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Acquisto box o posti auto: spese ammesse al Bonus Ristrutturazione

Tra gli interventi ammissibili al Bonus Ristrutturazione, oltre alla possibilità di costruire ex-novo autorimesse e posti auto, si può anche procedere con l’acquisto di box e autorimesse già esistenti.

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Tra gli interventi ammissibili al Bonus Ristrutturazione, oltre alla possibilità di costruire ex-novo autorimesse e posti auto, si può anche procedere con l’acquisto di box e autorimesse già esistenti.

La detrazione è solo da Irpef e viene concessa in misura pari a 50% delle spese sostenute.

In questo caso, però, le spese da considerare saranno quelle sostenute per la realizzazione del box, e non per il suo acquisto.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa

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Acquisto box o posti auto: calcolo delle spese e criteri obbligatori

Il Bonus Ristrutturazione, in relazione ai posti auto e alle autorimesse, anche a proprietà comune, ammette nello specifico due possibilità:

  • La costruzione ex novo del parcheggio, che dovrà essere pertinenziale ad un’unità abitativa;
  • L’acquisto di box e posti auto, sempre pertinenziali ad abitazioni, già realizzati da un’impresa costruttrice.

Nel primo caso, le spese ammissibili a detrazione saranno chiaramente quelle sostenute per l’esecuzione degli interventi, che dovranno obbligatoriamente rientrare nella “nuova costruzione”. Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazione per “nuova costruzione”: quali lavori?

Anche nel secondo caso – nonostante sia agevolato l’acquisto – le spese detraibili saranno esclusivamente quelle legate alla costruzione del parcheggio, e a beneficiare della detrazione sarà il soggetto che acquista, nonostante le spese per la realizzazione siano state sostenute dall’impresa.

In altre parole, i costi legati all’acquisto, in realtà, non risulteranno agevolabili. Lo saranno però quelli sostenuti per costruire il box che si acquista, che dovranno essere debitamente documentati dalla stessa impresa che li vende mediante apposita attestazione.

La detrazione può essere concessa anche nel caso in cui l’autorimessa o il posto auto dovessero essere ancora in fase di realizzazione.

In particolare, per poter accedere al Bonus Ristrutturazione per l’acquisto di un parcheggio già realizzato si dovranno soddisfare obbligatoriamente le seguenti condizioni:

  • Si dovrà attestare la proprietà del bene, oppure un patto di vendita di cosa futura, in relazione al parcheggio già realizzato oppure in corso di costruzione;
  • Il posto auto o box realizzato dovrà essere pertinenziale ad un’unità abitativa di proprietà del soggetto beneficiario della detrazione. Se il parcheggio è ancora in corso di realizzazione, si dovrà attestare l’impegno a creare un vincolo di pertinenzialità tra il box e l’abitazione;
  • L’impresa costruttrice (anche se concessionaria del diritto di superficie sull’area pubblica) dovrà documentare correttamente le spese sostenute per la realizzazione del box, e mantenerle debitamente distinte dai costi accessori, che non sono ammessi a detrazione.

Leggi anche: “Nuova costruzione di parcheggi, anche in autonomia: detrazione 50%

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Bonus Ristrutturazione per acquisto box: vincoli e modalità pagamento

Il vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa è fondamentale per poter usufruire del Bonus Ristrutturazione per l’acquisto di autorimesse e posti auto, perché l’agevolazione è generalmente dedicata solo ai lavori che riguardano le unità residenziali.

Si fa presente però che, oltre al box, anche la stessa abitazione potrà essere ancora da costruire o anche in corso di costruzione. In questo caso, è fondamentale che dal contratto preliminare risulti comunque che l’autorimessa sarà pertinenziale e funzionale all’unità che sarà realizzata.

La Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 ha ribadito, tra l’altro, che la detrazione spetta anche nel caso in cui si dovessero acquistare insieme l’abitazione e l’autorimessa.

Anche in tal caso – a meno che non ci siano le condizioni per fruire del Bonus Ristrutturazione per acquisti – il beneficiario usufruirà della detrazione in riferimento alle sole spese relative alla realizzazione del box costruito dall’impresa.

La detrazione sarà riconosciuta qui anche se i pagamenti dovessero essere avvenuti prima della stipula dell’atto notarile o del contratto preliminare d’acquisto (dai quali deve risultare il vincolo di pertinenzialità), a patto che lo stesso vincolo sia integrato all’interno del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si beneficerà della prima rata.

Per il solo caso di acquisto di box e autorimesse, inoltre, l’agevolazione è ammessa anche se i pagamenti non dovessero essere eseguiti mediante bonifico ma con altri mezzi, a patto che:

  1. Il pagamento sia eseguito in presenza di un notaio.
  2. Il beneficiario sia in possesso di:
    • Una certificazione attestante le spese sostenute per la realizzazione del box rilasciata dall’impresa costruttrice;
    • Una dichiarazione sostitutiva, sempre rilasciata dall’impresa, in cui sia certificato che corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
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Acquisto box o posti auto: la documentazione obbligatoria

Tenendo a mente quanto spiegato – nonché le varie eccezioni citate – la documentazione obbligatoria per poter accedere al Bonus ristrutturazione per l’acquisto di box e posti auto, deve comprendere:

  1. L’atto di acquisto o il contratto preliminare di vendita registrato, dai quali possa essere attestato il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
  2. La dichiarazione rilasciata dal costruttore in cui siano attestati i costi sostenuti per la costruzione del box o posto auto;
  3. Attestazione dei pagamenti, con:
    • Copia del bonifico bancario o postale, se pagati con bonifico;
    • Attestazione dell’impresa venditrice ufficializzata da atto notorio, se i pagamenti non sono stati fatti tramite bonifico.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti i documenti obbligatori caso per caso



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TAGS: acquisto box, box auto, posto auto

Autore: Redazione Online

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