di progetti grafici;
  • la documentazione fotografica relativa all’edificio oggetto di lavori;
  • gli eventuali atti obbligatori relativi alle diverse normative;
  • gli attestati di pagamento, se previsti (ad esempio quelli dei diritti di segreteria, che non sono obbligatori in ogni Comune, o quelli di un’eventuale sanatoria);
  • i documenti che attestano l’identità del dichiarante, anche di terzi proprietari e del progettista;
  • i dati dell’impresa operante e anche il cosiddetto DURC (acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva).
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Tempi e costi della CILA

Come si è detto precedentemente, tutta questa documentazione deve essere presentata all’ufficio Tecnico del Comune in cui ha sede l’edificio oggetto di questa manutenzione straordinaria, più precisamente deve essere inoltrata presso lo sportello unico per l’edilizia.

Se la pratica è completa, i lavori possono iniziare il giorno stesso della presentazione; altrimenti, il Comune ha trenta giorni a partire dalla data di presentazione per chiedere eventuali integrazioni o per sospendere i lavori.

In particolare, i lavori sono soggetti a sospensione se l’intervento è ritenuto non conforme alle norme edilizie vigenti o al piano edilizio urbano.

È però importante sottolineare il fatto che con la presentazione della CILA, è il tecnico abilitato firmatario della pratica e della relativa relazione asseverata ad assumersi le responsabilità civili e anche penali che prima erano parzialmente a carico dell’ufficio tecnico del Comune; si spiega così come con la CILA i tempi di realizzazione di questo tipo di interventi risultino ridotti.

Venendo ai costi della CILA, va detto che si tratta di cifre particolarmente variabili: infatti ogni Comune applica il proprio tariffario per quanto riguarda i diritti di segreteria. Giusto per fare un esempio, a Roma costano €. 251,40, mentre a Milano non si pagano.

Anche l’onorario della figura professionale a cui ci si affida varia: sia a seconda delle competenze specifiche (che si tratti di un geometra, di un ingegnere o di un architetto, per intenderci), sia in base alla zona in cui opera; anche le dimensioni dell’edificio e il tipo di intervento influiscono sui costi. Giova dire che il tecnico in questione, dopo aver presentato la pratica, emetterà una fattura per la sua prestazione professionale, che potrà anche essere detratta, se i lavori lo consentono.

Giusto per indicare un prezzo di massima per questa prestazione, possiamo parlare di un prezzo che va dai €. 500,00 agli €. 800,00.

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Validità della CILA

La validità della CILA è difficile da stabilire: infatti, come è stato detto in precedenza, si tratta di una comunicazione, non di una richiesta o di una concessione; mentre per quanto riguarda, ad esempio il Permesso di Costruire (PdC), si parla di un periodo di validità di tre anni, periodo comune anche alla già nominata SCIA.
La validità vera e propria della CILA è così stabilita:

  • inizio lavori: che possono coincidere con il giorno stesso di presentazione della CILA;
  • fine lavori: non c’è una scadenza fissa a livello nazionale, può variare da Comune a Comune;
  • proroga: non ci sono leggi nazionali, poiché non c’è una scadenza fissa; anche in questo caso, occorre fare riferimento al Comune a cui ci si rivolge.

Va detto però che la CILA non prevede il deposito di eventuali varianti, in nessuna fase dei lavori; quindi, nel caso si decidesse per qualsiasi motivo di effettuare delle modifiche al piano iniziale dei lavori, si deve presentare un’altra CILA.

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Rischi della mancata presentazione

Dunque, come si è detto, la CILA deve essere necessariamente presentata prima dell’inizio dei lavori; se ciò non accade, si rischia di incorrere nella sanzione legata alla sua mancata presentazione, che è pari alla somma di € 1000,00, che però può essere ridotta a €. 333,00 se si presenta spontaneamente e a lavori in corso.

La presentazione tardiva della CILA è anche chiamata sanatoria.

Da tutto ciò si deduce come al cittadino convenga operare nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, sia per risparmiare sulle eventuali sanzioni, sia per evitare problemi futuri, magari nel caso decida di mettere in vendita l’edificio. Come sempre, si consiglia al committente di rivolgersi ad un tecnico abilitato anche per questo motivo, ovvero per consigliarlo adeguatamente sul comportamento da tenere, in modo da evitare sanzioni e più in generale, problemi durante i lavori, che possano comportare ritardi o peggio, sospensioni.

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Documenti da presentare a fine lavori

Non ci sono obblighi di legge relativi ai documenti da presentare alla fine dei lavori, però conviene farlo nel caso si usufruisca di detrazioni (per avere dei riferimenti temporali utili).
Inoltre, si consiglia di presentare in Comune la comunicazione relativa alla fine dei lavori con il collaudo firmato da un tecnico abilitato, insieme all’eventuale variazione catastale (che va presentata all’Agenzia delle Entrate) e all’attestato di riqualificazione energetica.

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Differenze tra CILA e SCIA

Abbiamo provveduto a spiegare in cosa consista la CILA, mentre abbiamo appena nominato la SCIA.

Entrando nel merito dell’argomento, possiamo dire che il nome di quest’ultima stia per Segnalazione Certificata di Inizio Attività: abbiamo accennato al fatto che si riferisca ad interventi di manutenzione straordinaria ritenuti particolarmente pesanti, come ad esempio tutti quelli che causano una modificazione dell’edificio a livello strutturale; la SCIA è obbligatoria anche nel caso ci si occupi della riedificazione di un edificio demolito.

È importante dire che questa ha una durata stabilita dalla legge, che è di tre anni; la SCIA, poi, permette che ci siano variazioni ai lavori, anche in corso d’opera; per essa, è obbligatoria la comunicazione che attesta la fine dei lavori.

Quindi, alla luce di quanto detto finora, è chiaro che si tratta di due tipi di comunicazione piuttosto diverse, sia a livello di interventi a cui si riferiscono, sia a livello di regolamentazione vera e propria.



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TAGS: 380/2001, asseverata, cila, comunicazione, decreto, edificio, edilizia, edilizia libera, inizio, lavori, manutenzione, scia, straordinaria, ufficio tecnico

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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