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Abuso edilizio: rischi e sanzioni

L’abuso edilizio è un reato conseguibile sia in maniera amministrativa che penale, che in base alla gravità può comportare rilevanti rischi e sanzioni.

Abuso edilizio: rischi e sanzioniAbuso edilizio: rischi e sanzioni
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L’abuso edilizio è un reato conseguibile sia in maniera amministrativa che penale, che in base alla gravità può comportare rilevanti rischi e sanzioni. Oltretutto, mentre il reato penale è soggetto a prescrizione, l‘illecito amministrativo invece non lo è. Per questo motivo, c’è la possibilità che il Comune possa ordinare la demolizione del manufatto abusivo. Anche dopo che il reato penale è già andato in prescrizione.

Una costruzione si dichiara come abuso edilizio nei casi in cui:

  • Non è presente alcuna autorizzazione edilizia per la realizzazione dell’opera;
  • Non è stata presentata la dichiarazione di inizio lavori;
  • L’opera viene innalzata su aree protette o suolo non edificabile.
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Le sanzioni previste per l’abuso edilizio

Quando le autorità scoprono un abuso edilizio, a correre il pericolo di essere accusato di reato non è solo il proprietario dell’opera. Secondo il D.P.R. 380/2001 art.29 comma 1 infatti, la responsabilità ricade complessivamente sul direttore dei lavori, sul committente, sul costruttore, e sul titolare che ha concesso il permesso di costruire.

Come abbiamo già detto, per l’abuso edilizio ci saranno conseguenze sia amministrative che penali, le seconde però potranno scattare solo una volta concluse le procedure amministrative. Le predette direttive sono regolate dal TU (Testo Unico dell’edilizia), con il Decreto 380/2001 art.45 comma 1.

In seguito quindi ai provvedimenti amministrativi, l’articolo 44 dello stesso decreto stabilisce invece le sanzioni per i casi di abuso edilizio. Si prevede:

  • Una multa fino a 10.329 euro, per delle difformità di costruzione che non corrispondono al progetto iniziale presentato alle autorità, per cui in precedenza si è concessa l’autorizzazione;
  • Arresto fino a due anni e multa da 5.164 a 51.645, nel caso di assenza totale di autorizzazioni, oppure se, dopo l’ordine di sospensione dei lavori, si continua a costruire;
  • Arresto fino a due anni e ammenda da 15.493 a 51.645, nel caso in cui si effettua una lottizzazione abusiva del terreno, oppure se si costruisce in zone proibite di importanza storico-artistica.
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Confisca dei terreni e ordine di demolizione

La confisca dei terreni si applica solo nel caso in cui si accerta una lottizzazione abusiva del suolo, ovvero si facciano dei frazionamenti non consentiti del terreno per ricavare pezzi individuali. Se questo avviene, l’intero territorio passa direttamente al Patrimonio Comunale. Per mettere in atto questa sanzione, è necessaria solamente la conferma che l’illecito sia avvenuto. Quindi è attuabile anche se il reato è già andato in prescrizione penalmente.

Per quanto riguarda l’ordine di demolizione, la Corte di Cassazione ha spiegato con la sentenza n. 9949/2016, che si tratta di una sanzione amministrativa, e quindi volta esclusivamente a ripristinare lo stato dei luoghi com’era prima. Non si tratta quindi di una pena punitiva per chi ha commesso il reato, ma solo di una necessità per preservare l’ambiente come dovrebbe essere. Per questo motivo, l’ordine di demolizione non va mai in prescrizione.



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TAGS: abuso edilizio, illecito amministrativo reato penale, manufatto abusivo, prescrizione, sanzioni

Autore: Redazione Online

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