Al giorno d’oggi la trasformazione di ambienti chiusi in soluzioni open space rappresenta una tendenza sempre più marcata. Tale esigenza di ammodernamento, però, si scontra spesso con la necessità di ottemperare a specifiche normative edilizie che regolamentano gli interventi sui beni immobili.
Un recente pronunciamento del TAR Lazio, con la sentenza n. 809 del 17 gennaio 2024, fornisce chiarimenti fondamentali in merito alla rimozione di tramezzature interne e all’installazione di porte finestre, evidenziando l’importanza di adempiere correttamente alle procedure autorizzative per evitare sanzioni.
Questo articolo si propone di analizzare la sentenza e di offrire una guida per navigare le complessità delle normative edilizie, assicurando che i lavori di ristrutturazione interna siano eseguiti in piena legalità.
Sommario
La vicenda in esame riguarda un proprietario di appartamento a Roma che, desideroso di migliorare la funzionalità del suo immobile, ha intrapreso lavori per rimuovere una tramezzatura interna e installare un nuovo infisso.
Nonostante i lavori non incidessero sugli elementi strutturali dell’edificio, e fossero quindi presentati al comune con una regolare Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), accompagnata da un progetto dettagliato, l’intervento ha suscitato l’intervento della Polizia Municipale. Quest’ultima, constatando la rimozione di una parete non prevista nelle comunicazioni iniziali, ha portato il Comune a sanzionare il proprietario con un’ingiunzione di pagamento significativa.
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Tuttavia, un’analisi più attenta della documentazione avrebbe potuto prevenire la disputa portata davanti al TAR Lazio, il quale ha poi chiarito alcuni punti cruciali riguardanti la necessità di titoli autorizzativi per interventi di questo tipo.
Advertisement - PubblicitàApprofondendo la sentenza del TAR Lazio n. 809/2024, emerge come l’ente locale abbia inizialmente misconosciuto l’effettiva natura dei lavori eseguiti dal proprietario. Nonostante l’abbattimento di una tramezzatura interna e l’installazione di una nuova porta finestra, elementi che potrebbero sembrare di lieve entità, il comune ha ritenuto tali azioni prive del necessario titolo edilizio.
La documentazione fornita dal proprietario, tuttavia, evidenziava chiaramente che i lavori non alteravano la volumetria o la metratura dell’immobile e che l’apertura contestata era in linea con le caratteristiche preesistenti dell’edificio, conformemente a quanto presentato nelle planimetrie approvate.
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Questo caso sottolinea l’importanza di una corretta interpretazione delle normative edilizie e delle procedure autorizzative, specialmente in contesti urbani densamente popolati, dove le modifiche estetiche e funzionali agli immobili sono frequenti ma devono rimanere nel rispetto della legge.
La decisione del TAR Lazio sottolinea un principio fondamentale nel contesto delle ristrutturazioni edilizie: la distinzione tra lavori che incidono sugli elementi strutturali dell’immobile e quelli che, pur modificando l’aspetto interno, non alterano la volumetria o la metratura complessiva.
Nel caso specifico, nonostante l’abbattimento di una parete interna e l’installazione di una nuova porta finestra, il Tribunale ha riconosciuto che i lavori erano stati debitamente comunicati attraverso la CILA e che non era necessario alcun ulteriore titolo edilizio autorizzativo. Questo perché, in linea con la documentazione fornita, le modifiche non comportavano un aumento di volumetria o una modifica degli elementi strutturali.
Il TAR ha, dunque, invalidato le sanzioni imposte dal Comune, stabilendo un precedente importante per lavori similari che rispettino i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
Importante è anche il richiamo alla sentenza n. 4635/2022 del TAR Lazio, che ha esteso il principio alla modifica di immobili situati in aree con vincoli paesaggistici, dimostrando come la corretta presentazione della documentazione e la conformità dei lavori alle normative possano tutelare i proprietari da sanzioni ingiustificate.
Advertisement - PubblicitàInfine, è essenziale comprendere le implicazioni legali associate alla mancata presentazione della CILA. La legge, specificatamente l’art. 6 bis del DPR n. 380/2001, prevede una sanzione pecuniaria per chi omette tale comunicazione, evidenziando l’importanza di adempiere a tutti gli obblighi procedurali previsti per la realizzazione di lavori edilizi.
Art. 6-bis
Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
4.Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
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La decisione del TAR Lazio, tuttavia, ribadisce che, a fronte di una corretta comunicazione e assenza di variazioni strutturali o volumetriche non autorizzate, non è giustificabile l’applicazione di sanzioni per la semplice modifica di elementi interni dell’immobile, come nel caso di abbattimento di tramezzature non portanti o l’installazione di nuovi infissi.
Questa sentenza rappresenta quindi un punto di riferimento importante per proprietari e professionisti del settore, offrendo una maggiore chiarezza sulle procedure autorizzative e sulle possibili conseguenze in caso di inadempienza.
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