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Cartello di Cantiere: come si compila, obblighi, sanzioni

Cartello di Cantiere: come si compila, obblighi, sanzioniCartello di Cantiere: come si compila, obblighi, sanzioni
Ultimo Aggiornamento:

L’affissione del Cartello di Cantiere è obbligatoria sia secondo il DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), sia secondo il D.L. n. 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

Si tratta del primo aspetto che si controlla durante le verifiche di regolarità dell’attività del cantiere. Il cartello non solo dovrà essere appeso in maniera ben visibile, ma dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a motivare l’operatività dei lavori.

Se ciò non avviene, si rischiano delle pesanti sanzioni. Vediamo come si compila correttamente il Cartello di Cantiere e quali sono gli obblighi imposti dalla legge in merito.

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Cartello di Cantiere: gli obblighi e le possibili sanzioni

Per poter verificare la regolarità degli interventi, è quindi obbligatorio affiggere in bella vista in cartello di cantiere. Solitamente viene posizionato direttamente all’ingresso.

La sua presenza è mirata a descrivere il tipo di lavori che si stanno eseguendo, chi li ha commissionati, chi li esegue, e secondo quale autorizzazione si sta procedendo. Insomma, ha la funzione di dare una panoramica completa sull’opera da realizzare.

Se questo non viene esposto, o non viene compilato in maniera regolare, si delinea a tutti gli effetti un reato edilizio. Con un’ammenda che può arrivare ad un importo massimo di 10.329 euro.

Il reato si verifica anche nel caso in cui, per esempio, le scritte del cartello dovessero risultare cancellate per via della pioggia. È fondamentale infatti che questo venga controllato quotidianamente per non incorrere in eventuali sanzioni.

Se, infatti, gli ufficiali dovessero riscontrare delle irregolarità, per legge saranno tenuti a comunicarlo all’autorità giudiziaria, al responsabile dell’ufficio comunale e all’organo regionale competenti.

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Quando non è obbligatorio il cartello cantiere?

In alcuni casi specifici, l’installazione del cartello di cantiere non è richiesta per legge. Questa esenzione è dettagliatamente descritta nell’Articolo 6 (L) – Attività edilizia libera del DPR n. 380 del 2001, che regolamenta la segnaletica nei cantieri edili.

Tra le situazioni in cui il cartello non è necessario, troviamo:

  • Lavori di manutenzione ordinaria;
  • Interventi che non modificano la forma esterna dell’edificio;
  • Ricerche temporanee nel sottosuolo al di fuori delle aree urbane, purché regolarmente dichiarate;
  • Attività agricole svolte da agricoltori sui propri terreni relative alle loro competenze specifiche.

Per qualsiasi altro tipo di lavoro, inclusi i progetti di ristrutturazione edilizia, l’utilizzo del cartello è obbligatorio.

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Chi è il responsabile?

Secondo il Testo Unico della Sicurezza art. 90 comma 7, il committente è tenuto a nominare un coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione, e uno anche per la fase di esecuzione dell’opera. I nomi degli addetti alla sicurezza, inoltre, devono anch’essi essere scritti nel cartello di cantiere.

Se il cantiere presenta quindi i coordinatori destinati alla sicurezza, saranno questi a dover rispondere delle sanzioni. Ma se tali addetti non venissero nominati, la responsabilità della mancata affissione o dell’affissione non regolare sarà da imputare alle seguenti figure:

  • Committente;
  • Proprietario (se diverso dal committente);
  • Costruttore (o ditta operante);
  • Direttore dei lavori.
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Cosa deve contenere il cartello?

Quando si avvia un cantiere edilizio, è fondamentale allestire un cartello informativo che riporti tutte le informazioni necessarie per garantire trasparenza e conformità alle normative vigenti.

Questo cartello, visibile e facilmente leggibile, è una sorta di carta d’identità del cantiere. Ecco cosa deve contenere per essere considerato completo:

  • Titolo autorizzativo: Indica il documento che ha permesso l’avvio dei lavori, come il Permesso di Costruire, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), o la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
  • Numero della pratica: Questo è il codice identificativo del titolo autorizzativo, essenziale per eventuali verifiche o riferimenti.
  • Descrizione dell’opera: Bisogna specificare la natura dell’intervento edilizio, dettagliando cosa sarà realizzato.
  • Modalità di realizzazione: Qui si descrivono le tecniche e i metodi costruttivi che saranno impiegati nel cantiere.
  • Costo totale dell’opera: L’importo complessivo previsto per la realizzazione del progetto.
  • Date significative: È necessario indicare la data di inizio e la data prevista per il termine dei lavori, per informare la comunità della durata del progetto.

Infine, sarà necessario anche specificare chi sono le figure presenti in cantiere, a seconda del ruolo che ricoprono. Si dovranno scrivere dunque i nominativi di:

  • Committente;
  • Proprietario dell’opera;
  • Stazione appaltante;
  • Eventuali altre imprese appaltanti che interverranno nei lavori;
  • Eventuali imprese subappaltatrici che interverranno nei lavori, con specificato il nome del responsabile;
  • Lavoratori autonomi che partecipano ai lavori (se eventualmente presenti);
  • Tecnico che si è occupato della presentazione della pratica;
  • Progettista dell’opera (se presente);
  • Progettista degli impianti (se presente);
  • Direttore dei Lavori;
  • Direttore di Cantiere;
  • Eventuali direttori e ispettori operativi;
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (se nominato);
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato);
  • Collaudatore per la verifica della conformità tra l’opera progettata e quella che viene eseguita.
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E se l’appalto è pubblico?

Attenzione perché non è finita qui. Tali informazioni saranno sufficienti infatti per attestare la regolarità del cartello di cantiere per quanto riguarda gli appalti privati.

Se invece si dovesse trattare di un’opera pubblica, ai dati sopracitati si dovrà aggiungere anche:

  • La durata prevista per la realizzazione degli interventi;
  • Il nominativo del responsabile che ha concesso l’avvio dei lavori (in genere si tratta del direttore dell’ufficio comunale);
  • Le categorie di lavoro;
  • Il ribasso d’asta;
  • L’importo per le opere a base d’asta;
  • L’importo per gli oneri relativi alla sicurezza.


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TAGS: cantiere, cartello, cartello cantiere, coordinatore sicurezza, edilizia, lavoro, responsabile, sicurezza, testo unico

Autore: Redazione Online

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