Gli assegnatari degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) – qualora intendessero ospitare qualcuno all’interno del proprio appartamento per un certo periodo di tempo – sono tenuti all’invio di una richiesta di autorizzazione che dovrà essere approvata mediante provvedimento rilasciato dal Comune o dall’ATER.
Sia l’autorizzazione che lo stesso provvedimento, si spiega, sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo da applicare su ogni foglio.
Questo è quanto previsto dalla Legge regionale del Veneto riguardo agli alloggi ERP.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Il punto è stato chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 298 del 19 aprile 2023, dove un’azienda afferma di operare nell’ambito dell’assegnazione degli alloggi ERP per conto dell’amministrazione pubblica.
L’istante chiede spiegazioni in riferimento proprio all’istanza di autorizzazione da richiedere obbligatoriamente nel caso in cui si decidesse di ospitare nell’alloggio delle persone terze, che non rientrano tra quelle appartenenti al nucleo familiare originario a cui è stata assegnata l’abitazione.
L’azienda nello specifico vorrebbe conferma del fatto che l’imposta di bollo non sia dovuta né per l’istanza di autorizzazione né per il provvedimento finalizzato ad approvarla. Ciò in virtù del fatto che:
“[…] l’istituto dell’ospitalità, dell’ampliamento e del subentro sono elementi accessori al contratto di locazione sottoscritto tra le parti, seppur condizionati alla autorizzazione […].”
Il parere delle Entrate tuttavia non ha confermato la tesi dell’istante, disponendo invece che il bollo debba essere applicato ad entrambi i documenti e, tra l’altro, ad ogni foglio che va a costituire gli atti.
Advertisement - PubblicitàIn merito al caso, il Fisco ricorda innanzitutto quanto stabilito dalla Disciplina dell’imposta di bollo di cui al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972 che, all’art. 1, dispone che sono soggetti all’imposta di bollo tutti gli atti, i documenti e i registri indicati alla Tariffa allegata allo stesso decreto.
All’Allegato A troviamo appunto la Tariffa suddetta, dove vengono elencate tutte le tipologie di atto o documento che siano assoggettabili ad imposta di bollo, sin dall’origine (Parte I) oppure solo in caso d’uso (Parte II).
Il successivo Allegato B contiene invece la Tabella con l’elenco di tutti i documenti che sono esenti dal pagamento del bollo.
Per quanto riguarda il caso presentato nell’istanza, l’Agenzia richiama in particolare l’art. 3 e l’art. 4 della Tariffa Parte I del decreto.
All’art. 3 si dispone che l’imposta di bollo è dovuta, sin dall’origine, per tutte le istanze – finalizzate al rilascio di un’autorizzazione – da trasmettere:
“[…] agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri […].”
L’art. 4 invece include tra i documenti assoggettati all’imposta di bollo, anche qui sin dall’origine, tutti gli:
“Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati […] a coloro che ne abbiano fatto richiesta […].”
È chiaro, dunque, che sia l’istanza da trasmettere, sia il relativo provvedimento rilasciato dalle amministrazioni, sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo da 16,00 euro, da applicare su ogni foglio per entrambi gli atti.
Advertisement - PubblicitàIn questa risposta ad interpello il Fisco spiega inoltre quale sia la corretta procedura da adottare per i soggetti che intendono ospitare un soggetto, estraneo al nucleo familiare originario, all’interno degli alloggi ERP.
Si fa presente a tal proposito che il DPR n. 616 del 24 luglio 1977, all’art. 95, stabilisce che la gestione degli alloggi ERP, e le relative funzioni amministrative, sono attribuite ai Comuni o comunque ad enti territoriali competenti, con la sola eccezione degli alloggi, di competenza dello Stato, da assegnare “a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.”
In questo caso gli alloggi in oggetto sono ubicati in un comune del Veneto e pertanto bisogna far riferimento alla Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017.
Qui l’art 40 prevede che sia possibile ospitare negli alloggi ERP persone non appartenenti al nucleo familiare per un periodo massimo di 30 giorni.
Per poterlo fare, tuttavia, è necessario che entro 72 ore dall’arrivo dell’ospite, l’assegnatario (o un altro componente del nucleo familiare) comunichi la presenza nell’appartamento di persone estranee al nucleo.
Nel caso in cui la comunicazione non dovesse essere trasmessa entro i termini stabiliti, si rischia una sanzione amministrativa che va da minimo 50 euro a massimo 150 euro per ogni ospite non dichiarato.
Attenzione, nonostante il primo periodo del primo comma citi chiaramente che la permanenza dell’ospite non possa durare più di 30 giorni, successivamente troviamo scritto però che, in realtà, l’ospitalità temporanea autorizzata dal Comune o dall’ATER può protrarsi fino ad un massimo di 2 anni, se l’assegnatario ne fa richiesta prima che l’ospite arrivi.
A quel punto, entro 30 giorni dalla richiesta, l’ente competente è tenuto a verificare l’assenza di morosità in capo agli interessati nonché eventuali condizioni di sovra utilizzo dell’alloggio. A quel punto, potrà autorizzare o negare la permanenza dell’ospite.
L’autorizzazione deve avvenire mediante l’emanazione di un provvedimento da parte dell’ente competente. Questo potrà tuttavia sempre procedere alla revoca dello stesso provvedimento nel caso di gravi e giustificati motivi.
Advertisement - PubblicitàOltre al periodo massimo di 2 anni – concesso per la permanenza dell’ospite nell’alloggio – è possibile chiedere un’ulteriore proroga dell’istanza di autorizzazione se:
Per i soggetti che dovessero ospitare persone estranee al nucleo senza autorizzazione – oltre alla sanzione per la mancata comunicazione che abbiamo visto sopra – si dispone anche che il Comune o l’ATER inviino una diffida che inviti l’assegnatario ad allontanare l’ospite dall’alloggio entro 15 giorni.
Se, decorsi i 15 giorni dalla diffida, il nucleo familiare non avesse provveduto ad allontanare l’ospite non autorizzato, a seconda dei casi possono configurarsi due opzioni:
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