Per beneficiare del Bonus Facciate non è necessario il visto di conformità e non è l’unico bonus a non aver bisogno di tale documento. Vediamo perché.
Viste le modifiche introdotte al Superbonus 110% dal DL Semplificazioni/Recovery, che ha ottenuto la prima approvazione dalla Camera e ora si attende solo la valutazione del Senato per la conversione in Legge, è chiaro ormai che ci sono interventi ammissibili al bonus 110% per i quali non è più necessario dimostrare la doppia conformità urbanistico-edilizia.
Tra questi ci sono tutti i lavori (sia Ecobonus 110% che Sismabonus 110%) che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per ognuno di questi interventi basterà d’ora in poi presentare la CILA in deroga.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: si CILA no conformità, come funziona davvero”
Il Superbonus 110% però non è l’unico incentivo per il quale non serve il visto di conformità, infatti il documento non è necessario neanche per beneficiare del Bonus Facciate. Vediamo perché.
Advertisement - PubblicitàPer comprendere al meglio tale concetto andremo per gradi, ma intanto una cosa è certa: non è necessario presentare il visto di conformità per fare richiesta del Bonus Facciate.
Parliamo ovviamente del bonus nella sua forma tradizionale, ovvero quello che concede dei benefici fiscali per il restauro e il recupero delle facciate esposte degli edifici con un’agevolazione nella misura del 90%.
L’incentivo è stato anch’esso annesso al Superbonus 110%, ma in quel caso le regole da seguire sono quelle disposte per la maxi-agevolazione con aliquota maggiorata.
Dunque, per quanto riguarda il Bonus Facciate al 90%, i lavori ammissibili al beneficio sono appunto tutti finalizzati al recupero e al restauro delle facciate degli edifici esistenti. Se non si intende intervenire sulle parti strutturali del fabbricato, tali interventi sono classificabili come “manutenzione ordinaria”.
Questo significa che i lavori ammissibili al bonus facciate, in buona sostanza, possono tutti rientrare tra gli interventi di manutenzione ordinaria. E per questi, come stabilito dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001), non è necessario richiedere alcun titolo abilitativo.
Advertisement - PubblicitàSi precisa quindi che, sempre nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e regionali nonché di tutte le normative di settore, per iniziare degli interventi ammissibili al bonus facciate non si dovrà presentare il Permesso di Costruire, né la SCIA o la CILA.
Attenzione però, perché in alcune regioni la situazione potrebbe essere differente. In Sicilia, ad esempio, per gli interventi di manutenzione ordinaria si deve presentare una CIL (Comunicazione di Inizio Lavori), comunque non asseverata, presso gli uffici del Comune.
Ma tornando alle regole generali in Italia, gli interventi ammissibili al bonus facciate possono dunque essere iniziati senza alcuna documentazione. Proprio per questo motivo, non si rende necessario neanche presentare il visto di conformità.
Secondo la nostra legislazione infatti, gli interventi per i quali dimostrare la doppia conformità urbanistico-edilizia risulta obbligatorio, sono solo quelli che per essere avviati richiedono un titolo abilitativo.
Anche qui però, è doveroso fare attenzione. Ricordiamo infatti che l’assenza della doppia conformità dove in realtà era necessaria, comporta la costituzione di un abuso edilizio.
Dunque, il fatto che per avviare gli interventi ammissibili al Bonus Facciate non serva presentare il visto di conformità, non significa che anche l’edificio oggetto di interventi sarà esente dal possedere la doppia conformità.
Per appurare che un immobile non è abusivo, dimostrarne il rispetto della conformità è obbligatorio. Ed è chiaro quindi che per beneficiare dell’incentivo con aliquota al 90%, gli interventi di manutenzione ordinaria si potranno eseguire solo su immobili regolarmente conformi alle normative.
In sostanza quindi, per intervenire con opere di recupero e restauro rientranti nella manutenzione ordinaria, il visto di conformità non serve. Ma, per beneficiare dell’incentivo, è comunque obbligatorio effettuare i lavori edilizi su immobili che possiedono la doppia conformità.
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