Con l’avvento del Superbonus, numerose organizzazioni, hanno colto l’opportunità di installare impianti fotovoltaici per migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici.
Tuttavia, sorgono dei dubbi quando si tratta di immobili che hanno già un impianto fotovoltaico preesistente: come viene applicato il limite di potenza previsto dalla normativa? E come si calcola il tetto massimo di spesa agevolabile?
Queste sono alcune delle domande sollevate nella Risposta n. 199/2024 dell’Agenzia delle Entrate, un documento che fornisce importanti chiarimenti su questi temi complessi.
Sommario
La ONLUS protagonista del caso si trova a dover affrontare una situazione complessa: l’edificio su cui intende installare un nuovo impianto fotovoltaico da 200 kW è già dotato di un altro impianto con una potenza nominale di 217 kW. Questo solleva diversi dubbi riguardo l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus, in quanto la normativa stabilisce un limite massimo di potenza per poter beneficiare dell’aliquota del 110%.
Nello specifico, la ONLUS ha posto due quesiti principali all’Agenzia delle Entrate:
L’obiettivo della fondazione è quello di ottenere il massimo delle agevolazioni possibili per realizzare un intervento che migliori l’efficienza energetica dell’edificio, riducendo così i costi energetici a lungo termine e contribuendo alla sostenibilità ambientale.
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Advertisement - PubblicitàNel suo interpello, la ONLUS ha presentato una propria interpretazione della normativa riguardante il Superbonus. In particolare, ha proposto che il limite di 200 kW, previsto dal comma 16-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, debba essere applicato considerando esclusivamente la potenza del nuovo impianto fotovoltaico da installare, senza sommare quella del sistema preesistente da 217 kW.
Questo significherebbe che il nuovo impianto rientrerebbe pienamente nel limite consentito, permettendo alla fondazione di ottenere il massimo delle agevolazioni.
Inoltre, per quanto riguarda il calcolo del tetto massimo di spesa agevolabile, la ONLUS ha sostenuto che questo debba essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie totale dell’immobile e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come specificato dall’articolo 119, comma 10-bis, del decreto Rilancio.
Questo metodo permetterebbe di calcolare correttamente la spesa massima che può essere detratta con l’aliquota del 110%.
Advertisement - PubblicitàNella Risposta n. 199/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi interpretativi sollevati dalla ONLUS riguardo al limite di potenza e al calcolo del tetto massimo di spesa agevolabile per l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico.
Per quanto riguarda il primo punto, l’Agenzia ha confermato che, ai fini del Superbonus, il limite di 200 kW deve essere calcolato considerando esclusivamente la potenza del nuovo impianto fotovoltaico. Questo significa che, anche se l’edificio è già dotato di un impianto fotovoltaico preesistente da 217 kW, la nuova installazione da 200 kW può beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus.
La normativa non prevede la somma delle potenze degli impianti preesistenti e quelli nuovi, il che consente alla ONLUS di procedere con il progetto senza rischiare di superare il limite imposto dal comma 16-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
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Sul secondo quesito, relativo al calcolo del tetto massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia ha confermato che il limite massimo di 2.400 euro per kW di potenza nominale si applica anche al nuovo impianto fotovoltaico. In questo caso, la spesa complessiva agevolabile per l’impianto da 200 kW sarà pari a 480.000 euro (2.400 euro moltiplicati per 200 kW). L’Agenzia ha inoltre sottolineato che, in conformità con il comma 10-bis, tale limite di spesa può essere ulteriormente modulato sulla base della superficie complessiva dell’immobile e della superficie media di un’unità abitativa immobiliare.
Questa modalità di calcolo è particolarmente rilevante per edifici di grandi dimensioni, come quello della ONLUS, e garantisce un accesso proporzionato alle agevolazioni fiscali.
Un altro dettaglio importante è che l’Agenzia ha specificato che, affinché il Superbonus sia applicabile, l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico deve essere eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa, come ad esempio l’efficientamento energetico o la riduzione del rischio sismico, e che l’energia non autoconsumata in sito deve essere ceduta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Questi chiarimenti consentono alla ONLUS di procedere con sicurezza, sapendo che il progetto di installazione del nuovo impianto fotovoltaico rientra nei limiti del Superbonus e che potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, sia in termini di potenza che di spesa agevolabile.
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