Ai fini del conseguimento degli obiettivi mirati alla tutela dell’ambiente, il PNRR (Missione 2-Componente 3-Investimento 3.1) ha previsto l’assegnazione di ingenti risorse mirate alla costruzione di nuove reti di teleriscaldamento e allo sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento già esistenti.
Il teleriscaldamento infatti è ad oggi una delle migliori soluzioni alla quale è possibile affidarsi al fine di ridurre i consumi legati alla produzione di riscaldamento e raffrescamento.
In tale ottica, i finanziamenti del PNRR danno priorità allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficiente, ovvero derivante dalla distribuzione di calore, che può essere generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto oppure cogenerato in impianti ad alto rendimento.
Ebbene, il GSE ha pubblicato di recente il documento contenente tutte le linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi legati ai progetti ammessi. Ha fatto sapere inoltre che tutti i soggetti beneficiari saranno tenuti a trasmettere la relazione trimestrale legata all’avanzamento degli interventi a partire dal 30 giugno 2023.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Il PNRR nello specifico pone l’obiettivo di realizzare 330 km di reti di teleriscaldamento efficiente, nonché di costruire impianti o connessioni per il recupero del calore di scarto per 360 MW.
Le risorse concesse ammontano a 200 milioni di euro, di cui:
Con l’Avviso pubblico n. 94 del 28 luglio 2022, il MITE ha definito le condizioni di ammissibilità, i costi, i termini, le modalità e la procedura per la concessione ed erogazione di incentivi in favore dei progetti.
Le agevolazioni sono dedicate in particolare a soggetti che siano proprietari, realizzatori oppure gestori, alternativamente:
L’ammissibilità dei progetti, e quindi l’assegnazione delle risorse, viene concessa sulla base di una valutazione a graduatoria. L’approvazione della graduatoria è avvenuta mediante il Decreto del MITE n. 435 del 23 dicembre 2022.
Mentre le modalità di pagamento delle tariffe connesse al contributo per i progetti ammessi, sono state disposte con il Decreto direttoriale n. 174 del 21 febbraio 2023.
Le proposte progettuali potevano essere presentate entro le ore 10:00 del 10 ottobre 2022.
Advertisement - PubblicitàCon le nuove linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi legati allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento, si dispone innanzitutto che:
“[…] il Soggetto Beneficiario è il responsabile della rilevazione e dell’imputazione nel Sistema ReGiS dei dati di avanzamento afferenti alle singole proposte progettuali necessari a garantirne il monitoraggio.”
I dati di monitoraggio dovranno essere caricati sul Sistema ReGiS ogni mese sulla base dei seguenti termini di scadenza:
Entro il 10° giorno del mese successivo, per ogni scadenza elencata, il soggetto beneficiario sarà tenuto a registrare sul sistema ReGiS i dati mensili di avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto. Ciò a partire dal secondo trimestre 2023 e fino alla data di conclusione degli interventi.
Advertisement - PubblicitàIl Ministero dispone tra l’altro che, a partire dalla data in cui viene approvata l’agevolazione a favore del beneficiario, questo dovrà provvedere all’invio di una relazione sull’avanzamento degli interventi, stavolta con cadenza trimestrale, fino a quando i lavori non saranno conclusi.
La relazione dovrà contenere obbligatoriamente:
Nella sezione dedicata sul sito del GSE è possibile scaricare il fac-simile del format da utilizzare per l’invio della relazione trimestrale.
La relazione dev’essere inviata entro il 10° giorno successivo alla fine di ogni trimestre, a partire dal secondo trimestre 2023 e fino alla conclusione degli interventi.
Ricordiamo a questo proposito che tali progetti di investimento devono essere conclusi entro la data del 31 marzo 2026. L’ultimo invio della relazione, pertanto, deve avvenire entro la data del 10 aprile 2026.
Per i soggetti che non dovessero aver concluso gli interventi entro il 31 marzo 2026, comunque, si concederà un’ulteriore proroga di 6 mesi. A partire dall’inizio del settimo mese di ritardo, invece, l’agevolazione spettante al beneficiario sarà rimodulata, con l’applicazione di una penale pari all’1% del contributo concesso, che sarà decurtata per ogni mese di ritardo dal 7° in poi.
Si dispone comunque che le penali dovute complessivamente non possono superare la misura del 20% dell’agevolazione spettante.
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