Con il recente comunicato stampa del 12 marzo 2021, il CNCE ha definito l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le Cooperative Sociali di Tipo B che lavorano nel settore delle costruzioni.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale di Frosinone con la sentenza R.G n. 1138/2019 del 3 marzo 2021, non è possibile scegliere un contratto differente da quello di riferimento al proprio ambito.
Di seguito vediamo perché.
Advertisement - PubblicitàOggetto della sentenza è un ricorso presentato da una Cooperativa Sociale di Tipo B al quale la Cassa Edile di provincia aveva contestato la mancata iscrizione e i dovuti versamenti.
La cooperativa in questione ha mosso quindi ricorso presso il Tribunale di Frosinone sostenendo di non essere obbligata all’iscrizione in quanto:
In merito a quest’ultimo punto, secondo la Legge n. 142/2001 art. 6, in effetti si stabilisce che:
“Ai soci della Cooperativa che hanno scelto di instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato sarà applicato il CCNL della categoria di riferimento, in tutte le sue parti. La Cooperativa si riserva di applicare, in alternativa, sulla specifica commessa di lavoro, il contratto delle cooperative sociali”.
Il che significa che ai soci si applica il CCNL relativo all’ambito di interesse dell’attività che sono chiamati a svolgere. Dunque, nel caso di questa cooperativa, si applicherebbe generalmente il CCNL del settore dell’edilizia, con conseguente obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
Leggiamo però anche che, la cooperativa può applicare il contratto relativo alle cooperative sociali.
Advertisement - PubblicitàIl Tribunale di Frosinone ha deciso per il rigetto del ricorso, giudicando inadeguata l’interpretazione della legge sopracitata da parte della Cooperativa.
Il Tribunale osserva infatti che nella prima parte del testo si legge chiaramente che ai soci va applicato il contratto relativo al settore di riferimento.
A seconda dei casi poi, la cooperativa può scegliere se applicare il contratto delle cooperative. Il socio può unicamente indicare alla cooperativa il tipo di lavoro che svolge, per essere poi inquadrato dalla stessa con il contratto di riferimento. Dunque è la cooperativa che sceglie, non il socio.
Nello scegliere quale contratto applicare però, la cooperativa deve rispettare i settori di inquadramento in cui operano i soci, e in cui opera la stessa società. Non può scegliere di applicare il contratto delle cooperative perché risulta più conveniente.
Essendo questa una cooperativa operante prevalentemente nel settore edile (con soci assunti nei ruoli di assistente di cantiere, manovale edile, muratore e muratore specializzato), avrebbe dovuto applicare il CCNL dell’edilizia. Con apposita iscrizione alla Cassa Edile e versamento dei contributi in favore dei soci.
Si evince dunque che tutte le Cooperative Sociali di Tipo B che operano nel settore dell’edilizia hanno l’obbligo di:
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