L’abuso edilizio è un reato conseguibile sia in maniera amministrativa che penale, che in base alla gravità può comportare rilevanti rischi e sanzioni.
L’abuso edilizio è un reato conseguibile sia in maniera amministrativa che penale, che in base alla gravità può comportare rilevanti rischi e sanzioni. Oltretutto, mentre il reato penale è soggetto a prescrizione, l‘illecito amministrativo invece non lo è. Per questo motivo, c’è la possibilità che il Comune possa ordinare la demolizione del manufatto abusivo. Anche dopo che il reato penale è già andato in prescrizione.
Una costruzione si dichiara come abuso edilizio nei casi in cui:
Quando le autorità scoprono un abuso edilizio, a correre il pericolo di essere accusato di reato non è solo il proprietario dell’opera. Secondo il D.P.R. 380/2001 art.29 comma 1 infatti, la responsabilità ricade complessivamente sul direttore dei lavori, sul committente, sul costruttore, e sul titolare che ha concesso il permesso di costruire.
Come abbiamo già detto, per l’abuso edilizio ci saranno conseguenze sia amministrative che penali, le seconde però potranno scattare solo una volta concluse le procedure amministrative. Le predette direttive sono regolate dal TU (Testo Unico dell’edilizia), con il Decreto 380/2001 art.45 comma 1.
In seguito quindi ai provvedimenti amministrativi, l’articolo 44 dello stesso decreto stabilisce invece le sanzioni per i casi di abuso edilizio. Si prevede:
La confisca dei terreni si applica solo nel caso in cui si accerta una lottizzazione abusiva del suolo, ovvero si facciano dei frazionamenti non consentiti del terreno per ricavare pezzi individuali. Se questo avviene, l’intero territorio passa direttamente al Patrimonio Comunale. Per mettere in atto questa sanzione, è necessaria solamente la conferma che l’illecito sia avvenuto. Quindi è attuabile anche se il reato è già andato in prescrizione penalmente.
Per quanto riguarda l’ordine di demolizione, la Corte di Cassazione ha spiegato con la sentenza n. 9949/2016, che si tratta di una sanzione amministrativa, e quindi volta esclusivamente a ripristinare lo stato dei luoghi com’era prima. Non si tratta quindi di una pena punitiva per chi ha commesso il reato, ma solo di una necessità per preservare l’ambiente come dovrebbe essere. Per questo motivo, l’ordine di demolizione non va mai in prescrizione.
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