Con due nuove recenti FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che i beneficiari del Bonus Affitto e del Bonus IMU possono trasmettere l’autodichiarazione anche dopo la scadenza del 28 febbraio 2023.
Ciò viene consentito solo in presenza di determinate condizioni. Per tutti gli altri beneficiari, si dovrà sempre far riferimento al termine del 28 febbraio.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
La concessione, prevista a favore dei beneficiari del Bonus Affitto e del Bonus IMU, stabilisce quindi che sia possibile trasmettere nuovamente l’autodichiarazione anche in seguito alla scadenza ultima del 28 febbraio.
Nello specifico, tale opzione è concessa a favore delle società costituite nel 2022 a seguito di operazione straordinaria, ma non solo.
Queste possono procedere con l’invio di una nuova autodichiarazione, anche dopo il termine del 28 febbraio, se:
Come detto, la concessione riguarda i soggetti beneficiari sia del Bonus Affitto per le imprese, sia del Bonus IMU per il turismo.
Le società costituite nel 2022 a seguito di operazione straordinaria – alle quali il sistema ha rifiutato l’autodichiarazione nonostante la presenza di tutti i requisiti – possono trasmettere nuovamente l’autodichiarazione via PEC all’indirizzo [email protected].
Ma attenzione perché non è finita qui.
La possibilità di inviare nuovamente l’autodichiarazione viene concessa anche a favore di altri soggetti, sempre nel caso in cui abbiano i requisiti per accedere alle agevolazioni ma abbiano ricevuto il diniego dal sistema dopo l’invio del Modello.
Tutti i soggetti possono procedere con un nuovo invio dopo il 28 febbraio, sempre tramite la PEC indicata sopra, qualora il sistema avesse rilasciato la ricevuta di diniego a causa di incongruenze tra i dati dei canoni di locazione inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti nell’Anagrafe tributaria.
In questo caso, è possibile che l’incongruenza dei dati sia dovuta al mancato aggiornamento degli stessi all’interno dell’Anagrafe, e in quel caso la mancanza non sarebbe imputabile al contribuente.
Possono procedere con l’invio tardivo – alle stesse condizioni già viste – anche le imprese che aderiscono al regime forfettario o quelle che, in ogni caso, non sono tenute a presentare dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA.
Anche qui, il rilascio della ricevuta di diniego può essere dovuto al fatto che in questi casi non è possibile determinare il calo di fatturato (requisito richiesto per accedere alle agevolazioni in oggetto) dai dati presenti nell’Anagrafe tributaria.
Per questo motivo, si spiega, il sistema potrebbe aver rilevato delle incongruenze che in realtà non ci sono.
Advertisement - PubblicitàIn tutti i casi che abbiamo citato, quindi, i beneficiari del Bonus Affitto e del Bonus IMU per il turismo, possono inviare l’autodichiarazione all’indirizzo PEC di cui sopra.
Il Modello da inviare è quello approvato con il provvedimento direttoriale del 30 giugno 2022 per quanto riguarda il Bonus Affitto. Lo trovate qui.
Il Modello di autodichiarazione legato al Bonus IMU per il turismo è invece stato approvato con il provvedimento direttoriale del 16 settembre 2022. Disponibile qui.
L’autodichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal beneficiario che intende fruire delle agevolazioni. Qualora questo non disponesse di firma digitale, sarà possibile allegare la copia di un documento di identità valido. Viene richiesto infine di allegare anche una copia della ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.
Nel contenuto della PEC, sarà necessario indicare:
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