Con una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, si torna a parlare dell’accesso al Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari.
Come sappiamo, sono edifici unifamiliari quelli adibiti all’abitazione di un solo nucleo familiare, anche nel caso in cui l’edifico sia in comproprietà tra più persone fisiche.
Se intendi eseguire lavori ammissibili al Superbonus 110% su un edificio unifamiliare, nell’articolo “Superbonus 110% per edifici unifamiliari: come funziona davvero”, troverai tutte le risposte che cerchi.
Ma torniamo all’argomento principale di oggi, dove appunto andremo a spiegare meglio il concetto di “comproprietà” in caso di edifici unifamiliari che intendono usufruire del Superbonus 110%.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Nel caso di oggi, l’istante è un cittadino che possiede un edificio unifamiliare in comproprietà con la nipote (50% a testa). L’edificio è classificato in categoria catastale A/7, è funzionalmente indipendente e presenta più accessi autonomi dall’esterno.
Il cittadino sostiene di vivere e di essere residente all’interno dell’edificio con la moglie, i due figli e la madre. La nipote invece, che è proprietaria del fabbricato per il 50%, non abita né risiede nell’edificio, e dunque non appartiene allo stesso nucleo familiare.
I due comproprietari, di comune accordo, vorrebbero usufruire del Superbonus 110% per compiere degli interventi edilizi ammissibili al maxi-incentivo sull’edificio, sostenendo metà della spesa per parte. Ma qui sorge un dubbio.
Il cittadino infatti, fermo quanto stabilito dal Decreto Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 per gli edifici unifamiliari che intendono accedere al Superbonus 110%, chiede chiarimenti in merito all’utilizzo dell’incentivo in caso esistano più comproprietari che non fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Advertisement - PubblicitàIl Decreto Requisiti Tecnici infatti, all’art. 1, comma 3, lettera i), fornisce la definizione corretta per poter individuare gli edifici unifamiliari con riferimento all’accesso al Superbonus 110%.
Gli edifici unifamiliari vengono così definiti:
“Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.”
È legittimo dunque che, come nel caso presentato in interpello, tale definizione possa trarre in inganno se non la si analizza con attenzione.
In particolare, l’istante in questione domanda al Fisco se il fatto che l’edificio sia in comproprietà tra due persone che non appartengono allo stesso nucleo familiare, possa costituire un ostacolo per l’accesso al Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate chiarisce ogni dubbio con la risposta ad interpello n. 656 del 5 ottobre 2021.
Qui si afferma che, nonostante la definizione riguardante gli edifici unifamiliari specifichi che il fabbricato debba essere adibito all’abitazione di un unico nucleo familiare, il concetto è differente per quanto riguarda la proprietà (o meglio la comproprietà).
Per individuare correttamente un edificio unifamiliare, viene chiarito, bisogna considerare unicamente il censimento dello stesso immobile al Catasto Fabbricati.
È fondamentale infatti che al Catasto l’edificio sia censito come singola unità immobiliare (e dunque adibita all’abitazione di un unico nucleo familiare).
Non è rilevante invece il fatto che il fabbricato sia in comproprietà, né che l’altro o gli altri proprietari non appartengano allo stesso nucleo familiare che risiede nell’unità.
L’istante potrà dunque accedere senza problemi al Superbonus 110%, tenendo ovviamente conto il rispetto di tutti gli altri requisiti necessari per ottenere il maxi-incentivo, anche se l’edificio in cui abita appartiene per metà ad una persona esterna al proprio nucleo familiare.
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