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Sistemi teleriscaldamento e teleraffrescamento: online la Procedura operativa

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Ultimo Aggiornamento:

In data 16 giugno 2022, il GSE ha annunciato la pubblicazione della Procedura Operativa per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, ai sensi dell’art. 34 del DL n. 199 dell’8 novembre 2022.

Tale decreto, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.”, è entrato in vigore a partire dal 15 dicembre 2021.

All’art. 34 tratta appunto il tema delle “Reti di teleriscaldamento” e prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE debba provvedere alla qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, con riferimento all’anno precedente.

Vediamo di seguito che cosa significa, come funziona e come si ottiene la qualifica di efficienza per i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

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Sistemi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti: requisiti obbligatori

La qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è una misura adottata al fine di favorire, nel minor tempo possibile e con procedura semplificata, il distacco dai sistemi che appunto non sono ritenuti sufficientemente prestanti dal punto di vista energetico.

A questo proposito, viene chiarito che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, per essere considerati efficienti, devono possedere i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, lettera tt) del DL n. 102 del 4 luglio 2014, ovvero devono essere alimentati con una delle seguenti alternative:

  1. Calore di scarto per almeno il 50%;
  2. Energia derivante da fonti rinnovabili per almeno il 50%;
  3. Combinazione tra calore di scarto ed energia da fonti rinnovabili per almeno il 50%;
  4. Calore cogenerato per almeno il 75%.

Ricordiamo che tali requisiti vanno intesi alternativamente, per cui basterà rispettare anche uno solo dei punti nell’elenco perché l’impianto sia considerato energeticamente efficiente.

Il Decreto prevede che, per ottenere la qualifica di efficienza per questa tipologia di impianti, ogni gestore debba presentare un’apposita richiesta al GSE in forma di atto sostitutivo di notorietà.

La richiesta viene inviata in forma del tutto volontaria, e potrà essere trasmessa dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, con riferimento però all’anno solare precedente.

Dopodiché il GSE provvederà, entro il 30 giugno di ogni anno, ad assegnare la qualifica ai sistemi che rispettano i requisiti richiesti e che risultano, pertanto, efficienti.

Attualmente non sono ancora state specificate le modalità di invio della richiesta, per conoscerle si dovrà attendere la pubblicazione di un apposito Manuale di riferimento.

Viene già chiarito tuttavia che sarà possibile per i Gestori presentare richiesta di ottenimento della qualifica anche in riferimento a più sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. In quel caso, sarà necessario trasmettere un’istanza differente per ogni singolo sistema.

Si specifica inoltre che le reti alle quali saranno collegati gli impianti devono risultare iscritte all’ATT (Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento) dell’ARERA.

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Richiesta qualifica: caratteristiche, dati, documenti

In occasione della compilazione della richiesta di qualifica, il Gestore dovrà fornire la descrizione completa del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento in modo tale che il GSE potrà:

  1. Verificare le caratteristiche per la definizione di sistema efficiente;
  2. Individuare a quale delle quattro tipologie di efficienza appartiene il sistema.

Sarà necessario specificare, tra l’altro, le seguenti informazioni:

  • Tipologia di sistema (a, b, c, d);
  • Codice CENSIMP (se i sistemi comprendono eventuali impianti termoelettrici);
  • Dati caratteristici delle centrali cogenerative, quali tecnologia utilizzata, capacità di combustione, combustibili impiegati, ecc.;
  • Dati caratteristici delle centrali termiche e/o frigorifera non cogenerative del sistema, quali la tecnologia, la potenza nominale, i combustibili impiegati, ecc.;
  • Informazioni sul processo da cui deriva il calore di scarto;
  • Dati riferibili alla rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento, come la collocazione geografica, i nome, l’estensione, la potenza termica, ecc.;
  • Dati energetici riguardo la produzione dell’anno solare precedente a quello della richiesta.

I documenti che dovranno necessariamente essere allegati all’istanza sono i seguenti:

  1. Documento d’identità del richiedente/rappresentante legale/procuratore abilitato della società;
  2. Schema generale dell’impianto (comprensivo di tutti i dispositivi di produzione di energia termica e frigorifera e i relativi flussi energetici);
  3. Planimetria semplificata della rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
  4. Relazione tecnica contenente:
    • Descrizione della rete e delle utenze allacciate, degli impianti di produzione termica e/o frigorifera e dei combustibili utilizzati;
    • Breve cronistoria della realizzazione del sistema e identificazione della tipologia di sistema;
    • Punti di misura, metodi di misura e di calcolo utilizzati per determinare le grandezze funzionali alla qualifica;
    • Foto targhe e/o schede tecniche degli scambiatori sotto centrali di scambio centrali/rete.
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Variazioni o guasti successivi devono essere comunicati

Successivamente all’invio dell’istanza, in caso sopravvengano poi modifiche o variazioni in relazione ai dati forniti, il Gestore sarà tenuto a trasmettere al GSE una nuova richiesta, che però dovrà contenere solo le eventuali modifiche.

Le variazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate sono tutte quelle che hanno un qualche impatto sui dati anagrafici comunicati o sul calcolo delle percentuali necessarie all’inquadramento del sistema nella corretta categoria.

Viene specificato che anche gli eventuali guasti di sistema, nel caso comportassero un impatto (anche potenziale o temporaneo) sui calcoli già approvati, dovranno essere comunicati.

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Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti: le 4 tipologie

Le quattro categorie di inquadramento dei sistemi sono individuate sulla base della tipologia di alimentazione e sono:

  1. Tipologia “a)”: sistemi che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili (anche se prodotta in cogenerazione);
  2. Tipologia “b)”: sistemi che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da calore di scarto;
  3. Tipologia “c)”: sistemi che utilizzano almeno il 75% di energia prodotta in cogenerazione o che utilizzano almeno il 75% di energia, derivante da calore cogenerato, prodotta da fonti rinnovabili;
  4. Tipologia “d)”: sistemi che utilizzano almeno il 50% di energia derivante da una combinazione delle tipologie precedenti. In questo caso, la rete deve essere alimentata da almeno due differenti unità di produzione sulla base delle seguenti modalità:
    • Se la prima unità produce calore o freddo per mezzo di fonti rinnovabili, la seconda deve produrre invece mediante calore cogenerato (non rinnovabile) oppure calore di scarto;
    • Se la prima unità produce calore o freddo mediante calore cogenerato (non rinnovabile), la seconda deve produrre mediante fonti rinnovabili oppure calore di scarto;
    • Se la prima unità produce calore o freddo mediante calore di scarto, la seconda deve farlo mediante fonti rinnovabili o calore cogenerato.

Per poter calcolare le percentuali, il sistema dovrà essere dotato della strumentazione idonea a misurare il totale dell’energia termica immessa in rete, con la capacità di distinguere, tra l’altro, la quota percentuale derivante dalle diverse tipologie di alimentazione.

È possibile consultare il documento ufficiale qui.

Ricordiamo che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento sono stati inclusi tra le tipologie di impianto ammesse al Superbonus 110%. Per saperne di più, leggi: “Superbonus 110%: la guida completa del 2022



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TAGS: gse, teleraffreddamento, teleriscaldamento

Autore: Redazione Online

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