Nel caso in cui un soggetto beneficiario del Superbonus non avesse provveduto all’invio, oppure avesse trasmesso tardivamente, la Comunicazione obbligatoria post lavori da inviare all’ENEA o la Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative, egli ha la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.
Nel caso in cui un soggetto beneficiario del Superbonus non avesse provveduto all’invio, oppure avesse trasmesso tardivamente, la Comunicazione obbligatoria post lavori da inviare all’ENEA o la Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative, egli ha la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.
Si tratta in particolare di un meccanismo che consente di trasmettere le suddette Comunicazioni in ritardo rispetto ai termini indicati, mediante il pagamento di una sanzione minima pari a 250 euro. Tale meccanismo permette ai soggetti inadempienti di non perdere la possibilità di usufruire dell’incentivo, ma è condizionata al rispetto di determinati criteri.
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis non può essere concessa invece ai soggetti che non hanno provveduto in tempo a trasmettere l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato, in quanto trattasi di una condizione sostanziale e imprescindibile ai fini del beneficio di cui al Superbonus.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Il tema di cui parliamo è stato oggetto della recente risposta ad interpello n. 406 del 31 luglio 2023, in cui l’istante afferma di aver avviato nel 2022 dei lavori di efficientamento energetico, agevolabili con il Superbonus, su un immobile di proprietà qualificato come “edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate”.
A questo proposito si fa sapere che, con l’emissione del 1° SAL, su alcune delle fatture emesse da ditte e professionisti è stata applicata l’opzione alternativa dello sconto in fattura.
Il contribuente dichiara di essere a conoscenza del fatto che per usufruire del Superbonus risulti obbligatorio:
L’istante afferma tuttavia che il professionista in questione, a causa del malfunzionamento del portale ENEA, non è riuscito a trasmettere per tempo l’asseverazione legata alla pratica, pertanto anche la Comunicazione per le opzioni non è stata trasmessa.
Chiede dunque se sia possibile, sanare con la remissione in bonis, anche il mancato invio dell’asseverazione detta.
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Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate spiega che la remissione in bonis è un meccanismo legato alla fruizione di benefici di natura fiscale e regimi fiscali opzionali che sono subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione.
In sostanza, nei casi in cui la fruizione del beneficio (in questo caso il Superbonus) è legata al rispetto di determinate tempistiche per l’invio di una formale comunicazione, c’è la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per sanare le Comunicazioni inviate in ritardo oppure del tutto assenti.
Viene concessa questa possibilità solo se:
Per quanto riguarda l’accesso al Superbonus, si spiega, il meccanismo della remissione in bonis è stato approvato per quanto riguarda il mancato invio, o l’invio tardivo, della Comunicazione ENEA, da inviare entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori o dal collaudo finale.
Anche in questo caso, comunque, la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 ha chiarito che qualora fossero già iniziati i controlli e constatato il mancato invio, la remissione in bonis non sarà applicabile neanche al mancato invio della Comunicazione ENEA.
La Comunicazione ENEA dovrà sempre essere inviata entro la prima dichiarazione dei redditi utile. Viene precisato a questo proposito che:
Advertisement - Pubblicità“Per termine di presentazione si intende quello ”ordinario” di presentazione del Modello REDDITI, a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni previsto dall’art. 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998 […]”.
La remissione in bonis può essere concessa in relazione al Superbonus anche in caso di mancato invio o invio tardivo della Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative alla detrazione.
In questo caso sarà necessario attestare:
Anche in questo caso, per avvalersi della remissione in bonis è necessario che la violazione non sia già stata constatata, e il soggetto dovrà presentare l’omessa Comunicazione per le opzioni entro la prima dichiarazione dei redditi utile, nonché pagare sempre la sanzione pari a 250 euro.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda invece l’asseverazione che dev’essere redatta dal tecnico abilitato e “rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori”, si precisa quanto segue.
L’asseverazione è il principale documento che dev’essere obbligatoriamente presentato per accedere al Superbonus, in quanto necessario ad attestare che i lavori rispettino i requisiti previsti dalla normativa, e che le spese sostenute siano congrue rispetto agli interventi eseguiti.
Si precisa tra l’altro che una copia della suddetta asseverazione dev’essere trasmessa obbligatoriamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e, in caso di suddivisione dei lavori in SAL, dovrà essere inviata un’asseverazione per ogni Stato Avanzamento Lavori.
L’asseverazione dev’essere inoltre “debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale”.
Per il mancato invio dell’asseverazione in questione non è possibile avvalersi del meccanismo della remissione in bonis.
Di conseguenza, nel caso presentato, non risulta possibile applicare la remissione in bonis neanche per quanto riguarda le altre mancate comunicazioni. Non avendo presentato per tempo l’asseverazione infatti, il soggetto risulta non soddisfare una tra le condizioni sostanziali richieste per l’accesso all’agevolazione.
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