La sentenza della Corte di Cassazione n. 31356/2021 conferma l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere anche per opere realizzate con SCIA, ribadendo la responsabilità del committente. È fondamentale consultare sempre i regolamenti comunali per evitare sanzioni.
L’obbligo di esporre il cartello di cantiere è spesso una delle prime cose da considerare quando si avviano lavori edili, sia che si tratti di una semplice ristrutturazione o di un intervento più complesso. La presenza di questo cartello, infatti, non solo è richiesta per informare il pubblico sull’opera in corso, ma rappresenta anche un adempimento normativo la cui inosservanza può comportare sanzioni.
Tuttavia, non sempre è chiaro quando e in che modo questo obbligo debba essere rispettato, soprattutto per interventi che non richiedono un permesso di costruire ma possono essere realizzati tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Ma quando è obbligatorio esporre il cartello di cantiere? Quali sono le conseguenze in caso di violazione?
Ecco cosa ha stabilito recentemente la Corte di Cassazione.
Sommario
La normativa di riferimento per gli interventi edilizi è il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001), che stabilisce le regole per l’esecuzione delle opere, le responsabilità dei soggetti coinvolti e le sanzioni applicabili in caso di violazione.
L’art. 44 del DPR 380/01, in particolare, sancisce che la violazione di norme edilizie, anche relative all’esposizione del cartello di cantiere, può essere punita con sanzioni penali. Tuttavia, l’obbligo di apporre il cartello è spesso definito nei regolamenti edilizi comunali, che variano da Comune a Comune, e che stabiliscono in dettaglio quali informazioni devono essere presenti e in quali casi specifici è necessario.
In generale, il cartello deve riportare:
Questa eterogeneità normativa può generare confusione, soprattutto quando ci si trova a operare in Comuni che non specificano chiaramente l’obbligo per le opere soggette a SCIA. Ed è proprio su questo punto che la recente sentenza della Cassazione ha fatto chiarezza.
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Advertisement - PubblicitàLa sentenza della Corte di Cassazione n. 31356 del 2021 ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere per gli interventi edilizi autorizzati con SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Nel caso specifico, il committente aveva contestato la propria responsabilità sostenendo che il regolamento comunale applicabile non menzionava esplicitamente la SCIA tra i titoli che richiedevano l’apposizione del cartello.
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Di conseguenza, la difesa ha sostenuto che tale obbligo non potesse essere esteso automaticamente a questa tipologia di interventi.
Tuttavia, la Corte ha rigettato questa interpretazione, sottolineando che, sebbene la SCIA non fosse espressamente menzionata nel regolamento comunale, la natura e lo scopo dell’obbligo rimangono invariati. Secondo la Corte, l’art. 44 del DPR 380/01 e il regolamento edilizio comunale devono essere interpretati in maniera sistematica, includendo anche i nuovi titoli abilitativi (come la SCIA), che nel tempo si sono evoluti sostituendo le vecchie terminologie.
Pertanto, l’obbligo di esposizione del cartello si applica indipendentemente dal tipo di titolo abilitativo, purché il regolamento comunale lo preveda per gli interventi dello stesso genere.
Questa decisione ha ribadito un principio importante: l’inosservanza delle disposizioni regolamentari locali sull’apposizione del cartello di cantiere configura comunque un illecito, sanzionabile ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del DPR 380/2001, anche per opere realizzate tramite SCIA.
In altre parole, la violazione sussiste ogni qualvolta il regolamento edilizio comunale preveda tale obbligo, senza distinguere tra permesso di costruire e SCIA.
Advertisement - PubblicitàUn altro aspetto interessante della sentenza riguarda la questione dell’errore di diritto, sollevata dalla difesa. Il committente aveva sostenuto che l’inosservanza dell’obbligo di esposizione del cartello non potesse essere considerata a lui imputabile, in quanto si era affidato a professionisti del settore per gestire tutti gli aspetti normativi e procedurali del cantiere.
Questo argomento, tuttavia, è stato respinto dalla Corte.
Secondo la Cassazione, l’errore di diritto ex art. 47 del Codice Penale è invocabile solo in presenza di un’incertezza normativa oggettiva e non superabile con la normale diligenza. Nel caso in esame, il regolamento comunale, sebbene non chiarissimo sull’obbligo di apporre il cartello in caso di SCIA, era comunque accessibile e interpretabile, e il committente aveva l’obbligo di verificarne i contenuti.
La Corte ha quindi confermato che la qualifica di “committente” implica sempre una responsabilità diretta nel garantire il rispetto delle norme edilizie e urbanistiche.
Questo passaggio della sentenza rappresenta un monito per tutti coloro che operano nel settore: il semplice affidamento a professionisti non esonera il committente dalla responsabilità di conformarsi alle normative, specialmente quando le conseguenze di eventuali violazioni sono sanzionabili penalmente. È pertanto fondamentale che tutti i soggetti coinvolti in un cantiere siano a conoscenza degli obblighi relativi, anche per quanto riguarda dettagli apparentemente marginali come l’esposizione del cartello di cantiere.
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