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Superbonus, società e stabili organizzazioni: passaggio crediti non è cessione

Il Superbonus prevede che si possano eseguire interventi edilizi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico agevolati al 90% o al 110% a seconda dei soggetti beneficiari e della tipologia di immobile.

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Il Superbonus prevede che si possano eseguire interventi edilizi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico agevolati al 90% o al 110% a seconda dei soggetti beneficiari e della tipologia di immobile. Leggi anche: “Proroga Superbonus 2023: nuove date e riapertura Cessione Credito da Poste Italiane

È possibile utilizzare il credito che ne risulta in detrazione con la dichiarazione dei redditi oppure si può scegliere di esercitare le opzioni alternative, quali cessione del credito o sconto in fattura.

Il meccanismo della cessione del credito prevede molti diversi limiti da rispettare, tra cui quello che impone un numero limitato di operazioni di cessione possibili. Se si sceglie di beneficiare della cessione del credito, infatti, una volta concluse le operazioni disponibili, l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato solo in compensazione con l’F24.

Abbiamo visto tuttavia che esistono delle eccezioni in merito al numero di cessioni possibili. Quando, ad esempio, la cessione avviene tra due società appartenenti allo stesso consolidato nazionale, il “passaggio” del credito da una società all’altra non viene considerato come cessione.

Per approfondire, leggi: “Superbonus 110% per consolidato: cessione e compensazione senza limiti

Ebbene, con la recente risposta ad interpello n. 397 del 27 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la stessa cosa vale anche quando la cessione del credito viene effettuata tra una società e la sua Stabile Organizzazione.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus: società può compensare crediti maturati dalla SO?

L’istante in particolare rappresenta di essere un istituto di credito che opera in Italia mediante una Stabile Organizzazione correttamente iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 art. 13 comma 1.

Si fa sapere che, nel corso del 2022, l’istante ha proceduto all’incorporazione di una società controllata che operava in Italia mediante una stabile organizzazione nell’ambito di servizi connessi al deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione.

In seguito all’avvenuta fusione, si spiega, l’attività svolta da tale stabile organizzazione è stata assorbita nella Stabile Organizzazione dell’istituto istante.

L’istituto di credito afferma l’intenzione di:

  • Transitare, da un sistema di deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione localizzato in ciascuno Stato, ad un sistema centralizzato che abbia sede nel paese in cui ha sede legale lo stesso istante;
  • Attribuire alla propria Stabile Organizzazione il ruolo di rappresentante fiscale, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti di natura tributaria.

Alla luce di ciò, viene fatto presente che la SO dell’istante ha provveduto all’acquisto di crediti d’imposta derivanti dal meccanismo della cessione del credito di cui al Superbonus, per l’esecuzione di lavori mirati al

recupero del patrimonio edilizio, all’efficienza energetica, alla riduzione del rischio sismico e all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Si fa sapere inoltre che anche la stabile organizzazione ormai incorporata, prima della fusione aveva acquistato dei crediti d’imposta maturati da interventi Superbonus.

L’istante chiede pertanto:

  • Se sia possibile, per la SO dell’istante, compensare con l’F24 i crediti d’imposta Superbonus che ha acquistato direttamente, con il pagamento delle imposte dovute per il suo ruolo di rappresentante fiscale;
  • Se, in virtù del principio dell’unitarietà giuridica tra casa madre e stabile organizzazione, sia possibile compensare i crediti Superbonus (sia quelli acquistati dalla SO dell’istante, sia quelli acquistati dalla stabile organizzazione incorporata) con il pagamento dei debiti tributari originati dall’attività di sostituto d’imposta italiano della casa madre dell’istante.
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Casa madre e Stabile Organizzazione: non c’è indipendenza economica

Come già chiarito con passati documenti di prassi e risposte ai contribuenti, la Stabile Organizzazione viene istituita in un paese differente da quello in cui ha sede la casa madre al fine di consentire, ad una società che svolge attività economica continuativa e significativa in un paese differente dal proprio, di “stabilizzare” la propria posizione.

