La qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è una misura adottata al fine di favorire, nel minor tempo possibile e con procedura semplificata, il distacco dai sistemi che appunto non sono ritenuti sufficientemente prestanti dal punto di vista energetico.
In data 16 giugno 2022, il GSE ha annunciato la pubblicazione della Procedura Operativa per la qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, ai sensi dell’art. 34 del DL n. 199 dell’8 novembre 2022.
Tale decreto, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.”, è entrato in vigore a partire dal 15 dicembre 2021.
All’art. 34 tratta appunto il tema delle “Reti di teleriscaldamento” e prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE debba provvedere alla qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, con riferimento all’anno precedente.
Vediamo di seguito che cosa significa, come funziona e come si ottiene la qualifica di efficienza per i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Sommario
La qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti è una misura adottata al fine di favorire, nel minor tempo possibile e con procedura semplificata, il distacco dai sistemi che appunto non sono ritenuti sufficientemente prestanti dal punto di vista energetico.
A questo proposito, viene chiarito che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, per essere considerati efficienti, devono possedere i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, lettera tt) del DL n. 102 del 4 luglio 2014, ovvero devono essere alimentati con una delle seguenti alternative:
Ricordiamo che tali requisiti vanno intesi alternativamente, per cui basterà rispettare anche uno solo dei punti nell’elenco perché l’impianto sia considerato energeticamente efficiente.
Il Decreto prevede che, per ottenere la qualifica di efficienza per questa tipologia di impianti, ogni gestore debba presentare un’apposita richiesta al GSE in forma di atto sostitutivo di notorietà.
La richiesta viene inviata in forma del tutto volontaria, e potrà essere trasmessa dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, con riferimento però all’anno solare precedente.
Dopodiché il GSE provvederà, entro il 30 giugno di ogni anno, ad assegnare la qualifica ai sistemi che rispettano i requisiti richiesti e che risultano, pertanto, efficienti.
Attualmente non sono ancora state specificate le modalità di invio della richiesta, per conoscerle si dovrà attendere la pubblicazione di un apposito Manuale di riferimento.
Viene già chiarito tuttavia che sarà possibile per i Gestori presentare richiesta di ottenimento della qualifica anche in riferimento a più sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. In quel caso, sarà necessario trasmettere un’istanza differente per ogni singolo sistema.
Si specifica inoltre che le reti alle quali saranno collegati gli impianti devono risultare iscritte all’ATT (Anagrafica Territoriale Teleriscaldamento e Teleraffrescamento) dell’ARERA.
Advertisement - PubblicitàIn occasione della compilazione della richiesta di qualifica, il Gestore dovrà fornire la descrizione completa del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento in modo tale che il GSE potrà:
Sarà necessario specificare, tra l’altro, le seguenti informazioni:
I documenti che dovranno necessariamente essere allegati all’istanza sono i seguenti:
Successivamente all’invio dell’istanza, in caso sopravvengano poi modifiche o variazioni in relazione ai dati forniti, il Gestore sarà tenuto a trasmettere al GSE una nuova richiesta, che però dovrà contenere solo le eventuali modifiche.
Le variazioni che devono essere obbligatoriamente comunicate sono tutte quelle che hanno un qualche impatto sui dati anagrafici comunicati o sul calcolo delle percentuali necessarie all’inquadramento del sistema nella corretta categoria.
Viene specificato che anche gli eventuali guasti di sistema, nel caso comportassero un impatto (anche potenziale o temporaneo) sui calcoli già approvati, dovranno essere comunicati.
Advertisement - PubblicitàLe quattro categorie di inquadramento dei sistemi sono individuate sulla base della tipologia di alimentazione e sono:
Per poter calcolare le percentuali, il sistema dovrà essere dotato della strumentazione idonea a misurare il totale dell’energia termica immessa in rete, con la capacità di distinguere, tra l’altro, la quota percentuale derivante dalle diverse tipologie di alimentazione.
È possibile consultare il documento ufficiale qui.
Ricordiamo che i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento sono stati inclusi tra le tipologie di impianto ammesse al Superbonus 110%. Per saperne di più, leggi: “Superbonus 110%: la guida completa del 2022”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!