Risale al 2013 il Decreto Legge n°63, che impone l’obbligo di allegare l’APE agli atti di compravendita o affitto di un immobile. Esistono però dei casi specifici in cui non è obbligatorio l’allegamento dell’APE. Vediamo quali sono.
Risale al 2013 il Decreto Legge n°63, che impone l’obbligo di allegare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) agli atti di compravendita o affitto di un immobile.
L’attestato serve per dichiarare il grado di efficienza energetica di cui gode l’edificio, e attesta quindi la prestazione dei suoi impianti oppure la capacità di isolamento. Esistono però dei casi specifici in cui non è obbligatorio l’allegamento dell’APE. Vediamo quali sono.
Advertisement - PubblicitàIn realtà, la questione è piuttosto delicata, ed è bene che vi informiate presso agli appositi organi specializzati. Questi, analizzando il vostro caso, potranno dirvi esattamente se avrete l’obbligo di allegare l’APE agli atti oppure no.
Si tratta quindi di un dubbio molto importante, soprattutto nei tempi in cui viviamo. In questo periodo infatti si sta prestando (finalmente) particolare attenzione alla sicurezza strutturale degli edifici. Non solo per quanto riguarda la protezione dei suoi abitanti, ma anche attraverso l’ottica di salvaguardia dell’ambiente.
Se non vi informerete in maniera idonea, può capitare che non alleghiate l’APE dove magari avevate l’obbligo di farlo. In questo caso, c’è la possibilità che il contratto di compravendita o locazione non risulti valido, con riflessi negativi anche sul valore economico dell’immobile.
Advertisement - PubblicitàPer cui, al fine di non sbagliare, vi consigliamo sempre di chiedere conferma ad un professionista esperto (Geometra, Architetto o Ingegnere). Di norma però, ecco tutti i casi in cui non è obbligatorio allegare l’APE ad un atto:
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