Novità per il settore delle costruzioni: gli inerti che derivano da costruzione o demolizione non sono più considerati rifiuti.
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Novità per il settore delle costruzioni: gli inerti che derivano da costruzione o demolizione non sono più considerati rifiuti.
A stabilirlo ufficialmente il Decreto Ministeriale n. 152 del 27 Settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 (20 ottobre 2022), che ha chiarito quali sono i criteri per cui i rifiuti inerti che derivano dalle attività di demolizione degli immobili e costruzione (e tutti gli altri rifiuti inerti con origine minerale) non vanno qualificati come rifiuti.
Il decreto ministeriale in questione è composto da otto articoli e tre allegati.
Esso definisce:
Per rifiuti inerti si intendono gli scarti solidi che derivano dai lavori edili di demolizione di edifici o di costruzione, purché non abbiano subito trasformazioni chimiche-fisiche.
Il regolamento classifica come riutilizzabili:
Il decreto indica all’interno dei tre allegati i requisiti che i rifiuti devono rispettare, per poter essere recuperati e lavorati; sono 29 i parametri che gli inerti devono osservare per essere considerati riutilizzabili.
L’allegato 2 elenca quali sono le possibilità di utilizzo dell’aggregato recuperato.
Viene anche specificato con norme tecniche in che modo si può utilizzare l’aggregato recuperato ed infine è disciplinata la dichiarazione di conformità, a uso degli operatori, che attesta che i criteri previsti dal regolamento per il riutilizzo dei rifiuti sono stati rispettati. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che va trasmessa alle Autorità competenti e conservata per cinque anni.
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Advertisement - PubblicitàIl Ministero della Transizione Ecologica ha colto l’occasione per ribadire le possibilità connesse all’esistenza di un mercato per il recupero dei rifiuti inerti. I prodotti di scarto sono spesso utilizzati nelle opere ingegneristiche, in luogo della materia prima naturale.
Si tratta di rifiuti che (in quanto non abbiano subito importanti modificazioni chimiche o fisiche), possiedono valore economico, non sono biodegradabili e non risultano dannosi per la salute umana o per l’ambiente; per questo motivo vengono considerati riutilizzabili, sempre nei limiti del regolamento.
Il che comporta un vantaggio per gli operatori del settore, soprattutto a fronte della quantità di lavori di ristrutturazione o costruzione trainati dai recenti bonus di Stato (come il Superbonus).
La norma si trova nella consueta fase di monitoraggio che dura per i 180 giorni successivi all’entrata in vigore. I tecnici del ministero hanno coinvolto l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l’Istituto Superiore di Sanità per la valutazione di quegli elementi tecnici che possono avere un impatto sulla normativa, per concordare eventuali aggiornamenti al termine del periodo di monitoraggio.