È possibile, ad esempio, per una società italiana dar vita ad una Stabile Organizzazione in un paese estero e, allo stesso modo, una società estera ha la possibilità di istituire una SO per gestire la propria attività in Italia.

La SO tuttavia, precisa l’Agenzia delle Entrate, è una forma d’istituzione che non gode di indipendenza economica dalla casa madre. Non deve dunque essere considerata come un soggetto autonomo, ma come un “soggetto passivo unico”.

Per questo motivo, si spiega, le transazioni “interne” che possono verificarsi tra la casa madre e la stabile organizzazione, sono considerate irrilevanti ai fini IVA.

Con la Risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2019 è stato precisato inoltre quanto segue:

La stabile organizzazione, pur potendo costituire autonomo centro di imputazione di redditi […] o evidenziare indici rivelatori della fonte del reddito, non è titolare di autonoma soggettività giuridica, limitandosi a riflettere quella della casa madre. D’altronde, anche se l’ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti (tenuta della contabilità, veste di sostituto d’imposta, obbligo di tenuta di particolari evidenze contabili), si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l’attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabile […].

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Superbonus: passaggio crediti post-fusione non è cessione

Chiarito questo, l’Agenzia spiega che l’operazione di fusione comporta il “trasferimento”, a favore dell’incorporante, di tutte le posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.

Ciò vale chiaramente anche per i crediti derivanti dalle operazioni di cessione legate al Superbonus e agli altri Bonus Casa che concedono la scelta (vedi qui quali sono).

In altre parole, significa che la società risultante dalla fusione può utilizzare in compensazione i crediti residui presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata. Tra l’altro, si fa presente che:

Il passaggio dei crediti dalla incorporata alla incorporante non costituisce […] una nuova cessione dei crediti […]”.

Ciò in quanto, appunto, la società incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti di cui godeva l’incorporata.

Leggi anche: “Ecobonus: trasferimento per fusione non è cessione credito

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Superbonus: le regole per la compensazione con l’F24

Per quanto riguarda il meccanismo della compensazione con l’F24, si fa presente che i crediti derivanti dai lavori Superbonus, nonché dagli altri bonus casa, possono essere compensati con tutte le tipologie di entrate che prevedono la possibilità di compensazione con l’F24, direttamente o indirettamente. Per approfondire, leggi: “Superbonus: compensazione possibile con tutte le entrate

Abbiamo visto di recente, ad esempio, che c’è la possibilità di compensare i crediti Superbonus con le imposte legate al settore giochi e scommesse (approfondisci qui).

Il Fisco ricorda in ogni caso che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ogni soggetto non deve superare l’importo della quota disponibile per ogni annualità.

Per attestare che tale requisito sia rispettato, come spiegato nella risposta ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023, il Modello F24 andrà compilato come segue:

  1. Nella sezione “CONTRIBUENTE”:
    • Nel campo “Codice Fiscale”, dovrà essere indicato il codice fiscale della società incorporante;
    • Nel campo “Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, dovrà essere indicato il codice fiscale della società incorporata;
    • Nel campo “codice identificativo”, si dovrà trascrivere il numero “62”, corrispondente a “Soggetto diverso dal fruitore del credito”.

Ricordiamo a questo proposito che la compensazione per i crediti Superbonus può avvenire solo in riferimento alle rate residue di detrazione non beneficiate e che il credito dovrà essere utilizzato in base alla stessa ripartizione in quote annuali prevista per la normale detrazione.

Nel caso in cui una rata non dovesse essere utilizzata in compensazione nell’anno di riferimento, non sarà possibile recuperare l’importo negli anni seguenti o chiederlo a rimborso.

Leggi anche: “Superbonus 110%, tutti gli utilizzi: Cessione, Sconto, Compensazione – Guida



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TAGS: cessione del credito, passaggio crediti, sconto in fattura, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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