La sentenza n. 1666/2023 del TAR Campania ha recentemente portato in primo piano la distinzione tra queste due tipologie di strutture e le relative implicazioni legali.
La scelta tra pergola e tettoia può sembrare un dettaglio insignificante, ma in realtà nasconde una questione importante riguardante i titoli edilizi necessari per la loro realizzazione.
La sentenza n. 1666/2023 del TAR Campania ha recentemente portato in primo piano la distinzione tra queste due tipologie di strutture e le relative implicazioni legali.
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Sommario
Il caso riguarda la realizzazione di una pergola bioclimatica, una struttura metallica con copertura delimitata su tre lati da murature, la posa di una pergola in legno e la pavimentazione di alcune parti del giardino. Secondo la ricorrente, queste opere rientrerebbero nell’Allegato A alla lettera A22 del D.P.R. n. 31/2017, poiché aperte sia nei lati esterni che nella parte superiore, senza fondazioni.
Il TAR ha valutato la questione, sostenendo che ad eccezione del pergolato in pali di legno, le altre opere non sono riconducibili all’attività edilizia libera, ma al più a quelle realizzabili mediante SCIA, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001.
Advertisement - PubblicitàIl giudice amministrativo ha precisato che la pergola bioclimatica, poggiata su un massetto di calpestio e delimitata su tre lati da muri preesistenti, non può essere considerata come edilizia libera. La giurisprudenza stabilisce infatti che un pergolato coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, soggetta alla disciplina relativa.
Invece, l’altro pergolato in legno, senza copertura, può essere considerato come attività edilizia libera, in quanto non comporta alcuna modifica permanente del terreno e non determina la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi.
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Il TAR ha inoltre ritenuto che la pavimentazione, trasformando ampie aree destinate a giardino, sia riconducibile a una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest’ultimo.
Advertisement - PubblicitàLa sentenza del TAR Campania n. 1666/2023 rappresenta un importante spunto di riflessione per tutti coloro che intendono realizzare strutture quali pergole o tettoie all’interno del proprio giardino o spazio pertinenziale. È fondamentale, infatti, conoscere e rispettare le normative edilizie e urbanistiche vigenti, onde evitare sanzioni e possibili demolizioni.
Questa sentenza evidenzia l’importanza di distinguere tra pergola e tettoia al momento della progettazione e della realizzazione, considerando le diverse implicazioni legali e i titoli abilitativi necessari.
In particolare, è fondamentale verificare se la struttura che si intende realizzare rientra tra le opere di edilizia libera o se, invece, sia necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o richiedere un permesso di costruire.
Per distinguere correttamente tra pergola e tettoia è necessario considerare alcuni criteri fondamentali, come la presenza o meno di una copertura superiore, la natura amovibile o permanente della struttura e il grado di apertura sui lati esterni.
Un pergolato senza copertura e aperto su almeno tre lati è, di norma, considerato come struttura di edilizia libera, mentre una tettoia con copertura superiore e delimitata su tre lati da muri preesistenti rientra tra le opere soggette a titoli abilitativi.
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